CONI – Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale – coni.it – atto non ufficiale – Lodo Arbitrale n. 2 del 25/01/2021 – A.C. Sport Consulting. S.p.A./Potenza Calcio s.r.l.

 

Lodo n. 2

 

Anno 2021

 

 

 

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT DEL CONI LODO ARBITRALE

COLLEGIO ARBITRALE COMPOSTO DA

 

 

 

Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini

 

PRESIDENTE designato ex art. 3 del Regolamento arbitrale

 

 

 

Prof. Avv. Maurizio Cinelli

 

ARBITRO nominato dall’istante

 

 

 

Prof. Avv. Alfonso Celotto

 

ARBITRO nominato per l’intimato ex art. 2, comma 5, del Regolamento

 

 

 

Nel procedimento arbitrale, iscritto al R.G. Arbitrati n. 22/2020, promosso, in data

 

20 ottobre 2020, da parte della A.C. Sport Consulting S.r.l., in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, sig. Andrea Cattoli, rappresentato e difeso dall'avv. Alessio Centanaro, presso il cui studio, in Genova, alla Galleria Giuseppe Mazzini, 3/4 (PEC alessio.centanaro@ordineavvgnova.it), è elettivamente domiciliato, giusta procura speciale in calce alla istanza di arbitrato, d'ora in avanti anche solo "parte istante", da un lato,

  

- Parte istante -

 

 

                                                                                                                                                                                                            contro

la società Potenza Calcio S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig. Maurizio Fontana, non costituita in giudizio,

 

- Parte intimata -


 

***

 

1.  Sede dellArbitrato

 

La sede dell’Arbitrato è stata fissata in Roma, presso il CONI. Le udienze arbitrali si sono svolte con modalità telematiche su piattaforma Microsoft Teams.

 

 

2.  Regolamento arbitrale

  

Il presente procedimento è stato instaurato in virtù del Regolamento arbitrale (approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1654 del 17 dicembre 2019) dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, approvato con deliberazione n. 1630 del Consiglio Nazionale del 26 febbraio 2019.

 

 

Svolgimento della procedura

 

 

 

 

1. Con "Istanza di arbitrato ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti Coni", data in Genova il 20 ottobre 2020 e depositata lo stesso giorno presso la Camera arbitrale del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, la A.C. Sport Consulting s.r.l. esponeva:

(i) che, con mandato firmato il 12 luglio 2019, il Potenza conferiva incarico in via esclusiva alla stessa parte istante per operare al fine del rinnovo del contratto di prestazione sportiva del calciatore Pietro Jacopo Murano;

(ii) che, con tale contratto, veniva pattuito un corrispettivo in favore della A.C. Sport Consulting s.r.l. di euro 5.400,00, oltre iva, da corrispondersi entro il 30 settembre 2019, rinnovabile anche per l’anno 2020, e quindi da corrispondersi - stessa cifra - entro il 30 settembre 2020, qualora venisse rinnovato, come è avvenuto, il rapporto contrattuale fra il calciatore e il Potenza;

(iii) che l'attivioggetto del mandato era stata regolarmente espletata e che il 15 luglio 2019 il Potenza aveva concluso un contratto di prestazione sportiva con il calciatore Jacopo Pietro Murano;

(iv) che il Potenza non aveva, però, corrisposto il corrispettivo pattuito, come da contratto, per l’anno 2020, malgrado gli stragiudiziali solleciti, anche legali, a provvedervi, indirizzati dall'avv. Alessio Centanaro allo stesso Potenza.

2. Tanto premesso, con la predetta Istanza di arbitrato parte istante nominava,  quale "arbitro di parte", il prof. avv. Maurizio Cinelli e chiedeva al costituendo collegio arbitrale di "condannare il Potenza Calcio s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare", in favore della parte istante, "la complessiva somma di euro 6.588,00 oltre agli interessi di mora ex art. 5 del D. Lgs. 231/2020 dalla data del dovuto sino al saldo effettivo, nonché alle spese della presente procedura e il rimborso dei diritti ed onorari di funzionamento dellOrgano arbitrale ".

3. Insieme alla predetta istanza, la A.C. Sport Consulting s.r.l. depositava quattordici documenti come da relativo indice.

4. Con decreto, il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport nominava, ex art. 2, comma 5, del Regolamento, rispettivamente, quale arbitro per la parte intimata, il prof. avv. Alfonso Celotto e, vista la designazione congiunta fatta dagli arbitri di parte, quale terzo arbitro, con funzioni di Presidente del collegio arbitrale, il prof. avv. Tommaso Edoardo Frosini.

