F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 239 CSA del 9 giugno 2020 (A.S.D. New Taranto Calcio a 5) N. 242/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0239/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 242/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 0239/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Italo Pappa - Presidente

Salvatore Lo Giudice – Vice Presidente

Paolo Del Vecchio - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 242 del 2019-2020, proposto dalla società A.S.D. New Taranto Calcio a 5 avverso la sanzione della squalifica di due giornate effettive di gara inflitta al sig. Bommino Angelo seguito gara del Campionato Nazionale di Calcio a 5 - Serie B 2019/2020, 7.a giornata di ritorno, girone F, OR.SA. Aliano/New Taranto Calcio a 5 del 29.2.2020.

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 - Com. Uff. n. 735 del 04.03.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 28.5.2020 l’avv. Paolo Del Vecchio, nessuno è comparso per la reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Giudice Sportivo decideva di infliggere al sig. Bommino Angelo la sanzione della squalifica di due giornate effettive di gara, a seguito della partita del Campionato Nazionale di Calcio a 5, Serie B - 2019/2020, 7 giornata ritorno, girone F, OR.SA. Aliano/New Taranto Calcio a 5, disputata in data 29.5.2020, e segnatamente per comportamento offensivo a fine gara nei confronti dell’arbitro (Com. Uff. n. 735 del 04.03.2020).

Avverso tale decisione, proponeva tempestivo reclamo la prefata Società A.S.D. New Taranto Calcio a 5, rilevando in fatto un diverso svolgimento degli eventi. In particolare, secondo la reclamante, non sarebbero state rivolte agli arbitri offese e frasi ingiuriose o irriguardose; piuttosto, si sarebbe verificato esclusivamente uno scambio verbale su aspetti tecnici di gara. Inoltre, il giudice sportivo avrebbe omesso di tenere in considerazione il comportamento adottato dal sig. Bommino – valutabile come attenuante – che si sarebbe distinto nel difendere gli arbitri; l’assenza di recidiva nel caso di specie, non essendovi precedenti sanzioni a carico del tecnico sig. Bommino; infine, chiedeva, in via principale, di annullare la sanzione, ovvero, in via subordinata, di ridurre la stessa secondo equità in quanto sproporzionata e irragionevole.

Il reclamo proposto dalla Società A.S.D. New Taranto Calcio a 5 è infondato e pertanto va respinto per le seguenti considerazioni in

CONSIDERATO IN DIRITTO

Come riportato nel referto di gara, l’osservatore arbitrale (d’ora in avanti, O.A.) della gara in esame ha dichiarato che l’allenatore del Taranto sig. Bommino, nell’esasperare ulteriormente gli animi ed alimentare le polemiche in un clima partita già incandescente, proferiva frasi sprezzanti sia nei confronti degli arbitri sia rispetto l’O.A. e l’organo tecnico (d’ora in avanti, O.T.), e segnatamente “Bravi bravi sempre così mandateceli, fate schifo tutti rovinate le gare con espulsioni inesistenti”. Tale comportamento è stato confermato anche dall’O.T., che analogamente ha dichiarato che l’atteggiamento “non certo esemplare” dell’allenatore del Taranto sig. Bommino ha alimentato astio e nervosismo con frasi sprezzanti (“voi rovinate la nostra gara con espulsioni inesistenti” e “fate schifo tutti”).

La Corte, letto il referto arbitrale presente in atti, ritiene di respingere il reclamo presentato dalla società A.S.D. New Taranto Calcio a 5, confermando la qualificazione dei fatti operata dal Giudice Sportivo nonché la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara inflitta all’allenatore Bommino Angelo.

Sul punto si osserva che gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi, in base al principio di afflittività, e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva.

Ritenuta corretta la valutazione e qualificazione dei fatti operata dal Giudice Sportivo, resta da valutare l’ulteriore motivo di ricorso proposto dalla società reclamante, la quale contesta l’eccessiva gravità della sanzione irrogata nei confronti del proprio allenatore.

In punto di diritto si evidenzia che le sanzioni disciplinari sportive rientrano nella cognizione riservata della giustizia sportiva.

Il C.G.S. prende in considerazione le sanzioni irrogabili nel caso di condotte antisportive, ingiuriose, irriguardose o violente. Si prevede, infatti, la sanzione della squalifica per la durata di due giornate nel caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.

In caso di condotta violenta, invece, la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di tre giornate, qualora il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o altre persone presenti (cinque giornate in caso di condotta di particolare gravità); mentre, ha una durata minima di otto giornate in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara.

Per quanto attiene alla qualificazione della condotta che legittima l’inflizione della squalifica, si tratta, invero, di una questione di grande rilevanza pratica atteso che a seconda della predetta qualificazione muta la durata della sanzione disciplinare.

Nella fattispecie in esame risulta, quindi, evidente che la condotta posta in essere dall’allenatore sig. Bommino Angelo debba essere ascritta al caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, in un contesto davvero preoccupante, in cui vi sono state tante condotte sanzionate a causa di un clima creatosi alquanto “incandescente”.

Tenuto conto della gravità della condotta posta in essere dall’allenatore Bommino, il quale non si è “dissociato” dal contesto generale, nel quale sono state costrette ad intervenute anche le Forze dell’Ordine, il Giudice Sportivo, a ragione, ha ritenuto di dover applicare la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara.

In conclusione, sulla scorta della ricostruzione dei fatti quale risultante dal referto arbitrale, la sanzione inflitta appare proporzionata ed appropriata, considerata anche la peculiare situazione di contesto nella quale la condotta contestata, come sopra indicata, è stata tenuta.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul reclamo n. 242, proposto dalla società A.S.D. New Taranto Calcio a 5, lo respinge.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

 

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