F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE II– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 114/CFA DEL 12/06/2019 MOTIVI CON RIFERIMENTO AL COM UFF 095 II SEZ DEL 07 05 2019 RICORSO DELLA SOCIETA’ AC CUNEO 1905 SRL AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 4 E GIORNI 15 INFLITTA AL SIG. BECCHIO OSCAR ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO V) NOIF, NONCHÉ ALL’ART. 21, COMMA 1 C.G.S.; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S E PROPRIA AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO V) NOIF, NONCHÉ ALL’ART. 21, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9532/924 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 5.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 55/TFN del 4.4.2019) RICORSO DELLA SOCIETA’ AC CUNEO 1905 SRL AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 3 E GIORNI 15 INFLITTA AL SIG. BECCHIO OSCAR ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO V) NOIF, NONCHÉ ALL’ART. 21, COMMA 1 C.G.S.; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S E PROPRIA AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO V) NOIF, NONCHÉ ALL’ART. 21, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 11171/1071 PF 18-19 GP/GC/BLP DELL’8.4.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 59/TFN del 23.4.2019)

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ AC CUNEO 1905 SRL AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 4 E GIORNI 15 INFLITTA AL SIG. BECCHIO OSCAR ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.  85, LETTERA C), PARAGRAFO V) NOIF, NONCHÉ ALL’ART. 21, COMMA 1 C.G.S.; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S E PROPRIA AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO V) NOIF, NONCHÉ ALL’ART. 21, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9532/924 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 5.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 55/TFN del 4.4.2019)

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ AC CUNEO 1905 SRL AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 3 E GIORNI 15 INFLITTA AL SIG. BECCHIO OSCAR ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA  1  E  10,  COMMA  3  C.G.S.,  IN  RELAZIONE  ALL’ART.  85, LETTERA C), PARAGRAFO V) NOIF, NONCHÉ ALL’ART. 21, COMMA 1 C.G.S.; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S E PROPRIA AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO V) NOIF, NONCHÉ ALL’ART. 21, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA  11171/1071  PF  18-19  GP/GC/BLP DELL’8.4.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 59/TFN del  23.4.2019)

1. Con nota prot. n. 9532/924pf18-19/GP/GC/blp, in data 5.3.2019, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare

- il Sig. Oscar Becchio, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante pro- tempore della Società Sportiva A.C. Cuneo 1905 S.r.l. e la stessa società per rispondere:

- il primo della violazione di cui agli artt. 1-bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3 del C.G.S. in relazione all’art. 85, lett. c, par. V delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza,

per non aver versato, entro il termine del 18.2.2019, i contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti per la mensilità di dicembre 2018 ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, nonché per non aver versato, entro il termine del 18.2.2019, i contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di settembre 2018 e, comunque, per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei contributi INPS sopra indicati. In relazione ai poteri e alle funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi alla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la seconda per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal Sig. Becchio Oscar, come sopra descritto; nonché a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. c, par. V delle N.O.I.F., per non aver versato, entro il termine del 18.2.2019, i contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti per la mensilità di dicembre 2018 ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, nonché per non aver versato, entro il termine del 18.2.2019, i contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori  dipendenti  e  collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di settembre 2018, e comunque, per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei contributi INPS sopra indicati.

La Procura configurava a carico di entrambi i deferiti l’applicazione  della  recidiva  prevista dall’art. 21, comma 1, del vigente C.G.S. in considerazione delle condotte a loro ascritte nell’ambito dei procedimenti n. 35pf18-19 (C.U. 34/TFN del 31.10.2018), 415pf18-19 e 416pf18-19 (C.U. 42/TFN del 28.1.2019), 672pf18-19 (C.U. 45/TFN del 18.2.2019) trattandosi di violazioni della stessa natura gestionale ed economica finanziaria commesse nella corrente stagione sportiva.

