F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 220 CSA del 25 marzo 2020 (S.S.D. Sanremese Calcio S.r.l.) N. 225/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0220/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 225/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 0220/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE TERZA

 

composta dai Sigg.ri

:

Italo Pappa - Presidente

Massimiliano Atelli - Componente

Andrea Lepore - Componente (teleconferenza) (relatore)

Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero di registro 225 del 2020 proposto avverso decisioni merito gara Sanremese/Folgore Caratese del 29.01.2020 per la riforma della Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 33 del 13.02.20120;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 05.03.2020 il prof. avv. Andrea Lepore in teleconferenza. Sono presenti, per la società Folgore Caratese, l’Avv. Flavia Tortorella, e per la società Sanremese, l’Avv. Pirisi, giusta delega;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 20 febbraio 2020 la S.S.D. Sanremese Calcio Srl propone reclamo avverso la decisione di cui in epigrafe. Si oppone segnatamente alla decisione di primo grado vertente la sanzione della perdita della gara con punteggio di 0 a 3 per posizione irregolare del calciatore Gagliardini Alex, il quale non avrebbe scontato la sanzione della squalifica comminata all’esito della gara della Coppa Italia LND, AVEZZANO CALCIO ARL - AQUILA CALCIO 1927 SRL del 28 agosto 2016.

Nella documentazione presentata, in via preliminare, la ricorrente contesta la carenza del potere di rappresentanza del signor Borgonovo, direttore generale della Folgore, che ha proposto il reclamo in primo grado. Nel merito sostiene, invece, la propria buona fede in quanto avrebbe verificato la posizione del calciatore nelle ultime stagioni senza riscontrare alcuna posizione irregolare. Inoltre ravvisa la possibilità di applicare al caso di specie l’art. 40 C.G.S., affermando la “prescrizione della sanzione”.

La resistente, dal canto suo, produce numerosi documenti attestanti la legittimazione del signor Borgonovo. Contesta nello specifico la possibilità da parte della reclamante di riferirsi alla propria buona fede e in particolare sostiene l’inapplicabilità dell’art. 40 C.G.S. in merito alle sanzioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo non è fondato.

Sotto il profilo della validità del ricorso e degli adempimenti formali, non vi sono dubbi in merito al fatto che il sig. Borgonovo fosse legittimato all’azione processuale, sia per quanto attiene alla delega espressamente indicata nei moduli dell’agenzia dell’entrata, sia in ragione di delibere della società depositate in atti, sia in ragione del fatto che il reclamo è stato altresì trasmesso da indirizzo di posta certificata della società Folgore Caratese.

Nel merito, questa Corte ritiene perfettamente congruente il ragionamento svolto in primo grado dal giudice sportivo, molto chiaro nella valutazione cronologica degli eventi e che può essere interamente ripreso nel giudizio che occupa.

Nella decisione di prime cure si afferma, infatti, che al calciatore Gagliardini Alex, «all’epoca tesserato per l’AQUILA CALCIO 1927 SRL, è stata comminata all’esito della gara della Coppa Italia LND, AVEZZANO CALCIO ARL - AQUILA CALCIO 1927 SRL del 28 agosto 2016, la squalifica per una gara per recidiva in ammonizione di cui al C.U. n. 8 del 2 settembre 2016, emesso dal Dipartimento Interregionale - LND». Viene così rilevato, in primo luogo, che «la summenzionata squalifica non è stata scontata nella Coppa Italia LND 2016/2017, non avendo l’AQUILA CALCIO 1927 SRL, guadagnato l’accesso alle fasi successive del torneo, né tantomeno nella successiva stagione sportiva 2017/2018 in cui il calciatore risultava tesserato dapprima per lo C.S. SCANDICCI 1908 e successivamente per l’AQUILA CALCIO 1927 SRL, ma non prendeva parte a nessuna gara di Coppa Italia LND, poiché entrambi i sodalizi, nel momento in cui tesseravano il calciatore risultavano già eliminati dalla competizione»; e, in secondo luogo, si sottolinea che «nella stagione sportiva 2018/2019 il calciatore GAGLIARDINI ALEX risultava tesserato per la U.S.D. FOLLONICA GAVORRANO con cui prendeva parte a tutte e 3 le gare disputate dal sodalizio nella Coppa Italia LND 2018/2019, mentre il successivo trasferimento al A.S.D. ATLETICO TERME FIUGGI avveniva quando la società era già stata eliminata dalla medesima competizione». Ne consegue che la «medesima squalifica non è stata scontata nemmeno nella presente stagione sportiva, avendo il calciatore GAGLIARDINI ALEX preso parte a tutte le gare di Coppa Italia LND 2019/2020 disputate S.S.D. SANREMESE CALCIO, inclusa quella in epigrafe, alla quale il medesimo, pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 4, e 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, non aveva titolo a partecipare».

Le argomentazioni proposte della resistente Folgore si sono dimostrate altresì dunque valide anche in sede di gravame, al punto che durante il dibattimento la reclamante ha sollevato esclusivamente questione di legittimazione all’azione da parte del signor Borgonovo, non discutendo né della propria buona fede, né della estensione dell’applicazione della norma in tema di prescrizione al caso di specie.

Ciò premesso, dalla documentazione in atti va ancora una volta ribadito che, ad avviso di questa Corte, il reclamo proposto in primo grado è assolutamente legittimo, per cui nessuna questione preliminare e/o pregiudiziale può intervenire nel caso che occupa. Nel merito si ribadisce che non può essere ammessa alcuna giustificazione per la Sanremese sul mancato controllo della posizione del calciatore Gagliardini.

Con riferimento poi all’ambito operativo della norma in tema di prescrizione, va evidenziato che l’art. 40 C.G.S. è applicabile esclusivamente alle “infrazioni” disciplinari e non alle sanzioni irrogate dall’autorità giudiziaria sportiva, senza alcuna possibilità di estensione analogica. Al contrario, a quest’ultime è possibile applicare gli artt. 41, 42 e 43 C.G.S..

Tanto chiarito, la Corte intende stigmatizzare il comportamento tenuto in questi anni dal calciatore Gagliardini, ex art. 4 C.G.S., invitando la Procura federale a svolgere gli opportuni accertamenti per quanto di competenza.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione terza), definitivamente pronunciando sul reclamo n. 225, proposto dalla società S.S.D. SANREMESE CALCIO S.R.L., lo respinge.

Manda gli atti alla Procura Federale in relazione al comportamento del calciatore Alex Gagliardini per le valutazioni di competenza.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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