CONI – Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale – coni.it – atto non ufficiale – Lodo Arbitrale n.3 del 13/07/2020 – TMP Soccer S.r.l. (Tullio Tinti – Manuel Montipò)/Trapani Calcio S.r.l.
Lodo n. 3
Anno 2020
COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT DEL CONI LODO ARBITRALE
COLLEGIO ARBITRALE COMPOSTO DA
Avv. Marcello de Luca Tamajo
PRESIDENTE designato ex art. 2 del Regolamento arbitrale
Prof. avv. Stefano Bastianon
ARBITRO nominato dall’istante
Prof. avv. Vito Branca
ARBITRO nominato per l'intimata
Nel procedimento arbitrale, iscritto al R.G. Arbitrati n. 2/2020, promosso, in data 2 marzo 2020, da TMP Soccer S.r.l. (p.i. 03421220173), con sede n via XX settembre, n. 27E – 25122 – Brescia, rappresentata e difesa dall'avv. Sara Agostini, con studio in Vicolo Portelle, n. 2 – 25049 – Iseo (Bs) ed ivi elettivamente domiciliata, nell’interesse:
- dell’Agente Sportivo e legale rappresentante sig. Tullio Tinti,
- parte istante -
contro
la società sportiva Trapani Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Anna Rossi,
- parte intimata -
in virtù del mandato conferito per l’intermediazione relativa al trasferimento del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Colpani dalla società Atalanta Bergamasca al suddetto club siciliano;
- nell’interesse dell’Agente Sportivo e legale rappresentante sig. Manuel Montipò,
- parte istante -
contro
la predetta intimata Trapani Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Anna Rossi,
- parte intimata -
in virtù del mandato avente ad oggetto l’opera di assistenza relativamente al trasferimento del dirittto alla prestazioni sportive del calciatore Michele Fornasier;
- nell’interesse dell’Agente Sportivo e legale rappresentante sig. Manuel Montipò,
- parte istante -
contro
la medesima intimata Trapani Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Anna Rossi,
- parte intimata -
in virtù del mandato avente ad oggetto l’opera di assistenza relativamente al trasferimento a titolo temporaneo, dalla società A.C. Perugia alla intimata Società siciliana, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Moscati.
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1. Sede dell’Arbitrato
La sede dell’Arbitrato è stata fissata in Roma, presso il CONI. Le udienze arbitrali si sono svolte con modalità telematiche su piattaforma Microsoft Teams.
2. Regolamento arbitrale
Il presente procedimento è stato instaurato in virtù del Regolamento arbitrale (approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1654 del 17 dicembre 2019) dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, approvato con deliberazione n. 1630 del Consiglio Nazionale del 26 febbraio 2019.
Ritenuto in fatto
A) Con ricorso depositato in data 2 marzo 2020, la S.r.l. TMP Soccer ha proposto, nei confronti della S.r.l. TRAPANI CALCIO, istanza di arbitrato dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, ai sensi dell’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi.
Con il suddetto ricorso ha chiesto la condanna della intimata Trapani Calcio al pagamento della somma di € 9.500,00 (+ IVA e interessi) in relazione a tre contratti di mandato e, precisamente:
1) del 5 luglio 2019, relativo al trasferimento del giocatore Colpani, con pagamento della prima rata di corrispettivo di € 3.500,00 alla data del 30 novembre 2019;
2) del 10 agosto 2019, relativo al trasferimento del giocatore Fornasier; con pagamento della prima rata di € 3.500,00 al 30 novembre 2019;
3) del 28 agosto 2019, relativo al trasferimento del giocatore Moscati il 30 novembre 2019, con pagamento della prima rata di € 2.500,00 alla data del 15 dicembre 2019.
B) La società TMP ha nominato quale proprio arbitro il prof. Stefano Bastianon.
C) La società Trapani non si è costituita in giudizio né ha provveduto al pagamento dei diritti e degli onorari di funzionamento dell’Organo Arbitrale, né ha nominato il proprio arbitro.
D) Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, ai sensi dell’art. 2, comma 5, del Regolamento arbitrale, ha nominato quale arbitro della parte intimata il prof. Vito Branca.
E) Sull’accordo dei due Arbitri, è stato nominato Presidente del Collegio Arbitrale l’avv. Marcello de Luca Tamajo.
