F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 226 CSA del 2 gennaio 2020 (Pro Calcio Tor Sapienza) N. 149/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0226/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 149/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 0226/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa – Presidente

Maurizio Borgo – Componente

Francesco Cerini – Componente (relatore)

Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 149 del 2019-2020, proposto dalla società PRO CALCIO TOR SAPIENZA, in persona del Presidente pro – tempore signor Armeni Altemizio, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 04.12.2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 20 dicembre 2019 il dott. Francesco Cerini; Nessuno è comparso per la ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società PRO CALCIO TOR SAPIENZA ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara Città di Budoni/Tor Sapienza del 01.12.2019, il Giudice Sportivo ha comminato al calciatore D’Astolfo Luca la squalifica per tre giornate effettive di gara “per avere, a gioco fermo, colpito con una ginocchiata all’altezza del busto un calciatore avversario. A seguito della reazione di quest’ultimo, lo spintonava e gli rivolgeva espressioni offensive e minacciose”.

A sostegno dell’impugnazione diretta a ottenere la riduzione della squalifica, la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare, la reclamante ha sostenuto che il calciatore D’Astolfo Luca non abbia colpito l’avversario con un calcio al busto, e, soprattutto, contesta che il fatto sia avvenuto a gioco fermo. La ricorrente afferma che i due calciatori, non essendosi accorti del fischio arbitrale, abbiano cercato di contendersi il pallone, per cui, ha chiesto che la condotta qualificata come violenta, venga derubricata a semplice “scontro di gioco”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte rileva che la condotta posta in essere dal calciatore D’Astolfo Luca, così come riportata nel rapporto dell’Assistente arbitrale, si debba qualificare come condotta violenta, pertanto, punibile con la sanzione minima di tre giornate di squalifica, così come statuito dal Codice di Giustizia Sportiva.

Di qui la sanzione comminatagli dal Giudice sportivo, applicata ai sensi dell’art. 38 del C.G.S. risulta congrua.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, sul reclamo numero 149, proposto dalla società PRO CALCIO TOR SAPIENZA, lo respinge.

Dispone la comunicazione alla parte tramite posta elettronica certificata.

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