F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 219 CSA del 25 marzo 2020 (A.S.D. Pordenone Calcio A 5) N. 236/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0219/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 236/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 0219/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa – Presidente

Massimiliano Atelli – Componente

Daniela Morgante - Componente (relatore) (teleconferenza)

Carlo Bravi – Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo con richiesta di procedimento d’urgenza numero di registro 236 del 2020, proposto dalla A.S.D. PORDENONE CALCIO A 5 avverso la sanzione dell’inibizione fino al 25.3.2020 inflitta al sig. Moi Luca seguito gara Canottieri Belluno/Pordenone del 22.2.2020 (delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 di cui al Com. Uff. n. 698 del 26.02.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 05 marzo 2020 la dr.ssa Daniela Morgante; Nessuno è comparso per la reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con l’impugnata decisione di cui al Com. Uff. n. 698 del 26.02.2020 il Giudice sportivo presso la Divisione Calcio a 5 comminava la sanzione dell’inibizione fino al 25.3.2020 al sig. Moi Luca seguito gara Canottieri Belluno/Pordenone del 22.2.2020.

In data 27.02.2020 la ASD di appartenenza proponeva avverso la detta delibera reclamo con richiesta di procedimento d’urgenza. Contestava in particolare che al Luca Moi sia stata applicata la sanzione prevista per i Dirigenti (art. 36 comma 2 del CDS) e non quella prevista per i tecnici allenatori motivando in ragione del fatto che “come da Distinta gara del Pordenone, il nostro tesserato Luca MOI non era "in lista" (“a referto”) come ‘Dirigente’ ma bensì come Viceallenatore. Infatti anche nel referto di gara dei Direttori di gara il Luca Moi risulta essere stato espulso come Viceallenatore essendo compilata la relativa casella. Inoltre, come si evince dalla lettura del Comunicato stesso, la frase offensiva è stata di tenore lieve tanto che a fine partita lo stesso arbitro rassicurava il Moi della poca gravità.” Chiedeva quindi di applicare la sanzione prevista per i viceallenatori dall’art. 36 commi l e seguenti del C.G.S., nella misura minima, non essendo il Luca Moi recidivo nel corso della stagione sportiva corrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo, incentrato sul fatto che al sig. Luca Moi è stata applicata la sanzione prevista per i Dirigenti (art. 36 comma 2 del C.G.S.) in luogo di quella prevista per i tecnici allenatori e motivato in ragione del fatto che “come da Distinta gara del Pordenone, il nostro tesserato Luca MOI non era "in lista" (“a referto”) come ‘Dirigente’ ma bensì come Viceallenatore” e che “nel referto di gara dei Direttori di gara il Luca Moi risulta essere stato espulso come Viceallenatore essendo compilata la relativa casella” è, all’evidenza, infondato in quanto contrastante con la Scheda di Gara sub all. 9 al reclamo, in cui il Luca Moi è testualmente indicato come “Dirigente” e non come viceallenatore, come infondatamente sostenuto dalla società reclamante. Pertanto, correttamente, al Luca Moi è stata applicata la sanzione prevista per i Dirigenti (art. 36 comma 2 del C.G.S.).

Tale sanzione non appare affatto incongrua rispetto alla gravità del comportamento tenuto dal predetto dirigente il quale, come da Delibera reclamata, risulta “aver rivolto all’arbitro frase offensiva, allontanato” e, in particolare, come da Referto di Gara, risulta avere, a seguito di decisione tecnica dell’arbitro, avvicinato il medesimo dicendogli ad alta voce: “oh ma non ti vergogni ma che cavolo hai fischiato, svegliati deficiente”, frase obiettivamente offensiva riguardo alle capacità intellettive dell’arbitro, per di più connotata da termini di volgarità colloquiale non congrui al rispetto dovuto verso l’autorità arbitrale.

Il reclamo è, pertanto, infondato.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, sul reclamo n. 236, proposto dalla società A.S.D. PORDENONE CALCIO A 5, lo respinge.

Dispone la comunicazione alla parte tramite posta elettronica certificata.

 

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