F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE II– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 114/CFA DEL 12/06/2019 MOTIVI CON RIFERIMENTO AL COM UFF 095 II SEZ DEL 07 05 2019 RICORSO DELLA SOCIETA’ ALBISSOLA 2010 SRL AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER GIORNI 15 INFLITTA ALLA SIG.RA FANTINO CLAUDIA ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE CDA, AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VI) NOIF; INIBIZIONE PER GIORNI 15 INFLITTA ALLA SIG. COLLA GIANPIERO ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VI) NOIF; INIBIZIONE PER GIORNI 15 INFLITTA ALLA SIG. NUZZO COSIMO DAMIANO ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VI) NOIF; AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 7442/598 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 23.1.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 56/TFN del 12.4.2019)

RICORSO DELLA SOCIETA’ ALBISSOLA 2010 SRL AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER GIORNI 15 INFLITTA ALLA SIG.RA FANTINO CLAUDIA ALL’EPOCA  DEI  FATTI PRESIDENTE CDA, AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE  RAPPRESENTANTE  P.T.  DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VI) NOIF; INIBIZIONE PER GIORNI 15 INFLITTA ALLA SIG. COLLA GIANPIERO ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE  P.T.  DELLA  SOCIETÀ  RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VI) NOIF; INIBIZIONE PER GIORNI 15 INFLITTA ALLA SIG. NUZZO COSIMO DAMIANO ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE  P.T.  DELLA  SOCIETÀ  RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VI) NOIF;

AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S.; SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA  7442/598  PF  18-19  GP/GC/BLP  DEL 23.1.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 56/TFN del 12.4.2019)

1. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 56/TFN del 12 aprile 2019, ha irrogato ai signori Claudia Fantino, Gianpiero Colla e Cosimo Damiano Nuzzo, quali legali rappresentanti legali della Società Albissola 2010 s.r.l., la sanzione della inibizione di giorni 15 (quindici) ciascuno ed alla Società Albissola 2010 s.r.l. la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00  (diecimila/00).

Le sanzioni sono state applicate per le seguenti ragioni:

- ai signori Claudia Fantino, Gianpiero Colla e Cosimo Damiano Nuzzo per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 2, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lettera c), paragrafo VI, delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato alla Co.Vi.So.C., entro il 30 novembre 2018, la situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre 2018 approvata dall’organo amministrativo e corredata dalla relazione contenente il giudizio della società di revisione ai fini del controllo dell’indicatore di liquidità;

- alla Società Albissola 2010 s.r.l., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dalla signora Claudia Fantino, Presidente del Consiglio di amministrazione, Amministratore delegato e legale rappresentante p.t. della Società, dal signor Gianpiero Colla, Amministratore delegato e legale rappresentante della Società e dal signor  Cosimo Damiano Nuzzo, Amministratore delegato e legale rappresentante della Società

2. La Società Albissola 2000 s.r.l. nonché i signori Claudia Fantino, Gianpiero Colla e Cosimo Damiano Nuzzo, rappresentati e difesi dagli avvocati Anna Cerbara, Marco Fontana e Simona Peluso, hanno proposto reclamo avverso la suddetta decisione del Tribunale Federale Nazionale, articolando le seguenti doglianze:

- la decisione del Tribunale  Federale Nazionale  avrebbe omesso di  motivare, anche sinteticamente, la condanna dei deferiti;

- la decisione sarebbe altresì contraddittoria e sussisterebbero due errori di fondo nel ragionamento svolto:

- i dati in possesso della Società facevano riferimento a quelli di un’associazione dilettantistica, e solo per 23 giorni relativi al momento successivo alla trasformazione, e, quindi, suscettibili di falsa la valutazione della liquidità della Società a discapito della valutazione della stessa da parte dell’organismo di controllo;

- il soccorso istruttorio avrebbe dovuto operare da parte della Co.Vi.So.C. al momento della ricezione di tutti gli altri dati eccetto quelli oggetto del deferimento che ha originato la decisione;

