F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE II– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 114/CFA DEL 12/06/2019 MOTIVI CON RIFERIMENTO AL COM UFF 095 II SEZ DEL 07 05 2019 RICORSO DELLA SOCIETA’ AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, C.G.S E 10, COMMA 3 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9530/923 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 5.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 55/TFN del 4.4.2019)
RICORSO DELLA SOCIETA’ AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, C.G.S E 10, COMMA 3 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE
FEDERALE NOTA 9530/923 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 5.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 55/TFN del 4.4.2019)
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 55/TFN del 4.4.2019 il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ha accolto il deferimento proposto dalla Procura Federale e, per l’effetto, ha inflitto al sig. Umberto Ottaviani, nella qualità, l’inibizione di mesi 3 (tre) ed alla Società AS Lucchese Libertas 1905 S.r.l. la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva in corso, oltre all’ammenda di € 500,00 (euro cinquecento) per la recidiva.
Secondo il TFN, infatti, «Risulta in atti che la Co.Vi.So.C. - Commissione vigilanza società di calcio - con nota del 26.2.2019 aveva denunciato alla Procura Federale che la odierna deferita non aveva provveduto entro il 18.2.2019 a versare le ritenute Irpef ed i contributi Inps di cui al deferimento e che l’inadempimento era stato certificato dalla Deloitte & Touche spa a seguito degli ordinari controlli».
Avverso la suddetta decisione la A.S. Lucchese Libertas 1905 S.r.l. ha preannunciato reclamo. Al predetto preannuncio, tuttavia, non è stato dato seguito e, segnatamente, non sono stati proposti i motivi, essendosi limitata, la stessa predetta società, a comunicare irrituale dichiarazione di rinuncia.
Per quanto sopra, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.
Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società AS Lucchese Libertas 1905 Srl di Lucca (LU).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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