F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 223 CSA del 26 marzo 2020 (Lucchese 1905 S.S.D. ARL) N. 231/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0223/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 231/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 0223/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa - Presidente

Massimiliano Atelli – Componente (relatore)

Paolo Del Vecchio - Componente (teleconferenza)

Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 231 del 2020, proposto dalla società Lucchese 1905 SSD ARL per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale di cui al Com. Uff. n. 95 del 19.2.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza del giorno 5.3.2020, l’avv. Massimiliano Atelli; Nessuno è comparso per la reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con la avversata decisione indicata in premessa, il Giudice sportivo, ha comminato la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Benassi Maikol seguito gara Savona F.B.C./Lucchese 1905 ARL del 16.02.2020, per aver colpito a gioco fermo un avversario con una testata al volto.

Con il reclamo in epigrafe, la Società in titolo ha chiesto la riduzione della squalifica inflitta, assumendo in sostanza che il calciatore avrebbe tenuto una condotta non violenta, essendosi trattato semplicemente di un gesto involontario, compiuto a gioco in corso, e non a gioco fermo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Per quanto in atti, questa Corte ritiene che la pena inflitta sia in effetti congrua e proporzionata in rapporto al reale disvalore del comportamento contestato. Il quadro circostanziale, nel caso di specie, è univoco nel senso della perpetrazione di un gesto certamente violento, in sé, e di oggettiva gravità, anche per il suo intrinseco potenziale di pericolosità.

Il gravame va pertanto rigettato, con conferma della sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, sul reclamo n. 231, proposto dalla società Lucchese 1905 SSD ARL, lo respinge.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

 

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