CONI – Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale – coni.it – atto non ufficiale – Lodo Arbitrale n. 7 del 14/10/2020 – Mazlum Ali Bilecan/Genoa Cricket and Football Club S.p.A.

Lodo n. 7

 

Anno 2020

 

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT DEL CONI LODO ARBITRALE

COLLEGIO ARBITRALE COMPOSTO DA

Avv. Aurelio Vessichelli

                                                                                                 PRESIDENTE designato ex art. 2 del Regolamento arbitrale

                           Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini

                           ARBITRO nominato dall’istante

                                                                                                                                                                            Prof. Avv. Massimo Zaccheo

                                                 ARBITRO nominato dall’intimato

 

                           Nel procedimento arbitrale promosso da

 

 

 

l'Agente Sportivo Mazlum Ali Bilecan - numero di iscrizione al Registro FIGC Agenti Sportivi 0251 - numero tessera CONI 1457610084 - rappresentato e difeso dall’avv. Marco Stefanelli, con studio in Parabita (Le), alla Via Zara , n. 17, ed ivi elettivamente domiciliato,

- Parte istante -

 

                                                                                                                                                                                                     contro

 

 

Genoa C.F.C. S.p.A. (p.i. 02193450448), con sede in Via Ronchi, n. 67 - Genova, in persona del legale  rappresentante  pro  tempore,  Amministratore  Delegato,  dott.  Alessandro  Zarbano, rappresentata e difesa dall’avv. Mattia Grassani, con studio in Bologna, Via De’ Marchi , n. 4/2, ed ivi elettivamente domiciliata.

- Parte intimata -

 

***

1.  Sede dellArbitrato 

  

La sede dell’Arbitrato è stata fissata in Roma, presso il CONI. Le udienze arbitrali si sono svolte anche avvalendosi di modalitelematiche su piattaforma Microsoft Teams.

 

 

2.  Regolamento arbitrale 

 

Il presente procedimento è stato instaurato in virtù del Regolamento arbitrale (approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1654 del 17 dicembre 2019) dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, approvato con deliberazione n. 1630 del Consiglio Nazionale del 26 febbraio 2019.

 

In Fatto

 

 

Con domanda di arbitrato del 25 maggio 2020, proposta ai sensi dell’art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti CONI, l’Agente Sportivo Mazlum Ali Bilecan, con il patrocinio dell’avv. Marco Stefanelli, avanzava richiesta di pagamento della somma di € 100.000,00 (centomila/00) nei confronti del Genoa C.F.C. S.p.A., contestualmente indicando, come proprio arbitro di parte, il prof. avv. Tommaso Edoardo Frosini, il quale ha ritualmente accettato la nomina. Il tutto in forza di contratto di mandato ritualmente prodotto che tale somma prevedeva da corrispondere entro la data del 15 marzo 2020.

Con atto del 5 giugno 2020, la società Genoa C.F.C., odierna intimata ha, con il patrocinio dell’avv. Mattia Grassani, depositato memoria di costituzione con la quale ha dedotto ed eccepito la tardività dell’istanza arbitrale nonché, in riconvenzionale, la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta e l’infondatezza nel merito dell’istanza per mancata prova dello svolgimento dell’attività da parte dell’Agente Sportivo. Parte intimata ha successivamente indicato come proprio arbitro di parte il prof. avv. Massimo Zaccheo, che ha ritualmente accettato la nomina.

I due arbitri nominati hanno convenuto per la nomina del terzo arbitro con funzioni di presidente, indicandolo nella persona dell’avv. Aurelio Vessichelli il quale, con dichiarazione del 10 giugno 2020, ha accettato la nomina.

L’iter arbitrale ha subito la sospensione derivata dalla normativa sopravvenuta per effetto della emergenza epidemiologica da Covid-19 e, anche in ossequio ai conseguenti provvedimenti del Presidente del Collegio di Garanzia del CONI, la prima data di celebrazione dell’udienza è stata fissata il 2 luglio 2020, in parte in modalità telematica per il prescritto tentativo di conciliazione. Alla richiamata udienza arbitrale il Collegio Arbitrale esperiva il tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 5 del Regolamento e, preso atto dell’impossibilità, allo stato, di addivenire ad una conciliazione tra le parti, dichiarava il tentativo esperito senza successo e fissava la successiva udienza di discussione per il 14 luglio 2020.

All’udienza di discussione le parti, collegate in teleconferenza, hanno chiesto congiuntamente di discutere la controversia e rassegnare le proprie conclusioni, che sinteticamente vengono così declinate: accoglimento della domanda per la parte istante, rigetto della stessa per la parte intimata.

Su tali premesse, il Collegio si è riunito in camera di consiglio, emettendo il dispositivo prescritto dal Regolamento nella giornata del 14 luglio 2020 all’unanimità dei Componenti.

