F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 238 CSA del 9 giugno 2020 (S.S.D. Sporting Juvenia Calcio a 5) N. 240/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0238/2019-2020 REGISTRO DECISIONI
N. 240/2019-2020 REGISTRO RECLAMI
N. 0238/2019-2020 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Italo Pappa - Presidente
Salvatore Lo Giudice – Vice Presidente
Paolo Del Vecchio - Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero di registro 240 del 2019-2020, promosso dalla società A.S.D. SPORTING JUVENIA, nella persona del Presidente p.t. sig. Andrea Giuliani, per la riforma della decisione Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 698/DIV del 26.02.2020;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 28.05.2020 l’Avv. Paolo Del Vecchio, nessuno è comparso per la reclamante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con decisione pubblicata mediante C.U. n. 698/DIV del 26.02.2020, il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, infliggeva al calciatore Saddemi Francesco, tesserato per la A.S.D. Sporting Juvenia, la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara poiché “espulso per somma di ammonizioni (reiterato comportamento scorretto) alla notifica del provvedimento rivolgeva all’arbitro frase offensiva”.
Dal rapporto arbitrale si evince che all’atto della notifica dell’espulsione per comportamento antisportivo, intervenuta al 10’ del secondo tempo regolamentare, il calciatore Saddemi ha aggredito verbalmente e in maniera plateale l’Arbitro, Sig.ra Maria Serena Orgiu, destinandole la seguente espressione offensiva ed ingiuriosa: “Ma vattene a fanculo”.
Avverso tale decisione la società A.S.D. Sporting Juvenia ha proposto reclamo ritenendo la sanzione inflitta eccessivamente gravosa, ossia sproporzionata.
Il reclamo proposto nell’interesse del calciatore Saddemi Francesco, tesserato per la A.S.D. Sporting Juvenia, va accolto per le seguenti considerazioni in
CONSIDERATO IN DIRITTO
In riferimento alla squalifica per 3 giornate effettive di gara, il calciatore Saddemi Francesco, la reclamante ha dedotto l’eccesiva gravosità della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.
Ritiene questa Corte Sportiva d’Appello che la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta nei confronti del calciatore Saddemi Francesco, debba essere riformata in ottemperanza al principio di proporzionalità.
In particolare questa Corte, ricostruita la dinamica dei fatti che hanno portato all’espulsione del calciatore Saddemi al 10’ minuto del secondo tempo regolamentare, osserva che, sebbene sia stata proferita nei confronti dell’arbitro di gara, Sig.ra Maria Serena Orgiu, l’espressione irriguardosa sopra menzionata, la condotta complessivamente valutata non debba essere configurata come “aggressiva”, bensì come “gravemente irriguardosa”, dovendosi, per l’effetto, rimodulare la sanzione irrogata da parte del Giudice Sportivo.
Infatti, per quanto concerne la determinazione della misura della sanzione le disposizioni contenute nel Codice di Giustizia Sportiva precisano che “Gli organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”.
La sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara risulta, pertanto, non opportunamente commisurata alla natura e alla gravità dei fatti contestati.
Di contro, si è sicuramente in presenza di una condotta irriguardosa.
Occorre ricordare che la condotta irriguardosa consiste in espressioni «oggettivamente connotate da una palese mancanza di riguardo, o di rispetto, verso la persona cui sono destinate, così oltrepassando i limiti del diritto di critica» (cfr. Corte giust. fed., 28 aprile 2010, cit.; nonché, Corte giust. fed., 19 gennaio 2010, cit.; Corte giust. fed., 19 gennaio 2010, cit.).
La condotta in questione, dunque, richiede che l’espressione utilizzata oltrepassi i limiti del cd. diritto di critica. Infatti, sul piano dell’ordinamento generale, la tutela dell’integrità morale della persona contro manifestazioni di opinioni lesive dell’onore, del decoro e della reputazione, deve essere bilanciata con la libertà di manifestazione del pensiero, tutelata dalla Costituzione. Questa, però, ai fini del menzionato bilanciamento, soggiace ai limiti della continenza, ossia del linguaggio appropriato, corretto, sereno e obiettivo, della pertinenza, quale esistenza di un pubblico interesse alla conoscenza e alla divulgazione del fatto o dell’opinione, e della veridicità, cioè della corrispondenza tra fatti riferiti e accaduti o, quanto meno, della rigorosa e diligente verifica dell’attendibilità dei fatti narrati e riferiti.
La sussistenza di siffatti limiti al legittimo esercizio di tale diritto deve ritenersi predicabile anche nel caso del diritto di critica che, pur non potendosi pretendere caratterizzato dalla particolare obiettività propria del diritto di cronaca, non consente comunque gratuite aggressioni alla dimensione morale della persona offesa.
Sulla base di tali premesse, si può quindi concludere che non potrebbe mai sussistere l’esimente dell’esercizio del diritto di critica, qualora l’espressione usata consista non già in un dissenso motivato espresso in termini misurati e necessari, bensì in un attacco personale lesivo della dignità morale della persona accusata.
Nel caso che ci occupa, le reiterate proteste poste in essere dal calciatore Saddemi Francesco hanno sicuramente ecceduto i limiti naturali del cd. diritto di critica e, quindi, questa Corte, conformemente a quanto evidenziato dal Giudice Sportivo, qualifica tale condotta come irriguardosa, ritenendo, tuttavia, opportuna l’applicazione della meno gravosa sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul reclamo n. 240, proposto dalla società A.S.D. SPORTING JUVENIA CALCIO, lo accoglie e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi il contributo.
Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.