F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 221 CSA del 25 marzo 2020 (A.S.D. Frosinone Futsal Femminile/A.S.D. BRC 1996 C5) N. 226/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0221/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 226/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 0221/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE TERZA

 

composta dai Sigg.ri:

 

 Italo Pappa - Presidente

Massimiliano Atelli – Componente

Andrea Lepore - Componente (teleconferenza) (relatore)

Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.

DECISIONE

Sul reclamo numero di registro 226 del 2020 proposto avverso decisioni merito gara Campionato Nazionale Serie A2 Femminile ASD Frosinone Futsal Femminile/ASD BRC 1996 C5 del 02.02.2020 per la riforma della Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 659 del 18.02.2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell’udienza  del  giorno  05.03.2020  il  prof.  avv.  Andrea  Lepore  in teleconferenza;

Nessuno è comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 23 febbraio 2020 l’ASD Frosinone Futsal Femminile propone reclamo avverso la delibera di cui in epigrafe mediante la quale veniva irrogata la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 6 ex art. 10, comma 6, lettera a), C.G.S. per aver schierato nell’incontro ASD Frosinone Futsal Femminile/ASD BRC 1996 un numero di calciatrici formate inferiore al numero minimo di 6, prescritto dal C.U. n. 1 del 2019 per le gare di A2 femminile. Ad avviso della reclamante veniva evidenziato che nella distinta di gara era stata depennata la calciatrice in questione, Tagliaferri Federica, in quanto non aveva preso parte all’incontro, e in ragione di ciò era stata comminata la sanzione. Sottolinea tuttavia il Frosinone che vi sarebbero prove che il depennamento non sarebbe stato siglato dai giudici di gara, in quanto il giudice sportivo avrebbe dato validità alla distinta della società BRC. Chiede espressamente ai sensi dell’articolo 36 bis, comma 2 bis, C.G.S. che vengano ascoltati sulle circostanze in narrativa il signor Zannola Giovanni, primo arbitro, e il signor Seminara Andrea, secondo arbitro. Chiede in via conclusiva nel merito, riscontrata la sussistenza delle ragioni addotte, di accogliere il presente reclamo e, per l’effetto, annullare la decisione del giudice sportivo calcio a 5 con conseguente riforma del C.U. n. 659 del 18 febbraio 2020 ed omologare il risultato conseguito sul campo di 4 a 2 in favore della ricorrente.

La resistente, ASD BRC 1996, controdeduce che la sigla sulla distinta è stata apposta da un dirigente del Frosinone per volontà dell’arbitro signor Andrea Seminara il quale, accortosi dell’assenza della calciatrice, la faceva depennare. Sottolinea altresì che il cronometrista avrebbe trattenuto invano per tutta la durata della gara il cartellino della Tagliaferri in attesa che arrivasse per poterla poi riconoscere. Chiede pertanto di rigettare il ricorso proposto dalla ASD Frosinone.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Come si evince dai documenti in atti, la questione sulla legittimità della pronuncia di primo grado verte esclusivamente sulla verifica delle corrette formalità del depennamento della calciatrice Tagliaferri, come da distinta depositata, nella quale ha posto affidamento il giudice sportivo. In ragione di ciò, la Corte ha ritenuto necessario ascoltare l’arbitro, il signor Zannola Giovanni, il quale, interrogato, ha ribadito con assoluta fermezza la corretta procedura eseguita. Ha altresì confermato che la calciatrice in questione non è mai giunta al terreno di gioco. Il ricorso, dunque, non può essere accolto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale, (Sezione terza), definitivamente pronunciando sul reclamo n. 226, proposto dalla società A.S.D. FROSINONE FUTSAL FEMMINILE, sentito l’Arbitro, lo respinge.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

 

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