2. Con ulteriore nota prot. n. 11171/1071 pf18-19/GP/GC/blp, dell’8.4.2019 la Procura Federale ha nuovamente deferito il Sig. Oscar Becchio, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Sportiva A.C. Cuneo 1905 S.r.l. e la stessa società per rispondere:

- il primo della violazione di cui agli artt. 1-bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3 del C.G.S. in relazione all’art. 85, lett. c, par. V delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 18.3.2019, al versamento delle ritenute  IRPEF  e  dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori  dipendenti  e  collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2019 e, comunque, per non avere documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei contributi INPS sopra indicati. In relazione ai  poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti  acquisiti come trasmessi alla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la seconda per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal Sig. Becchio Oscar, come sopra descritto; nonché a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. c, par. V delle N.O.I.F., per non aver versato, entro il termine del 18.3.2019, le ritenute IRPEF e i contributi INPS relativi agli  emolumenti  dovuti ai propri  tesserati, lavoratori  dipendenti  e collaboratori addetti  al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2019 e, comunque, per non avere documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati.

La Procura configurava a carico di  entrambi i deferiti l’applicazione della recidiva prevista  dall’art. 21, comma 1, del vigente C.G.S. in considerazione  delle  condotte  a  loro  ascritte  nell’ambito  dei procedimenti n. 35pf18-19 (C.U. 34/TFN del 31.10.2018), 415pf18-19 e 416pf18-19 (C.U. 42/TFN del 28.1.2019),  672pf18-19  (C.U.  45/TFN  del  18.2.2019  e  C.U.  85/CFA  del  28.3.2019)  trattandosi  di violazioni della stessa natura gestionale ed economica finanziaria commesse nella corrente Stagione Sportiva.

3. Il Tribunale Federale Nazionale riteneva documentalmente provati i fatti contestati nei suddetti deferimenti e, decidendo in separati procedimenti, così disponeva:

con decisione del 29.3.2019 (pubblicata nel C.U. n. 55/TFN del 4.4.2019), in accoglimento del deferimento del 5.3.2019, disattese tutte le deduzioni difensive e ritenuta applicabile la contestata recidiva, irrogava al sig. Oscar Becchio la sanzione di mesi quattro e giorni quindici di inibizione e alla società A.C. Cuneo 1905 S.r.l. la penalizzazione di punti 4 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2018/2019, oltre all’ammenda di € 500,00.

con decisione del 19.4.2019 (pubblicata nel C.U. n. 59/TFN del 23.4.2019), in accoglimento del deferimento dell’8.4.2019, disattese tutte le deduzioni difensive e ritenuta applicabile la contestata recidiva, irrogava al sig. Oscar Becchio la sanzione della inibizione per mesi tre e giorni quindici e alla società A.C. Cuneo 1905 S.r.l. la penalizzazione di punti 2 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2018/2019, oltre all’ammenda di € 500,00.

4. Avverso entrambe le suddette decisioni la A.C. Cuneo 1905 S.r.l. proponeva separati ricorsi, basati peraltro sulle seguenti comuni censure:

a) non ascrivibilità al sig. Oscar Becchio e alla società A.C. Cuneo 1905 S.r.l. delle violazioni contestate, versando l’incolpato, alla data di scadenza del termine fissato per gli adempimenti in questione, in stato di inibizione in forza di precedente provvedimento disciplinare con conseguente impossibilità giuridica del medesimo di provvedere a qualsiasi pagamento in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori della società;

b) infondatezza nel merito della decisione del Tribunale Federale giacché nel caso di specie, secondo il ricorrente, i contestati ritardi nei pagamenti sarebbero dipesi da inopinate ed insormontabili problematiche di natura tecnica, correlate al non perfetto allineamento dei flussi interni al sistema bancario, che avrebbero determinato una fatale quanto incolpevole distonia tra ordine di pagamento (correttamente disposti dal club interessato) e materiale effettuazione degli stessi. Ciò dovrebbe integrare secondo il ricorrente la scriminante del legittimo affidamento e/o dell’errore scusabile, se non addirittura una causa di forza maggiore, con conseguente richiesta di proscioglimento dell’A.C. Cuneo 1905 S.r.l. da tutte le violazioni contestate;

c) richiesta subordinata per le medesime su esposte ragioni di applicazione delle circostanze attenuanti con irrogazione di sanzioni inferiori al minimo edittale;

d) richiesta di  applicazione del  trattamento sanzionatorio previsto per la continuazione tra violazioni della stessa natura e che si inseriscano in un comune disegno violativo come accadrebbe secondo il ricorrente, nel caso di specie, in relazione alle violazioni sanzionate con le due decisioni sopra citate (da ritenersi anche tra loro in continuazione) e ad altre violazioni oggetto di precedenti deferimenti.

