CONI – Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale – coni.it – atto non ufficiale – Lodo Arbitrale n. 5 del 23/02/2021 – Italian Managers Group Sports s.r.l./Calcio Catania S.p.A.

Lodo n. 5

 

Anno 2021

 

 

 

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT DEL CONI LODO ARBITRALE

COLLEGIO ARBITRALE COMPOSTO DA

 

 

 

Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini

 

PRESIDENTE designato ex art. 2 del Regolamento arbitrale

 

 

 

Prof. Avv. Maurizio Cinelli

 

ARBITRO nominato dall’istante

 

 

 

Cons. Manuela Sinigoi

 

ARBITRO nominato per l’intimata ex art. 2, comma 5, del Regolamento

 

 

 

Nel procedimento arbitrale, iscritto al R.G. Arbitrati n. 32/2020, promosso, in data 23 dicembre 2020, da parte della Italian Managers Group Sports S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, dott. Augusto Carpeggiani, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Miranda, presso il cui studio, in Cervaro (Frosinone), alla via Airella, n. 12 (PEC lucamiranda@pec.giuffre.it), è elettivamente domiciliato, giusta procura speciale in calce alla istanza di arbitrato, d'ora in avanti anche solo "parte istante", da un lato,

- Parte istante -

 

 

contro

 

 

 

la Società Calcio Catania S.p.A., non costituitasi in giudizio, d'ora in avanti anche solo “Catania" o "parte intimata", dall'altro lato,


- Parte intimata -

***

 

1.  Sede dellArbitrato

 

La sede dell’Arbitrato è stata fissata in Roma, presso il CONI. Le udienze arbitrali si sono svolte con modalità telematiche su piattaforma Microsoft Teams.

 

 

2.  Regolamento arbitrale

 

 

Il presente procedimento è stato instaurato in virtù del Regolamento arbitrale (approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1654 del 17 dicembre 2019) dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, approvato con deliberazione n. 1630 del Consiglio Nazionale del 26 febbraio 2019.

 

 

Svolgimento della procedura

 

 

 

 

1. Con "Istanza di arbitrato ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti Coni", data in Cervaro (Frosinone) il 23 dicembre 2020 e depositata stesso giorno presso la Camera arbitrale del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, la parte istante esponeva:

(i) che con mandato firmato il 3 luglio 2019, il Catania conferiva incarico in via esclusiva alla stessa parte istante per operare al fine del contratto di prestazione sportiva del calciatore Jacopo Furlan;

(ii) che con tale contratto veniva pattuito un corrispettivo in favore del Catania Calcio di euro 8.000,00=, oltre iva, in due rate con scadenza il 30 settembre 2019 e 28 febbraio 2020;

(iii) che l'attività oggetto del mandato era stata regolarmente espletata e che il Catania aveva concluso un contratto di prestazione sportiva con il calciatore Jacopo Furlan;

(iv) che il Catania non aveva però corrisposto il corrispettivo pattuito, come da contratto, malgrado gli stragiudiziali solleciti anche legali a provvedervi indirizzati dall'avv. Luca Miranda allo stesso Catania.

2. Tanto premesso, con la predetta Istanza di arbitrato, parte istante nominava, quale "arbitro di parte", il prof. avv. Maurizio Cinelli e chiedeva al costituendo collegio arbitrale di "fare obbligo alla Società Calcio Catania S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore [] di pagare", in favore della parte istante, "la somma di euro 9.760,00 comprensiva di oneri fiscali, oltre interessi moratori, ex art. 5 del D. Lgs. 231/2002, dalla data di maturazione del credito, sino al saldo effettivo. “Con vittoria di spese, competenze e onorari, anche per quanto attiene alle spese di funzionamento del Collegio di garanzia dello Sport, ivi comprese rimborso spese amministrative nella misura dovuta per Regolamento ed effettivamente corrisposta, nonché le spese di funzionamento del Collegio arbitrale medesimo".

