F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE II– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 114/CFA DEL 12/06/2019 MOTIVI CON RIFERIMENTO AL COM UFF 095 II SEZ DEL 07 05 2019 RICORSO DELLA SOCIETA’ SIRACUSA CALCIO SRL AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DI PUNTI 4 DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. E PROPRIA AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 3 IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO V) NOIF, NONCHÉ DELL’ART. 21, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 11187/1074 PF 18-19 GP/GC/BLP DELL’8.4.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 59/TFN del 23.4.2019)

RICORSO DELLA SOCIETA’ SIRACUSA CALCIO SRL AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DI  PUNTI 4 DA SCONTARSI  NELLA CORRENTE  STAGIONE SPORTIVA  E AMMENDA  DI € 500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. E PROPRIA AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 3 IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO V) NOIF, NONCHÉ DELL’ART. 21, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 11187/1074 PF 18-19 GP/GC/BLP DELL’8.4.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 59/TFN del 23.4.2019)

Con atto ritualmente notificato, il Siracusa Calcio S.r.l. interponeva reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff n. 59/TFN del 23.4.2019 e censurava il detto provvedimento per un triplice profilo:

a) l’infondatezza del deferimento a titolo di responsabilità propria;

b) ridimensionamento della responsabilità in capo al Club;

c) la continuazione in relazione alla permanenza dell’omesso adempimento.

Procedendo all’esame del proposto reclamo con l’ordine innanzi delineato, rileva la Corte l’assoluta infondatezza del primo motivo di doglianza.

Il primo Giudice aveva opportunamente rilevato che vi era stata una richiesta di condanna, sia per la responsabilità diretta che per la responsabilità propria, rilevando però l’assoluta ininfluenza, ai fini della decisione, dell’esame della cosiddetta “responsabilità propria”, atteso che a prescindere dalla tipologia della responsabilità, andava valutato il fatto che costituiva il presupposto dell’occupazione e della conseguente pronuncia di condanna.

Il Tribunale ha correttamente esaminato il fatto e ritenuta giusta la pena inflitta in relazione al medesimo, per cui, non può essere mossa sul punto alcuna censura alla sua pronuncia.

Anche il secondo motivo di doglianza deve intendersi totalmente infondato.

L’Ordinamento sanziona determinati comportamenti e non rileva, all’interno della società calcistica che li abbia provocati. Se la nuova compagine sociale, nell’ambito delle trattative per l’acquisto della società ha confidato nel pagamento della fideiussione in capo ai precedenti soci e non ha avuto la diligenza di porre in essere tutte le opportune precauzioni, male imputet sibi, perché la violazione, salvo il caso di forza maggiore che nella fattispecie non ricorre, ha una valenza oggettiva che non può essere adottata quale esimente e non può neanche contribuire a ridurre l’entità della pena.

Appare invece fondata la terza censura, perché le violazioni commesse dalla reclamante si inquadrano nell’ambito di un medesimo “disegno criminoso” (mutuiamo il termine dal diritto penale) e per l’effetto, le stesse sono tutte assoggettate al vincolo della continuazione, che porta ad una rideterminazione della pena nei termini di cui in dispositivo.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Siracusa Calcio Srl di Siracusa (SR), riduce la sanzione della penalizzazione in classifica a punti 3, conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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