I ricorrenti fanno riferimento in particolare:

- al deferimento del 17.9.2018 (prot. n. 2601/35pf18-19/GP/GC/blp), che ha avuto come esito la penalizzazione di tre punti in classifica per la società e di quattro mesi e dieci giorni di inibizione per il sig. Becchio (decisione del TFN del 31.10.2018, confermata dalla CFA nella riunione del 14.12.2018);

- ai due deferimenti riuniti dell’11.12.2018 (prot.lli n. 5853/415pf18-19/GP/GC/blp e n. 5855/416pf18-19/GP/GC/blp) che hanno avuto come esito la penalizzazione di quattro punti e dell’ammenda di € 1.000,00 per la società e della inibizione per cinque mesi del Becchio (decisione del TFN, C.U. n. 42/TFN del 28.1.2019), poi ridotte per il solo club a tre punti ed € 500,00 di ammenda dal Giudice di secondo grado (decisione CFA, C.U. n. 085/CFA del 28.3.2019);

- ai due deferimenti riuniti del 29.1.2019 (prot.lli n. 7738/657pf18-19/GP/GC/blp e n. 7742/658pf18-19(GP/GC/blp), che hanno avuto come esito la penalizzazione di otto punti e l’ammenda di € 1.000,00 per la AC. Cuneo 1905 S.r.l. e l’inibizione per sette mesi per il sig. Oscar Becchio (decisione TFN, C.U. n. 48/TFN del 25.2.2019), sanzioni poi ridotte in Appello alla penalizzazione di tre punti e all’ammenda di € 500,00 nei confronti della società e all’inibizione di un mese nei confronti del sig. Oscar Becchio.

A sostegno di quest’ultima richiesta la società ricorrente cita una serie di precedenti della giurisprudenza federale che confermano l’applicabilità del richiamato regime (Commissione Diciplinare Nazionale – C.U. n. 7/CDN del 19.7.2913 – deferimenti a carico del Sig. Enzo Russo e della A.S.D. Nardò Calcio; Commissione Disciplinare Nazionale – C.U. n. 72/CDN del 23.4.2014 – deferimenti a carico del Sig. Duilio Petrarca e della A.S.D. Isernia F.C.; Commissione Disciplinare Nazionale – C.U. n. 72/CDN del 23.4.2014 – deferimenti a carico del Sig. Salvatore Manna e della U.S.D. Cavese 1919).

Chiede pertanto la società ricorrente in entrambi i  ricorsi,  che  la  Corte  Federale  di  Appello voglia, in via principale, prosciogliere la società reclamante e il suo legale  rappresentante  da  ogni addebito con integrale annullamento delle sanzioni alla stessa erogate  in  primo  grado;  in  subordine, ridurre congruamente e sensibilmente il plesso punitivo medesimo, in applicazione sia dell’art. 16, co. 1, del C.G.S., che dell’istituto della continuazione.

5. Data la loro evidente connessione oggettiva e soggettiva, rileva innanzitutto la CFA che i suddetti ricorsi vanno preliminarmente riuniti.

Ciò premesso rileva altresì la CFA che le suddette argomentazioni difensive sono parzialmente fondate e vanno pertanto accolte nei limiti di cui alla seguente motivazione.

Quanto alle censure riassunte nella lettera a) del precedente paragrafo esse sono manifestamente  infondate.

Del tutto corretta è sul punto la decisione del Tribunale Federale Nazionale nella parte in cui ricorda che le stesse disposizioni di cui all’art. 19, commi 1 lett. h e 8, C.G.S., nel prevedere quale sanzione la “inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla Federazione Italiana Gioco Calcio, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA o FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell’ambito federale, indipendentemente dall’eventuale rapporto di lavoro” espressamente eccettuano dalle attività inibite quelle che riguardano l’attività amministrativa da svolgere nell’ambito delle società a cui i soggetti colpiti dalla sanzione appartengono.