3. Allegati alla predetta istanza, la parte istante depositava sei documenti come da relativo indice.

4. Con decreto, il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport nominava, ex art. 2, comma 5, del Regolamento, rispettivamente, quale arbitro, per la parte intimata, il cons. dott. Manuela Sinigoi e, vista la designazione congiunta fatta dagli arbitri di parte, quale terzo arbitro, con funzioni di Presidente del collegio arbitrale, il prof. avv. Tommaso Edoardo Frosini.

5. In data 11 febbraio 2021, alle ore 9:30, giusta la convocazione disposta dai componenti del costituendo Collegio arbitrale, si riunivano in videoconferenza sulla piattaforma Microsoft Teams, i predetti componenti, che si costituivano formalmente in Collegio.

6. Immediatamente a seguire - e quindi sempre in data 11 febbraio 2021, sempre giusta la predetta convocazione e sempre in videoconferenza sulla medesima piattaforma - si teneva la prima udienza della procedura arbitrale relativa all'esperimento del tentativo di conciliazione.

7. A tale prima udienza era presente, di fronte al Collegio arbitrale al completo, assistito dai dottori Gabriele Murabito e Dario Bonanno per la Segreteria del Collegio, l'avv. Luca Miranda per la parte istante, mentre risultava contumace la società intimata, la quale non si era ritualmente costituita.

8. Il Collegio arbitrale  dichiarava,  allo  stato,  esperito  senza  successo  i tentativo  di conciliazione. Successivamente veniva fissata  il 17 febbraio 2021,  ore 9.30,  l’udienza pela definizione del giudizio arbitrale.

9. Tale provvedimento del Collegio veniva notificato alle parti per mezzo di posta elettronica certificata indirizzata presso il difensore costituito e presso la società intimata non costituita.

10. All'udienza del 17 febbraio 2021, erano presenti, oltre al  Collegio  arbitrale,  Gabriele Murabito e Dario Bonanno, per la Segreteria del Collegio, e l'avv. Luca Miranda, per la parte istante.

11. In sede di udienza, la difesa di parte istante, avv. Luca Miranda, rimettendosi a quanto dedotto in atti, concludeva per l'accoglimento dell'istanza arbitrale e, quindi, per la condanna di parte intimata, Calcio Catania S.p.A., al pagamento della somma di credito richiesta nell’istanza presentata a questo Collegio, compresa di tutti gli oneri accessori, come da istanza, degli onorari del Collegio arbitrale e di tutte le spese conseguenti afferenti al funzionamento del medesimo organo e allo svolgimento della procedura arbitrale.

12. Il Collegio tratteneva la causa in decisione e, nella immediatamente susseguente Camera di consiglio, tenuta sempre in conferenza personale e plenaria, per il mezzo della videoconferenza sulla piattaforma Microsoft Teams, maturava i seguenti

 

 

Motivi della decisione in fatto e in diritto

 

 

 

13. Stante la riformulazione delle domande e dei quesiti, questo Collegio è chiamato:

 

  • in primo luogo, ad accertare la inadempienza della parte intimata Calcio Catania S.p.A., nella misura in cui risulta dalla documentazione prodotta da parte istante;
  • in secondo luogo, a determinare l'ammontare degli onorari del Collegio arbitrale,  dei diritti amministrativi e delle altre spese per il funzionamento della procedura;
  • in terzo luogo, a stabilire, fermo il vincolo della solidarietà, su quale parte (o eventualmente se su entrambe le parti in quale misura) debbono gravare i suddetti onorari, diritti amministrativi e spese.

14. Il Collegio, sulla base di prove documentali fornite dalla parte istante, e non controdedotte da parte intimata, accerta che il Calcio Catania S.p.A. risulta inadempiente al pagamento della somma pattuita e definita in via contrattuale con la Italian Managers Group Sports S.r.l., pari a euro 8.000,00= (oltre IVA e accessori fiscali).

