F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 237 CSA dell’8 giugno 2020 (A.S.D. C.F. Permac Vittorio Veneto) N. 239/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0237/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 239/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 0237/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa - Presidente

Salvatore Lo Giudice - Vice Presidente relatore

Paolo Del Vecchio - Componente

Franco Granato - Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 239 del 2019-2020, proposto dalla società A.S.D. C.F. PERMAC VITTORIO VENETO rappresentata e difesa dal Presidente sig.ra Patrizia Ferro;

per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile di cui al Com. Uff. n. 101 del 26.02.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 28.05.2020 l’avv. Salvatore Lo Giudice; Nessuno è comparso per la reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto del 28.02.2020 la Società A.S.D. C.F. PERMAC VITTORIO VENETO preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile di cui al Com. Uff. n. 101 del 26.02.2020 con la quale, a seguito della gara Novese Calcio/PERMAC, disputatasi in data 23.02.2020, era stata inflitta, alla stessa Società, la sanzione dell’ammenda di euro 300,00.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società A.S.D. C.F. PERMAC VITTORIO VENETO faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rileva la Corte che i motivi a sostegno del reclamo non consentano di modificare la ricostruzione dei fatti, peraltro non contestata, siccome riportata nel referto dell'Arbitro che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata.

Ed infatti, l’asserita riconducibilità del ritardato inizio della gara - 14:34 anziché 14:30

- all’impossibilità di procedere alla stampa della distinta di gara a causa del mancato funzionamento della stampante, come tale non imputabile alla reclamante, se pur suggestiva sul piano logico – argomentativo, non inficia a giudizio della Corte la fondatezza della decisione del giudice di prime cure.

Conseguentemente, la richiesta principale di annullamento della sanzione non può trovare accoglimento.

Tuttavia, considerata la lieve entità del ritardo procurato all’inizio della gara, la Corte reputa equo ridurre la sanzione nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul reclamo n. 239, proposto dalla società A.S.D. C.F. PERMAC VITTORIO VENETO, lo accoglie parzialmente e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 100,00.

Dispone restituirsi il contributo.

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