F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 236 CSA del 3 giugno 2020 (A.S.D. Antonio Padovani Futsal/A.S.D. Real Dem Calcio a 5) N. 243/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0236/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 243/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 0236/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE TERZA

 

 

composta in videoconferenza dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa – Presidente

Salvatore Lo Giudice – Vice Presidente

Andrea Lepore – Componente (relatore)

Franco Granato – Rappresentante A.I.A.

 

DECISIONE

Su reclamo numero di registro 243 del 2019/2020 promosso dall’A.S.D. ANTONIO PADOVANI FUTSAL avverso decisioni merito gara Campionato Nazionale Under 19 Real Dem Calcio A 5/ASD Antonio Padovani Futsal del 09.02.2020 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 740 del 5.03.2020);

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 28.05.2020 il prof. avv. Andrea Lepore, nessuno è presente per le parti.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 10 marzo 2020 l’A.S.D. Antonio Padovani futsal propone reclamo avverso delibera di cui in epigrafe mediante la quale veniva irrogata nei suoi confronti la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 6 ex art. 10, comma 6, lettera a), C.G.S. per aver schierato nell’incontro Real Dem Calcio A 5/ASD Antonio Padovani Futsal del 09.02.2020 un numero di calciatori formati inferiore al numero minimo.

Con il gravame proposto la reclamante avversa la decisione suindicata, assumendo che il reclamo che vi ha dato ingresso in primo grado, poiché inviato a indirizzo mail non ufficiale della società abruzzese, sarebbe inammissibile per mancata notifica all’attuale ricorrente e dunque in violazione delle norme sul diritto di difesa e sul contraddittorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte ritiene che il ricorso sia da accogliere.

In base agli accertamenti svolti dagli uffici e dalle evidenze documentali riscontrate nelle diverse piattaforme informatiche federali, si evince che l’indirizzo mail al quale è stato recapitato il reclamo in primo grado non corrisponde a quello ufficiale indicato dalla ricorrente alla LND (arg. ex art. 53 e 142, comma 3, C.G.S.).

La necessità di assicurare un contraddittorio pieno (ex art. 44 C.G.S., art. 111 cost.) su una vicenda di rilievo quale quella della sanzione della perdita della gara orienta il Collegio a ravvisare nella specie una violazione delle norme sul diritto di difesa e sul giusto processo, di talché la decisione impugnata va annullata con rinvio al giudice di prime cure per l’esame del merito (in tale direzione, cfr. decisione Corte sportiva d’appello nazionale, in C.u. 77/CSA del 22 gennaio 2018; in senso più ampio, in tema di integrazione del contraddittorio, v. Corte giust. fed., 9 giugno 2010, in C.u. FIGC, 20 luglio 2010, n. 16/CGF).

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale, Sezione terza, definitivamente pronunciando sul reclamo n. 243, proposto dalla società A.S.D. Antonio Padovani Futsal, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la sanzione inflitta e rinvia al Giudice Sportivo, ai sensi dell’art. 73, comma 2, C.G.S..

Dispone restituirsi contributo.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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