F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 229 CSA del 14 ottobre 2019 (U.S. Folgore Caratese ASD) N. 12/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0229/2019-2020 REGISTRO DECISIONI
N. 12/2019-2020 REGISTRO RECLAMI
N. 0229/2019-2020 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Italo Pappa – Presidente
Paolo Del Vecchio - Componente
Salvatore Sica – Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero di registro 12 del 2019-2020, proposto dalla società US FOLGORE CARATESE ASD, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 24 del 18.9.2019;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 3 ottobre 2019 il Prof. Salvatore Sica;
In sede di discussione sono comparsi gli avvocati Flavia Tortorella e Francesca Auci in sostituzione dell’avvocato Cesare Di Cintio, giusta delega;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società US FOLGORE CARATESE ASD ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara Folgore Caratese/Levico Terme del 15.09.2019, il Giudice Sportivo ha comminato al sig. Longo Emilio la squalifica per tre giornate effettive di gara “per avere, dopo essere uscito di diversi metri dall’area tecnica, rivolto espressioni ingiuriose all’indirizzo dei tesserati avversari. Reiterava la condotta al termine della gara. Invitato dal Direttore di gara a desistere da tale atteggiamento e ad allontanarsi dall’area degli spogliatoi, vi permaneva procrastinando la condotta ingiuriosa”.
A sostegno dell’impugnazione diretta a ottenere la riduzione della squalifica, la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.
In particolare, la reclamante ha sostenuto che la condotta posta in essere dall’allenatore Longo, dovrebbe essere qualificata come antisportiva e non ingiuriosa o irriguardosa, poiché, la contestazione mossa dal Longo all’indirizzo dei tesserati avversari è meramente verbale, priva di alcun tipo di aggressività o violenza fisica, nasce da un banale episodio di mancata restituzione del pallone alla propria squadra, venendo meno il rispetto del fair play in campo tra avversari. La ricorrente conclude chiedendo la riduzione della sanzione a due giornate effettive di gara.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte, alla luce di quanto sopra esposto, rileva che, non si pone in discussione che effettivamente l'allenatore abbia abbandonato l'area tecnica, rivolgendo espressioni ingiuriose all'indirizzo di tesserati avversari, ma in assenza di condotta violenta o aggressiva. Il Longo, come riportato dall’arbitro nel rapporto di gara, è uscito dall’area tecnica per qualche metro, rivolgendo alcune espressioni ingiuriose nei confronti dei dirigenti avversari, ma, come la difesa descrive e valorizza nei motivi di gravame, tale comportamento era volto a rappresentare agli stessi il proprio disappunto, senza in alcun modo oltrepassare il limite, non cercando un contatto “fisico” e non procurando danno ai presenti, ovvero senza quegli “atteggiamenti” violenti o aggressivi, che avrebbero potuto giustificare la sanzione irrogata dal giudice di prime cure. Il reclamo, infatti, mira alla riqualificazione della fattispecie e all'applicazione della minore pena, in coerenza con la disciplina di riferimento e l'orientamento di questo Collegio.
La ricostruzione proposta è meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, sul reclamo numero 12, proposto dalla società US FOLGORE CARATESE ASD, lo accoglie e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi il contributo.
Dispone la comunicazione alla parte tramite posta elettronica certificata.