In Diritto

 

L’istanza è fondata e merita integrale accoglimento. LAgente sportivo Bilecan, odierno istante, ha ritualmente depositato in atti copia del contratto di mandato con pattuizione di esclusiva in data 27 gennaio 2020, in forza del quale la società Genoa C.F.C. gli conferiva incarico al fine di consentire la realizzazione del trasferimento del calciatore Adama Soumaoro, allora tesserato per il Lille Olympique Sporting Club, alla squadra del Genoa. Il contratto prevedeva quale corrispettivo in favore dell’Agente sportivo, in caso di adempimento, il pagamento, da parte dell’odierna intimata, della complessiva somma di € 200.000,00, oltre accessori, da corrispondere in due parti, vale a dire la metà dell’importo entro il 15 marzo 2020 ed il restante entro il 15 giugno 2020. Il contratto risulta ritualmente sottoscritto dalle parti e depositato presso la Commissione Agenti Sportivi il 6 febbraio 2020. Risulta, altresì, provato che effettivamente il trasferimento del calciatore al Genoa si è realizzato a far data dal 31 gennaio 2020. Parte istante ha anche depositato fattura emessa nei confronti del Genoa per l’importo di € 100.000,00 (la parte del corrispettivo con scadenza pattuita al 15 marzo 2020) nonché copia di sollecito di pagamento alla Società odierna intimata, in data 28 aprile 2020, rimasta senza alcun riscontro.

La esistenza e validità delle suddette circostanze e prove documentali non risultano contestate da parte intimata nel presente procedimento.

Nella memoria di costituzione e risposta del 5 giugno 2020 la società Genoa Calcio intimata eccepisce, in via preliminare, la tardività dell’istanza di arbitrato da parte del Bilecan in quanto presentata il 25 maggio 2020, in relazione alla violazione contestata (il mancato pagamento, appunto), da far risalire al 15 marzo 2020, pertanto oltre il termine di venti giorni dalla medesima violazione contestata, previsto dall’art. 3, comma secondo, del Regolamento che espressamente qualifica tale termine come perentorio.

Leccezione è infondata e non può trovare accoglimento. Nel periodo di tempo che interessa, infatti, segnato purtroppo dalla grave emergenza sanitaria ex Covid-19, che la stessa parte intimata invoca in atti più avanti per far valere la sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione a suo carico, con diversi provvedimenti che si sono succeduti, il Presidente del Collegio di Garanzia del CONI ha disposto la sospensione di tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto previsto, facendo espresso riferimento, per quanto di interesse nella presente controversia, al Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui allart.12 bis dello Statuto del CONI, in funzione di arbitrato irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dallart.22, comma 2, del Regolamento CONI degli agenti sportivi. Detta previsione è specificamente contenuta nel Decreto prot. n. 242/2020, pubblicato il 18 marzo 2020, che sospende i termini a decorrere dal 13 marzo fino al 15 aprile, e nel Decreto prot. n. 267/2020, pubblicato il 9 aprile 2020, che proroga il termine di sospensione del 15 aprile fino all’11 maggio 2020. La disposta sospensione si applica senza dubbio anche al termine di venti giorni previsto dall’art. 3, comma secondo, del Regolamento per l’introduzione del procedimento arbitrale che ci occupa, talché l’istanza dell’Agente sportivo Bilecan del 25 maggio 2020, sia rispetto al decorso infruttuoso del termine del 15 marzo per il primo pagamento, sia ancor più rispetto al termine della successiva diffida ad adempiere del 28 aprile notificata al Genoa (ciil 3 maggio), è da ritenere proposta in termini.

La difesa della s.p.a. Genoa C.F.C. eccepisce poi, nel merito, con distinti motivi, la sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione ex art. 1467 c.c. e la mancata prova dell’attività svolta dall’Agente sportivo, con conseguente insussistenza del diritto dell’odierno istante “a percepire alcunché.

Ritiene il Collegio che le due censure siano infondate e non possano trovare accoglimento, dovendosi rilevare al contempo e preliminarmente incoerenza fra le due eccezioni: delle due l’una, o il Genoa ritiene che manchi la prova dellavvenuta esecuzione della prestazione da parte del Bilecan, ragion per cui nulla gli sarebbe dovuto per quel titolo, oppure si afferma che il corrispettivo è dovuto in dipendenza dell’attività svolta, ma la misura della prestazione è divenuta eccessivamente onerosa talché, come risulta in atti, il Genoa si rende disponibile a valutare una offerta di riduzione equitativa dell’importo originariamente pattuito. Ciò che rileva il Collegio dagli atti è la mancanza di qualsivoglia riscontro, da parte dell’odierna intimata, all’invio della fattura al Genoa da parte dell’odierno istante e del successivo sollecito, nemmeno in termini di richiesta di resoconto sull’attività svolta dal Bilecan (del quale resoconto solo in atti il Genoa lamenta la mancanza) o di eventuale richiesta di riduzione del corrispettivo pattuito.