5. In data 3 dicembre 2020, alle ore 15:10, giusta la convocazione disposta dai componenti del costituendo Collegio arbitrale, si riunivano in videoconferenza, sulla piattaforma Microsoft Teams, i predetti componenti che si costituivano formalmente in Collegio.

6. Immediatamente a seguire - e quindi sempre in data 3 dicembre 2020, sempre giusta la predetta convocazione e sempre in videoconferenza sulla medesima piattaforma - si teneva la prima udienza della procedura arbitrale relativa all'esperimento del tentativo di conciliazione.

7. A tale prima udienza era presente, di fronte al Collegio arbitrale al completo assistito dai dottori Gabriele Murabito e Dario Bonanno per la Segreteria del Collegio, l'avv. Alessio Centanaro per la parte istante, insieme all’Amministratore Unico e legale rappresentante p.t., sig. Andrea Cattoli; era, altresì, presente l’Amministratore delegato, sig. Daniele Flammia, per la Società intimata, la quale, tuttavia, non si era ritualmente costituita.

8. Il Collegio arbitrale dichiarava, allo stato, esperito senza successo il tentativo di conciliazione. Successivamente veniva fissata udienza il 21 dicembre 2020, ore 14:30. A seguito della sopravvenuta indisponibilità del Presidente del Collegio, veniva disposto un rinvio e quindi veniva nuovamente fissata per il 14 gennaio 2021, ore 15:30, l’udienza per la definizione del giudizio arbitrale.

9. Tale provvedimento del Collegio veniva notificato alle parti per mezzo di posta elettronica certificata, indirizzata presso il difensore costituito e presso la Società intimata non costituita.

10. All'udienza del 14 gennaio 2021 erano presenti,  oltre al Collegio arbitrale,  Gabriele Murabito e Dario Bonanno, per la Segreteria del Collegio, e l'avv. Alessio Centanaro, per la parte istante.

11. In sede di udienza, la difesa di parte istante, avv. Alessio Centanaro, confermava che, medio tempore, è intercorsa una corrispondenza con la Società intimata per tentare di individuare una soluzione transattiva, ma che, al fine, le Parti non sono addivenute al bonario componimento della lite. Pertanto, rimettendosi a quanto dedotto in atti, concludeva per l'accoglimento dell'istanza arbitrale e quindi per la condanna di parte intimata, Potenza Calcio s.r.l., al pagamento della somma di credito richiesta nell’istanza presentata a questo Collegio, compresa di tutti gli oneri accessori, come da istanza, degli onorari del Collegio arbitrale e di tutte le spese conseguenti, afferenti al funzionamento del medesimo organo e allo svolgimento della procedura arbitrale.

12. Il Collegio tratteneva la causa in decisione e nella immediatamente susseguente Camera di consiglio, tenuta sempre in conferenza personale e plenaria, per il mezzo della videoconferenza sulla piattaforma Microsoft Teams, maturava i seguenti

 

 

Motivi della decisione in fatto e in diritto

 

 

 

13. Stante la riformulazione delle domande e dei quesiti, questo Collegio è chiamato:

 

  • in primo luogo, ad accertare la inadempienza della parte intimata Potenza Calcio s.r.l., nella misura in cui risulta dalla documentazione prodotta da parte istante;
  • in secondo luogo, a determinare l'ammontare degli onorari del Collegio arbitrale, dei diritti amministrativi e delle altre spese per il funzionamento della procedura;
  • in terzo luogo, a stabilire, fermo il vincolo della solidarietà, su quale parte (o, eventualmente, se su entrambe le parti, in quale misura) debbono gravare i suddetti onorari, diritti amministrativi e spese.

14. Il Collegio, sulla base di prove documentali fornite dalla parte istante, e non controdedotte da parte intimata, accerta che il Potenza Calcio s.r.l. risulta inadempiente al pagamento della somma pattuita e definita in via contrattuale con la A.S. Sport Consulting s.r.l., pari a euro 5.400,00 (oltre IVA e accessori fiscali).

15. Risulta maturata, altresì, la rata in scadenza al 30 settembre 2020, in quanto si è verificata la condizione stabilita dalle parti nel contratto sub 6: Il presente contratto con scadenza sarà rinnovato automaticamente per la stagione sportiva 2020/2021 con conseguente scadenza 30 giugno 2021 al raggiungimento di cinque gol in campionato, playoff o playout inclusi, rigori compresi []. Parte istante produce un documento (n. 7) che comprova come il calciatore Murano ha realizzato 9 goal in campionato, nella stagione sportiva 2019/2020.