Non può esservi dubbio peraltro sul fatto che l’attività relativa alla predisposizione e alla effettuazione dei pagamenti in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori della società, costituisce tipica espressione di quella attività  amministrativa  che  non  è  affatto  preclusa dalla sottoposizione del soggetto alla sanzione dell’inibizione.

Può solo aggiungersi, per completezza, che sarebbe del resto paradossale immaginare che la sanzione inflitta per il mancato adempimento agli obblighi di puntuale effettuazione dei pagamenti da eseguirsi in favore dei soggetti sopra menzionati possa essere addotta come scusa per giustificare la reiterazione delle predette violazioni disciplinari.

Quanto alle censure riassunte alla lettera b) nel precedente paragrafo,  anch’esse  devono essere disattese in quanto del tutto generiche e infondate.

A fronte infatti dei rilievi contenuti nella sentenza di primo grado circa l’esistenza di prova documentale delle violazioni contestate, la società ricorrente si limita ad affermare, senza in alcun modo documentarlo, che i contestati ritardi nei versamenti degli emolumenti e delle ritenute INPS deriverebbero da un disallineamento fra gli ordini di bonifico, asseritamente impartiti  nei  termini previsti dalla normativa federale e l’esecuzione degli stessi effettuata in ritardo per colpa della banca.

Trattandosi di affermazione del tutto indimostrata, essa non vale evidentemente a scalfire le condivisibili argomentazioni della decisione di primo grado che deve essere pertanto sul punto integralmente confermata.

Per le stesse ragioni va disattesa la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti (censure di cui alla lett. c. del precedente paragrafo), non essendo rilevabile dagli atti e dal ricorso alcuna plausibile e significativa ragione per ritenere i fatti contestati di ridotta gravità.

Sussistono invece valide ragioni, ricavabili da un cospicuo orientamento della giurisprudenza federale, già del resto applicato dalla CFA ad altre recenti decisioni concernenti gli attuali ricorrenti, per ritenere configurabile tra le violazioni oggetto delle due decisioni del Tribunale Federale qui impugnate e quelle oggetto delle altre decisioni richiamate nella lettera d) del precedente paragrafo il vincolo della continuazione e per applicare quindi i criteri di commisurazione della pena tipici di quell’istituto.

E’ agevole infatti constatare che le violazioni sanzionate con le decisioni qui da ultimo impugnate, consistenti nel mancato pagamento dei contributi INPS dovuti per le mensilità di settembre e dicembre 2018 e nel mancato pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2019, si pongono in rapporto di stretta contiguità temporale le une rispetto alle altre, potendosi dunque tutte ascrivere ad un medesimo  e  unitario  disegno violativo, che risulta evidentemente espressione di difficoltà e disfunzioni gestionali che si sono perpetuate nel tempo nell’ambito di una parte cospicua della stagione sportiva 2018/2019.

Sussistono dunque valide ragioni per procedere, in relazione al riconosciuto vincolo della continuazione fra le sopra menzionate violazioni, ad una riduzione delle sanzioni inflitte nell’ambito dei due procedimenti disciplinari qui riuniti (ammontanti nel complesso alla penalizzazione di sei punti in classifica nei confronti della AC. Cuneo 1905 S.r.l. e alla inibizione per mesi otto nei confronti del sig. Oscar Becchio), giungendo alla sanzione finale della penalizzazione di 4 punti in  classifica  nei confronti della AC. Cuneo 1905 S.r.l. e alla inibizione di mesi 5 nei confronti del sig. Oscar Becchio.

Va invece confermata la sanzione dell’ammenda nella complessiva misura di € 1.000,00 applicata alla AC. Cuneo 1905 S.r.l. per effetto delle due decisioni del Tribunale Federale Nazionale qui impugnate.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 4 e 5 come sopra proposti dalla società AC Cuneo 1905 Srl di Cuneo (CN) in parziale accoglimento così dispone:

- Sig. Becchio Oscar riduce la sanzione dell’inibizione a mesi 5;

- AC Cuneo 1905 Srl riduce la sanzione della penalizzazione a punti 4, conferma nel resto.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

 

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