F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 228 CSA del 14 ottobre 2019 (Calc. Brega Cristian Carlo) N. 11/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0228/2019-2020 REGISTRO DECISIONI
N. 11/2019-2020 REGISTRO RECLAMI
N. 0228/2019-2020 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Italo Pappa – Presidente
Paolo Del Vecchio - Componente
Salvatore Sica – Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero di registro 11 del 2019-2020, proposto dal calciatore BREGA CRISTIAN CARLO, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 24 del 18.9.2019;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 3 ottobre 2019 il Prof. Salvatore Sica;
In sede di discussione è comparso l’avvocato Federico Menichini in sostituzione dell’avvocato Mattia Grassani, giusta delega;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il calciatore BREGA CRISTIAN CARLO ha impugnato la decisione sopra citata, con la quale, in riferimento alla gara Scandicci/Follonica Gavorrano del 15.09.2019, il Giudice Sportivo ha comminato al reclamante la squalifica per quattro giornate effettive di gara “per avere colpito con un morso al naso un calciatore avversario”.
A sostegno dell’impugnazione diretta a ottenere la riduzione della squalifica, il ricorrente ha dedotto alcuni motivi.
In particolare, il reclamante ha sostenuto che a seguito del morso, il calciatore avversario, non ha avuto necessità dell’intervento del massaggiatore o dei sanitari. Per di più, il Giudice Sportivo, recependo quanto riportato in atti dal Direttore di gara, ha inquadrato la condotta del calciatore Brega quale “violenta”, seppur omettendo nella parte motiva della decisione, di qualificarla espressamente come tale, infliggendo addirittura una sanzione superiore al minimo edittale statuito dall’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva. Il ricorrente conclude affermando che la sanzione irrogata si dimostrerebbe eccessivamente afflittiva e/o comunque sperequata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte rileva che, la sanzione trova la sua giustificazione nel comportamento tenuto dal calciatore Brega, che, si legge nel referto di gara, "colpiva con un morso al naso un calciatore avversario". Nel reclamo in definitiva non viene posta in discussione la storicità della condotta, tendendosi piuttosto a ridimensionarne l'oggettiva portata anche alla luce del contesto in cui essa si è consumata. Le ragioni addotte, tuttavia, escludono che possa trovare ingresso una diversa ricostruzione dell'accaduto e, soprattutto, una sua differente qualificazione; ciò detto, la natura del gesto incriminato rende particolarmente odiosa la condotta ed è preclusiva di una rivalutazione, anche in punto di entità della misura irrogata, della sanzione impugnata, così come statuito dall’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva. Di qui il buon governo della norma da parte del Giudice sportivo che ha irrogato al tesserato Brega la sanzione impugnata che, pertanto, deve essere confermata.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, sul reclamo numero 11, proposto dal calciatore BREGA CRISTIAN CARLO, lo respinge. Dispone la comunicazione alla parte tramite posta elettronica certificata.