F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE II– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 114/CFA DEL 12/06/2019 MOTIVI CON RIFERIMENTO AL COM UFF 095 II SEZ DEL 07 05 2019 RICORSO DELLA SOCIETA’ FC RIETI SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’INOSSERVANZA DELL’IMPEGNO ASSUNTO CON LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PUNTO 2), LETTERE B), C) E H) DEL TITOLO III – CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI – MANUALE LICENZE NAZIONALI SERIE C 2018/19; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9397/389 PF 18-19 GP/GC/MA DELL’1.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 55/TFN del 4.4.2019)

RICORSO DELLA SOCIETA’ FC RIETI SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’INOSSERVANZA DELL’IMPEGNO ASSUNTO CON LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PUNTO 2), LETTERE B), C) E H) DEL TITOLO III – CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI – MANUALE LICENZE NAZIONALI SERIE C 2018/19; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9397/389 PF 18-19 GP/GC/MA DELL’1.3.2019  (Delibera  del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 55/TFN del 4.4.2019)

La società FC Rieti s.r.l. ha proposto appello avverso la decisione in epigrafe, con la quale il Tribunale Federale Nazionale le ha inflitto la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, in relazione al mancato adempimento dell’impegno, assunto dall’allora Presidente e legale rappresentate del sodalizio, previsto dal manuale delle licenze nazionali, pubblicato col Comunicato Ufficiale n. 50 del 24 maggio 2018, ossia di depositare, entro il 1° agosto 2018, l’attestazione del Settore tecnico federale, relativo al tesseramento del Medico Responsabile sanitario nonché di un operatore sanitario. Per ciascun inadempimento, prevede il suddetto Manuale, è prevista la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, così come applicato ad opera del giudice di prime cure, officiato dalla Procura Federale che aveva avviato istruttoria a seguito della segnalazione effettuata dall’apposita Commissione Criteri Infrastrutturali.

Durante il giudizio di primo grado, tenutosi il 29 marzo 2019, il difensore della società che aveva prodotto, nei termini, memoria difensiva, ha ribadito le richieste ivi formulate, ovvero il proscioglimento della società o, in subordine, l’applicazione di una sanzione inferiore al  minimo edittale.

Il presidente del sodalizio ha chiesto, invece, l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 32 sexies CGS e, pertanto, la sua posizione è stata stralciata in attesa della definizione  della  sua proposta.

Il Tribunale Federale, all’esito del dibattimento, come detto, ha accolto la richiesta dell’accusa, irrogando la sanzione prevista per la fattispecie contestata – 1 (uno) punto di penalizzazione per ciascun inadempimento – in ragione della dimostrata tardività della richiesta di tesseramento dei due sanitari (Medico responsabile e fisioterapista), entrambe presentate solo il 1° agosto 2018 e, conseguentemente, il rilascio della prevista attestazione del Settore Tecnico federale, avvenuta il 2 agosto (operatore sanitario) e 3 agosto (Medico) successivi, oltre i termini indicati dal citato Manuale.

Avverso tale decisione ha proposto appello la società FC Rieti s.r.l. il cui difensore, nell’atto di gravame, ripropone la doglianza già rappresentata, consistente nel convincimento di aver correttamente adempiuto a quanto imposto dalla normativa mediante invio dell’istanza di tesseramento e della documentazione annessa il 1° agosto 2018.

Per tale tesi, la sanzione comminata sarebbe poggiata su un erroneo convincimento del Tribunale.

In subordine insiste perché si faccia applicazione del principio di continuazione, più volte affermato da questa Corte, trattandosi di (presunta) unica violazione e non di un concorso formale di condotta illecita o cumulo materiale, con conseguente riduzione della sanzione comminata ad un solo punto di penalizzazione in classifica.

All’odierno dibattimento, cui hanno partecipato il dott. Parenti, per il FC Rieti e gli avv.ti Loche e Perugini per la Procura Federale, la difesa della società appellante si è riportata agli atti scritti, confermando le richieste ivi formulate, così come i rappresentanti della Procura Federale, che hanno insistito per il rigetto dell’appello.