Tanto rileva, ad avviso del Collegio, sotto il profilo della violazione da parte del Genoa dei doveri di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto e dell’infondatezza delleccezione proposta con la memoria di costituzione sotto forma di domanda riconvenzionale volta a far valere la sopravvenuta eccessiva onerosiin capo allodierna intimata della prestazione avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo pattuito a favore dell’Agente sportivo odierno istante.

La prova richiesta dall’art. 1467 c.c. della significativa alterazione dell’equilibrio contrattuale, per effetto dell’emergenza sanitaria ex Covid-19 e delle conseguenze che si sarebbero prodotte sul bilancio della s.p.a. Genoa C.F.C. a causa della contrazione delle entrate patrimoniali dovute alla disposta sospensione delle attività sportive da parte della FIGC, è da ritenere nella fattispecie non raggiunta perché prova inidonea per assoluta genericità a ritenere divenuto eccessivamente oneroso corrispondere entro il 15 marzo u.s. quanto regolarmente pattuito a favore dell’odierno istante con contratto del 27 gennaio, vale a dire poco più di un mese prima.

Dalla memoria di costituzione (pag. 7) il Genoa pare, peraltro, dolersi del fatto che l’importo pattuito, quale corrispettivo per l’attività svolta dal Bilecan al fine di consentire (con pattuizione di esclusiva) il trasferimento, poi regolarmente effettuato, del calciatore Adama Soumaoro dal Lille al Genoa, fosse superiore ai parametri correnti, ma ciò non può rilevare in alcun modo a far valere ora la presunta eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione. La domanda volta a far valere la eccesiva onerosità sopravvenuta della prestazione in capo all’odierna intimata è da ritenere, pertanto, infondata.

Parimenti infondata è l’eccezione sollevata dal Genoa, volta a far valere la mancata prova dell’attività svolta dallAgente sportivo odierno istante e la conseguente insussistenza del diritto a percepire il compenso. Sulla scorta della documentazione versata in atti dall’istante, e non contestata da parte intimata, risulta in effetti l’esistenza di un contratto validamente sottoscritto dalle parti avente ad oggetto, in esclusiva, lattività svolta dall’Agente sportivo volta al trasferimento di un calciatore da una società ad unaltra, trasferimento puntualmente realizzato. Tanto non può non valutarsi da parte del Collegio come idoneo e sufficiente a ritenere sussistente l’adempimento della prestazione pattuita da parte del Bilecan ed il diritto in capo al medesimo a ricevere la controprestazione, vale a dire il corrispettivo pattuito. Nel senso suddetto, i riferimenti giurisprudenziali richiamati in memoria dalla parte intimata sono da ritenere inconferenti.

P.Q.M.

 

Accoglie l'istanza arbitrale e, per l'effetto, condanna la soccombente società Genoa Cricket and Football Club S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'istante sig. Mazlum Ali Bilecan, della somma di € 100.000,00, oltre interessi legali dalla data di conclusione del contratto sino al soddisfo.

Condanna, altresì, la società Genoa Cricket and Football Club S.p.A. a rifondere all'istante sig. Mazlum Ali Bilecan i diritti amministrativi nella misura di € 2.000,00 (di cui al punto 1.1.a della "Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese" approvata con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 4 del 27 gennaio 2020) e di € 1.500,00 (di cui al punto 1.2.a della Tabella), nonché le spese di difesa, liquidate in complessivi € 3.000,00, oltre accessori di legge.

Dispone a carico della soccombente Genoa Cricket and Football Club S.p.A. il pagamento in favore del Collegio Arbitrale degli onorari all'uopo previsti (punto 2.b.2.1 della Tabella), liquidati in complessivi € 5.000,00, oltre IVA e CPA nella misura di legge, se dovuti - così ripartiti: al Presidente € 2.000,00 e, a ciascun Arbitro, € 1.500,00 -; dei quali € 1.875,00 da rifondere all’istante sig. Mazlum Ali Bilecan ed € 3.125,00 da versare secondo le modaliche verranno comunicate dalla Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport.

Dispone a carico del Genoa Cricket and Football Club S.p.A. il pagamento, in favore del CONI, delle spese generali di cui al punto 2.b.2.2, lett.b), della Tabella, pari ad € 500,00.

Dispone la comunicazione del presente lodo alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso all’unanimità nella sede arbitrale di Roma, in data 14 luglio 2020.

GLI ARBITRI

 

F.to Aurelio Vessichelli

Roma, 14 ottobre 2020

 

 

F.to Tommaso Frosini

Roma, 14 ottobre 2020

 

F.to Massimo Zaccheo

Roma, 14 ottobre 2020

 

Depositato in Roma, presso la Segreteria del Collegio, in data 8 ottobre 2020.

Pubblicato in data 14 ottobre 2020.

La Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport

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