F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 222 CSA del 26 marzo 2020 (A.S.D. Futsal Pistoia) N. 230/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0222/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 230/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 0222/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa - Presidente

Massimiliano Atelli – Componente (relatore)

Paolo Del Vecchio - Componente (teleconferenza)

Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 230 del 2020, proposto dalla società A.S.D. Futsal Pistoia per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a cinque di cui al Com. Uff. n. 664 del 19.2.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

 Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza del giorno 5.3.2020, l’avv. Massimiliano Atelli; Nessuno è comparso per la reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con la avversata decisione indicata in premessa, il Giudice sportivo, ha comminato la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Vieira De Souza Evandro seguito gara Città di Sestu C5/Futsal Pistoia del 15.2.2020, per aver colpito con un pugno un avversario.

Con il reclamo in epigrafe, la Società in titolo ha chiesto la riduzione della squalifica inflitta, assumendo in sostanza che il calciatore avrebbe tenuto una condotta non violenta, essendosi trattato semplicemente di una sbracciata involontaria nel tentativo di liberarsi da un blocco posto in essere da giocatore avversario sugli sviluppi di un calcio di punizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In rapporto alla condotta concreta tenuta dal Vieira De Souza Evandro, per come risultante in atti, e in specie dal referto di gara, questa Corte ritiene che la pena inflitta sia in effetti sovradimensionata in rapporto al reale disvalore del comportamento contestato. Il quadro circostanziale, nel caso di specie, rende credibile trattarsi in effetti più di una manata al volto a gioco fermo che di un pugno, certamente più grave della prima in quanto gesto intrinsecamente espressione di condotta violenta.

Il gravame va pertanto parzialmente accolto, apparendo maggiormente congrua, considerato ogni aspetto, la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, sul reclamo numero di registro 230, proposto dalla società A.S.D. Futsal Pistoia, lo accoglie parzialmente, e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

 

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