- non sussisterebbe un condotta disciplinarmente rilevante, in quanto:

l’Albissola s.r.l. 2010 è una società neopromossa in serie C e, per provvedere agli adempimenti prescritti per la partecipazione al campionato, ha dovuto necessariamente conseguire la natura di società di capitali in ragione di una trasformazione eterogenea; ai sensi dell’art. 2500 novies c.c., tutti gli effetti civili e gli adempimenti, anche fiscali, tipici delle società di capitali potevano e dovevano decorrere a far data dal 4 settembre 2018, ovvero decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione della delibera di trasformazione presso la CCIA;

la società ed i suoi rappresentanti legali, pertanto, non hanno potuto far fronte alla redazione integrale dei documenti previsti dall’art. 85, lett. c), paragrafo VI, comma 7, dal momento che gli stessi avrebbero potuto avere ad oggetto gli effettivi soli 25 giorni di inizio attività ed a fronte di detti dati contabili sarebbe stato impossibile ricavare indici di liquidità significativi e coerenti con le norme imposte;

- l’Albissola ha colmato la lacuna contestata trasmettendo alla Co,Vi.So.C., in data 4 dicembre 2018 l’indice di liquidità all’esito del bilancio contabile relativo ai dati raccolti dal 1° luglio 2018 al 30 settembre 2018;

- l’art. 85, lett. c), paragrafo VI, comma 5 delle N.O.I.F. prevede l’esenzione per le società neopromosse in serie C dal deposito degli indicatori prescritti riferiti al bilancio del 30 giugno dell’anno precedente;

- dall’interpretazione sistematica delle norme, le società neopromosse in serie C sono esonerate dal deposito degli indicatori di controllo calcolati sul bilancio di esercizio della stagione sportiva in cui è maturata la promozione.

3. Il reclamo è infondato e va di conseguenza respinto.

Le sanzioni sono state irrogate per un fatto obiettivo, la mancata produzione alla Co.Vi.So.C. entro il termine del 30 novembre 2018, da parte della Società, della situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre 2018 approvata dall’organo amministrativo e corredata dalla relazione contenente il giudizio della società di revisione ai fini del controllo dell’indicatore di liquidità di cui all’art. 85, lett. c), paragrafo VI, delle N.O.I.F.

L’impugnata decisione del Tribunale Federale Nazionale ha ritenuto che “non sussistono ragioni per giustificare il mancato adempimento della Società e dei suoi rappresentanti  legali  rispetto  al termine perentorio del 30.11.2018 fissato dalla norma per il deposito della richiesta documentazione”.

Le doglianze proposte dai reclamanti non sono idonee a comprovare l’erroneità di tale statuizione.

L’art. 85, lett. c), comma 1, delle N.O.I.F., recante adempimenti delle società della Lega Italiana Calcio  Professionistico,  al  paragrafo  VI,  dispone  che  le  società  devono  depositare  presso  la Co.Vi.So.C., unitamente al bilancio d’esercizio, alla relazione semestrale e alle situazioni patrimoniali intermedie, i prospetti contenenti, tra l’altro, l’indicatore di liquidità (AC/PC), utilizzato per determinare l’eventuale carenza finanziaria calcolato attraverso il rapporto AC/PC tra le Attività Correnti (AC) e le Passività Correnti (PC). La norma specifica poi quali aggregati sono da considerare per la determinazione del rapporto Attività Correnti/Passività Correnti.

Il paragrafo III, comma 1, dello stesso art. 85, lett. c), delle N.O.I.F. stabilisce i termini del 31 maggio e del 30 novembre di ciascun anno entro i quali le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della situazione patrimoniale intermedia rispettivamente al 31 marzo e al 30 settembre di ciascun anno, approvata dall’organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:

a) note esplicative dei principi e criteri di redazione e commenti alle principali voci e variazioni intervenute;

b) relazione contenente il giudizio della società di revisione;

c) verbale di approvazione.