La Corte, preso atto che la difesa non contesta la materiale verificazione dei fatti, così come esposta dalla Procura, sia in prime cure che all’odierna riunione e, come tale, condivisa dal Tribunale Federale, avanza la tesi che la società avrebbe correttamente adempiuto all’impegno assunto, con insussistenza del contestato addebito e, solo in via subordinata, ritiene che alla fattispecie debba applicarsi il principio di continuazione, così come da giurisprudenza di questa Corte.

Il Tribunale, andando in contrario avviso, ha ritenuto che la società – per mezzo del suo legale rappresentante – abbia violato la disposizione più volte richiamata, non procedendo a depositare, entro il 1° agosto 2018, l’attestazione del competente Settore Tecnico circa l’avvenuto tesseramento dei due sanitari e, non ravvisando l’applicabilità del richiamato principio della continuazione, ha irrogato la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica per ogni violazione riconosciuta.

Infatti, dalla  decisione impugnata emerge che  la penalizzazione inflitta  trova la  sua determinazione quantitativa nella sommatoria delle sanzioni previste dal Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018.

Il Tribunale, sul punto, ha precisato come la mancata osservanza dell’impegno sia ascrivibile al rappresentante legale della società e, per il rapporto di immedesimazione organica, a quest’ultima nonché come sia lo stesso Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018 ad individuare le sanzioni previste per le società per ogni singola violazione, indicandone la cumulabilità per ciascun inadempimento e reputando, infine, assolutamente congrua la previsione punitiva.

Ritiene questa Corte che l’affermazione del giudice di prime cure possa essere condivisa.

Questa Corte, va immediatamente precisato, non disconosce che, in determinate (ma diverse dall’attuale) fattispecie si sia fatta applicazione del principio della continuazione (cfr. Com. Uff. n. 12/TFN 2015/2016) allorché, richiamando una decisione di questa Corte n. 49/2015, si è inteso punire inadempimenti finanziari riguardanti plurimi e successivi periodi temporali con un punto  di penalizzazione in classifica per ognuno di questi periodi, ferma restando la penalizzazione di almeno due punti per la prima inadempienza.

Nello stesso senso si sono avute diverse pronunce, tutte assertive dei principi di cui alla decisione C.F.A. Sezioni Unite n. 047/CFA (2015/2016, confermata dal Collegio di garanzia dello Sport del CONI, a Sezioni Unite, con decisione n. 9/2016.

Nel caso specifico, invece, deve tenersi conto sia della puntuale e non controvertibile previsione normativa, che stabilisce la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica per ciascun inadempimento sia dell’impossibilità di avvertire la sussistenza della dedotta “continuazione” in luogo di un mero concorso materiale (del quale, peraltro, la continuazione può ritenersi una diversa strutturazione in presenza di un’accertata unità di disegno illecito e volontario).

E questo poiché non sembra potersi rilevare la volontà di dare esecuzione ad una intenzione comune di perseguire un progetto violativo unitario ma la mera concomitanza di più azioni, separate tra loro, di inadempimento di un obbligo che conserva una propria distinzione non solo dal punto di vista sanzionatorio (che non escluderebbe l’applicabilità della continuazione) ma della condotta, così da rendere possibile il cumulo materiale previsto dalla normativa sopra richiamata.

Infatti, non può ritenersi astretto da alcun “disegno” finalizzato al conseguimento  di  un risultato ma solo la mera inosservanza di un impegno volontariamente accettato, il fatto cognito in questa sede, ossia il non aver depositato l’attestazione del Settore tecnico conseguente alle ritardate richiesta di tesseramento dei due sanitari. E che la sanzione sia comminata all’inadempimento del mancato deposito dell’attestazione e non a quello connesso alla semplice richiesta di tesseramento emerge in maniera incontrovertibile, al di là di ogni possibile diversa interpretazione teleologica o sistematica, dalla lettera del Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018.

La Corte, pertanto, non ritiene che possa esservi spazio alcuno per poter, in primis, non ravvisare una condotta lesiva del precetto volontariamente accettato dal legale rappresentante della società e, poi, non applicare una pena discendente dal cumulo di sanzioni connesso a ciascuna violazione, non rilevandosi una pluralità di azioni astrette da un unico fine illecito ma solo l’inosservanza di distinti adempimenti, così come previsti dalla puntuale volontà espressa dalla norma del Com. Uff. 50 del 24.5.2018.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società FC Rieti Srl di Rieti (RI).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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