16. La cessione del calciatore Murano, avvenuta nel settembre 2020, non ha interrotto il rapporto di lavoro tra lo stesso calciatore e il Potenza Calcio s.r.l. e così il credito dovuto dall’Agente Sportivo. Come disposto consensualmente dalle parti per via contrattuale: Il corrispettivo [] sarà dovuto integralmente allAgente sportivo, senza alcuna riduzione, anche qualora il rapporto di tesseramento e il contratto di prestazione sportiva tra il calciatore e la società cessino, per qualsiasi ragione, prima della scadenza naturale []”.

17. Quanto al tema della determinazione degli onorari, diritti e spese per il funzionamento della procedura arbitrale, il Collegio arbitrale, vista la Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese, approvata con deliberazione della Giunta Nazionale n. 4 del 27 gennaio 2020, considerato il valore della controversia sulla base del contenuto della domanda, ritiene equo determinare gli onorari per il funzionamento del Collegio arbitrale nella contenuta misura di complessivi euro 3.000,00, oltre iva e cassa previdenziale come per legge (se dovute) (si confronti l'art. 2.b.2.1 di detta Tabella), oltre euro 300,00 al CONI per spese generali (ai sensi dell'art. 2.b.2.2, lett. b)).

18. Infine, per determinare la debenza finale di tutte le somme tesquantificate, è necessario seguire il principio della c.d. soccombenza "virtuale". Il punto è pacifico, ma comunque è stato chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale, qualora, nel corso del giudizio, intervenga un atto o un fatto che soddisfi completamente la pretesa della parte attrice, le spese processuali devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della soccombenza c.d. “virtuale” (Cass., sez. II civ., 21 marzo 2016, n. 5555).

19. Ne consegue che, fermo il vincolo della solidarietà tra entrambe le parti, il Potenza Calcio s.r.l. deve essere condannato al pagamento degli onorari del Collegio arbitrale e delle altre spese per il funzionamento della procedura.

  

P.Q.M.

 

  

il Collegio arbitrale, definitivamente decidendo su tutte le domande di parte istante, ogni altra questione assorbita:

(i) condanna il Potenza Calcio s.r.l. al pagamento in favore della A.S. Sport Consulting s.r.l. della  somma  pari  a  euro  5.400.00,  a  cui  si  devono  aggiungere  tutti  gli  oneri  accessori (segnatamente: rivalsa contributo INPS 4%; IVA e gli interessi di mora ex art. 5 D.Lgs, 231/2002);

(ii) condanna il Potenza Calcio s.r.l., fermo il vincolo della solidarietà con la A.S. Sport Consulting s.r.l., al pagamento a favore del CONI delle seguenti somme:

  • euro 3.000,00, oltre c.p.a. e iva (se dovute), per “onorari del Collegio arbitrale” (art.  2.b.2.1

 

della Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese, approvata con deliberazione della Giunta Nazionale n. 4 del 27 gennaio 2020), di cui 1.200,00 euro al Presidente e 900,00 euro a ciascuno arbitro;

  • euro 300,00, in favore del CONI, a titolo di spese generali (art. 2.b.2.2, lett b), della Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese, approvata con deliberazione della Giunta Nazionale n. 4 del 27 gennaio 2020);

(iii) condanna il Potenza Calcio s.r.l. a rifondere alla A.S. Sport Consulting s.r.l. la somma di euro 2.000,00 per i diritti amministrativi. ex art. 1.1.a della Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese, approvata con deliberazione della Giunta Nazionale n. 4 del 27 gennaio 2020 e di euro 1.500,00 per i diritti amministrativi ex art. 1.2.a della Tabella sopra citata;

(iv) liquida le spese legali, a carico della soccombente Potenza Calcio s.r.l., in euro 1.500,00, oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deliberato e deciso dai componenti del Collegio arbitrale riuniti nella camera di consiglio del 14 gennaio 2021 e sottoscritto in triplice originale, nei luoghi e nelle date indicate accanto a ciascuna sottoscrizione.

 

 

Così deciso nella sede arbitrale di Roma, in data 14 gennaio 2021.

 

Il Presidente

F.to Tommaso Edoardo Frosini

Roma, 14 gennaio 2021

 

LArbitro

F.to Maurizio Cinelli

Macerata, 20 gennaio 2021

 

LArbitro

F.to Alfonso Celotto

Roma, 25 gennaio 2021

 

Pubblicato in data 25 gennaio 2021.

 

  

La Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport

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