Il corpus normativo in materia, pertanto, fissa inderogabilmente la data del 30 novembre di ciascun anno per il deposito della situazione patrimoniale intermedia al precedente 30 settembre unitamente, tra l’altro, ai prospetti contenenti l’indicatore di liquidità.

L’art. 85, lett. c), paragrafo VI, punto 5, esclude le società neopromosse in serie C dall’obbligo del deposito degli indicatori di controllo calcolati sul bilancio di esercizio al 30 giugno della stagione sportiva in cui la società militava nel campionato anazionale di serie D, mentre la normativa in materia nessun esonero prevede per il deposito degli indicatori di controlli calcolati sulla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre e, d’altra parte, a tale data la società neopromossa milita nel campionato di serie C, sicché non sussiste la ratio a base dell’esenzione dall’obbligo.

Di talché, costituisce un assunto indimostrato che, dall’interpretazione sistematica delle norme, le società neopromosse in serie C sono esonerate dal deposito degli indicatori di controllo calcolati sul bilancio di esercizio della stagione sportiva in cui è maturata la promozione.

Viceversa, proprio in ragione del descritto corpus normativo, l’Albissola 2010 s.r.l. aveva senz’altro il predetto obbligo di produzione documentale da assolvere nel termine perentorio del 30 settembre 2018.

La violazione dell’obbligo, pertanto,  si disvela  in modo chiaro e non può sussistere alcuna scriminante, che non è neppure individuabile nella dichiarazione, redatta da un dottore commercialista in data 28 marzo 2019, presentata dagli interessati in allegato alla memoria difensiva presso il giudice di primo grado.

Infatti, la considerazione che “in soli 25 giorni di attività una qualsiasi situazione contabile per quanto precisa e fedele non può in alcun modo rappresentare una buona base sulla quale predisporre attentamente tutta la documentazione richiesta dagli Organi Federali, in quanto carente del requisito di attendibilità, a maggior ragione del fatto che si è in concomitanza di un inizio di attività con tutte le problematiche annesse”, non determina certo il venir meno dell’obbligo di produzione documentale, essendo poi onere della Co,Vi.So.C. effettuare le relative ed eventuali valutazioni sull’attendibilità e la completezza dei dati forniti.

In altri termini, nel caso di specie, la violazione sussiste, in quanto, a prescindere da qualunque altra considerazione di merito, l’inadempimento si è obiettivamente verificato ed è privo di cause di giustificazione.

Peraltro, gli stessi reclamanti hanno posto in rilievo come i dati contabili oggetto del deferimento sono stati forniti dalla Società in data 4 dicembre 2018 (vale a dire, dopo soli 4 giorni dalla scadenza del termine del 30 novembre 2018) a completamento degli ulteriori oneri adempiuti per l’iscrizione in maniera tempestiva.

Le circostanze rappresentate dai reclamanti, inoltre - relative al fatto che l’Albissola s.r.l. 2010 è una società neopromossa in serie C e, per provvedere agli adempimenti prescritti per la partecipazione al campionato, ha dovuto necessariamente conseguire la natura di società di capitali in ragione di una trasformazione eterogenea i cui effetti hanno avuto decorrenza dal 4 settembre 2018 e che, in data 4 dicembre 2018, è stato assolto l’obbligo di trasmissione dei dati – sono state già state tenute in considerazione nel corso del primo giudizio, atteso che il TFN ha irrogato ai signori Fantino, Colla e Nuzzo una sanzione (inibizione di quindici giorni) di misura pari alla metà della sanzione richiesta dalla Procura Federale (1 mese) ed all’Albissola 2010 s.r.l. una sanzione (ammenda di euro 10.000,00), pari al minimo edittale previsto dall’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F.

In conclusione, il reclamo deve essere respinto in quanto infondato.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Albissola 2010 Srl di Albissola (SV).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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