15. Quanto al tema della determinazione degli onorari, diritti e spese per il funzionamento della procedura arbitrale, il Collegio arbitrale, vista la Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese, approvata con deliberazione della Giunta Nazionale n. 4 del 27 gennaio 2020, considerato il valore della controversia sulla base del contenuto della domanda, ritiene equo determinare gli onorari per il funzionamento del Collegio arbitrale nella contenuta misura di complessivi euro 3.000,00=, oltre iva e cassa previdenziale come per legge (se dovute) (si confronti l'art. 2.b.2.1 di detta Tabella), oltre euro 300,00= al CONI per spese generali (ai sensi dell'art. 2.b.2.2, let b)).

16. Infine, per determinare la debenza finale di tutte le somme testé quantificate, è necessario seguire il principio della c.d. soccombenza "virtuale". Il punto è pacifico, ma comunque è stato chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale, qualora, nel corso del giudizio, intervenga un atto o un fatto che soddisfi completamente la pretesa della parte attrice, le spese processuali devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della soccombenza c.d. “virtuale” (Cass., sez. II civ., 21 marzo 2016, n. 5555).

17. Ne consegue che, fermo il vincolo della solidarietà tra entrambe le parti, il Calcio CataniS.p.A. deve essere condannato al pagamento degli onorari del Collegio arbitrale e delle altre spese per il funzionamento della procedura.

 

P.Q.M.

il Collegio arbitrale, definitivamente decidendo su tutte le domande di parte istante, ogni altra questione assorbita:

(i) condanna la Società Calcio Catania S.p.A. al pagamento in favore della Italian Managers Group Sports S.r.l. della somma pari a euro 8.000.00=, a cui si devono aggiungere tutti gli oneri accessori (segnatamente: rivalsa contributo INPS 4%; IVA e gli interessi di mora ex art. 5 D.Lgs, 231/2002);

(ii) condanna la Società Calcio Catania S.p.A., fermo il vincolo della solidarietà con la Italian Managers Group Sports S.r.l., al pagamento a favore del CONI delle seguenti somme:

  • euro 3.000,00=, oltre c.p.a. e iva (se dovute), per “onorari del Collegio arbitrale” (art. 2.b.2.1 della Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese, approvata con deliberazione della Giunta Nazionale n. 4 del 27 gennaio 2020), di cui 1.200,00 euro al Presidente e 900,00 euro a ciascuno arbitro;
  • euro 300,00=, in favore del CONI, a titolo di spese generali (art. 2.b.2.2, lett. b), della Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese, approvata con deliberazione della Giunta Nazionale n. 4 del 27 gennaio 2020);

(iii) condanna la Società Calcio Catania S.p.A. a rifondere alla Italian Managers Group SportS.r.l. la somma di euro 2.000,00= per i diritti amministrativi ex art. 1.1.a della Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese, approvata con deliberazione della Giunta Nazionale n. 4 del 27 gennaio 2020 e di euro 1.500,00= per i diritti amministrativi ex art. 1.2.a della Tabella sopra citata;

(iv) liquida le spese legali, a carico della soccombente SocieCalcio Catania S.p.A., in euro 1.500,00 = oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deliberato e deciso dai componenti del Collegio arbitrale riuniti nella camera di consiglio de17 febbraio 2021 e sottoscritto in triplice originale, nei luoghi e nelle date indicate accanto a ciascuna sottoscrizione.

 

 

Così deciso nella sede arbitrale di Roma, in data 17 febbraio 2021.

 

Il Presidente

F.to Tommaso Edoardo Frosini

Roma, 17 febbraio 2021

 

LArbitro

F.to Maurizio Cinelli

Macerata, 17 febbraio 2021

 

 

LArbitro

F.to Manuela Sinigoi

Trieste, 17 febbraio 2021

 

Pubblicato in data 23 febbraio 2021. 

 

La Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport

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