F) Alla prima udienza del 21 maggio 2020, tenutasi in videoconferenza, oltre ai componenti del Collegio Arbitrale hanno partecipato anche l’avv. Sara Agostini, difensore della parte istante e l’avv. Anna Rossi, difensore della parte intimata, nonché i componenti della Segreteria del Collegio di Garanzia.
G) Il Collegio, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, ha esperito il tentativo di conciliazione che ha dato esito negativo.
H) A seguito di ciò, il Collegio ha assegnato alle parti termini per memorie difensive, chiedendo, altresì, alla parte intimata di provvedere al versamento dei diritti amministrativi e di fornire la relativa prova.
I) La Segreteria del Collegio, in data 25 maggio 2020, ha inviato alla parte intimata una diffida ad adempiere entro il termine di 10 giorni, al pagamento dei diritti amministrativi previsti dall'art. 4, comma 3, del Regolamento arbitrale.
L) Nonostante tale diffida, la S.r.l. Trapani non ha provveduto a tale versamento.
M) La parte intimata, in data 28 maggio 2020, ha depositato note autorizzate, cui ha replicato parte istante con memoria del 3 giugno 2020.
N) All’udienza del 16 giugno 2020, tenutasi in videoconferenza, ha partecipato, oltre ai componenti del Collegio Arbitrale ed ai componenti della Segreteria dell’Organo Arbitrale, Gabriele Murabito e Dario Bonanno, l’avv. Sara Agostini, difensore di parte istante, che ha discusso la controversia e si è riportato ai propri scritti difensivi.
O) A seguito di Camera di Consiglio il Collegio Arbitrale ha emesso, in pari data, il dispositivo, riservandosi la pubblicazione delle motivazioni che qui di seguito si precisano.
In Diritto
Va preliminarmente rilevato che la mancata corresponsione, da parte della società Trapani dei diritti amministrativi, e ciò sia in relazione all’udienza fissata per il tentativo di conciliazione e sia in relazione all’udienza fissata per la decisione, comporta l’improcedibilità di ogni attività difensiva della parte intimata, e ciò alla stregua di quanto espressamente previsto dal comma 2 dell’art. 10 del Regolamento Arbitrale.
A nulla rileva al riguardo la circostanza che il difensore della parte intimata abbia partecipato all’udienza del 21 maggio 2020 e che il Collegio abbia anche assegnato un termine per il deposito di una memoria difensiva. Tali note e le relative argomentazioni avrebbero, infatti, avuto validità nella sola ipotesi che la Società Trapani avesse regolarmente provveduto al pagamento dei diritti amministrativi, il che non è avvenuto; così la conseguente contumacia della società stessa.
Pertanto, non possono essere prese in esame, da parte di questo Collegio le argomentazioni difensive e le eccezioni formulate nelle note depositate da parte della Società Trapani, che non si è mai regolarmente costituita in giudizio.
In particolare, non può formare oggetto del presente arbitrato l’eccezione di violazione dell’art. 3, comma 2, che prevede che la procedura arbitrale deve essere introdotta “entro il termine perentorio di venti giorni dalla violazione contestata”.
Si tratta di una eccezione di decadenza che, ai sensi dell’art. 2969 c.c., non può essere rilevata d’ufficio e che, pertanto, in mancanza di una valida formulazione di essa su istanza di parte, non può trovare accesso nel presente procedimento di arbitrato.
Osserva al riguardo il Collegio che la rilevabilità ex officio di tale eccezione riguarda, a mente del citato art. 2969 c.c., esclusivamente i c.d. diritti indisponibili, il cui ambito rimane circoscritto ai diritti della personalità, come riconosciuti dalla Costituzione, ed agli status familiari, oltre che ad alcuni diritti patrimoniali di natura inviolabile come, ad esempio, il diritto alla retribuzione o alle ferie ovvero agli alimenti.
Si tratta, pertanto, di diritti la cui natura ne impedisce la negoziabilità, trattandosi di profili che soddisfano, unitamente al titolare, anche interessi di natura pubblicistica.
Significativa è, al riguardo, la previsione contenuta nell’art. 1966, 2° c., del codice civile che afferma la nullità della transazione se i diritti coinvolti sono sottratti alla volontà delle parti.
Alla stregua di quanto precede, l’eccezione sollevata dalla soc. Trapani Calcio, che concerne l’introduzione nel procedimento di un fatto estintivo e/o impeditivo del diritto dedotto in giudizio, riguarda diritti nella piena disponibilità delle parti ed è, pertanto, confinata nell’ambito della rilevabilità ad istanza di parte, ove ritualmente, correttamente e tempestivamente proposta.
Il che nella fattispecie in esame, come innanzi rilevato, non è avvenuto, stante la mancata regolare costituzione in giudizio della società Trapani.
Non essendo, pertanto, rilevabile d’ufficio l’eccezione di decadenza, ne deriva che la stessa non può formare oggetto della presente decisione e quindi la domanda va esaminata nel merito.
La società istante ha depositato:
- i 3 contratti di mandato innanzi menzionati ed aventi ad oggetto il trasferimento alla società Trapani dei 3 giocatori Colpani, Fornasier e Moscati, regolarmente sottoscritti dal legale rappresentante della resistente;
- le ricevute di consegna dei suddetti mandati alla Commissione Agenti FIGC;
- le variazioni di trasferimento dei 3 giocatori dalla società di appartenenza alla società Trapani;
- la diffida del legale della società TMP Soccer di provvedere al pagamento della somma di € 9.500,00, cui la società Trapani non ha dato alcun riscontro.
La società istante ha, pertanto, fornito la prova documentale della legittimità della propria richiesta.
La società convenuta non ha dato, invece, alcuna prova di aver effettuato i pagamenti delle somme richieste, né peraltro ha contestato la fondatezza della domanda ex adverso proposta. Orbene, anche ai sensi dell’art. 115 c.p.c., che prevede che il giudice deve porre a fondamento della propria decisione i fatti non specificamente contestati, ne deriva che, nella fattispecie in essere, la mancata contestazione da parte della società Trapani, in ordine agli elementi costitutivi su cui si fonda la richiesta di parte istante, conferma la fondatezza di tale richiesta.
Alla stregua di tutto quanto innanzi rilevato deve quindi concludersi per l’accoglimento dell’istanza di arbitrato proposta dalla S.r.l. TMP Soccer nei confronti della S.r.l. Trapani Calcio, con la conseguente condanna di quest’ultima al pagamento in favore di parte istante della somma di € 9.500,00 (oltre IVA e interessi maturati), nonché al pagamento dei diritti amministrativi, delle spese legali e degli onorari del Collegio Arbitrale nella misura di cui al dispositivo.
Pertanto, pronunciando definitivamente all’unanimità, il Collegio Arbitrale
P.Q.M.
Accoglie l’istanza arbitrale e, per effetto, condanna la soccombente Trapani Calcio S.r.l. al pagamento, in favore dell’istante TMP Soccer S.r.l., della somma di € 9.500,00 più IVA, oltre interessi moratori delle scadenze contrattuali.
Condanna Trapani Calcio S.r.l. a rifondere all’istante TMP Soccer S.r.l. i diritti amministrativi, nella misura di € 2.000,00 (di cui al punto 1.1.a della “Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese”, approvata con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 4 del 27 gennaio 2020) e di € 1.500,00 (di cui al punto 1.2.a della Tabella), nonché le spese di difesa, liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre IVA e CPA, come per legge.
Stabilisce, a carico della soccombente Trapani Calcio S.r.l., il pagamento in favore del Collegio Arbitrale degli onorari all’uopo previsti (di cui al punto 2.b.2.1 della Tabella), liquidati in complessivi € 3.000,00, così ripartiti: al Presidente € 1.200,00 e, a ciascun Arbitro, € 900,00, oltre IVA e CPA nella misura di legge, fermo il vincolo di solidarietà tra le parti, con diritto di rivalsa a favore della parte diligente; da versare secondo le modalità che verranno comunicate dalla Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport.
Stabilisce, a carico di Trapani Calcio S.r.l., il pagamento, in favore del CONI, delle spese generali di cui al punto 2.b.2.2, lett.b), della Tabella, pari ad € 300,00.
Così deciso nella sede arbitrale di Roma, in data 16 giugno 2020.
Il Presidente
F.to Marcello de Luca Tamajo
Roma, 8 luglio 2020
L’Arbitro
F.to Stefano Bastianon
Busto Arsizio, 9 luglio 2020
L’Arbitro
F.to Vito Branca
Catania, 13 luglio 2020
Depositato in Roma il 13 luglio 2020.
La Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport