F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE II– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 118/CFA DEL 14/06/2019 MOTIVI CON RIFERIMENTO AL COM.UFF 060 II SEZ DEL 14 12 2018 RICORSO DELLA SOCIETA’ US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL SIG. MILANESE MAURO, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 40, COMMA 3 NOIF; AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 1496/1194 PF 17-18 GP/GT/AG DEL 6.8.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 30/TFN del 24.10.2018)

RICORSO DELLA SOCIETA’ US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE  PER  MESI  4  INFLITTA  AL  SIG.  MILANESE  MAURO,   ALL’EPOCA   DEI   FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 40, COMMA 3 NOIF; AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.; SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA  1496/1194  PF  17-18  GP/GT/AG  DEL 6.8.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 30/TFN del 24.10.2018)

1. Con nota del 5.3.2018 la segreteria della F.I.G.C. - Settore Giovanile Scolastico - notiziava la Procura Federale, per le valutazioni di competenza, che la società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l., a far data dal 3.8.2017, aveva tesserato il giovane calciatore Rossi Tommaso (nato il 17.5.2002 e residente nel comune di Este, in provincia di Padova), in presunta violazione dell’art. 40, comma 3, NOIF; si precisava infatti nella richiamata nota che la società, ai fini del tesseramento in oggetto, non aveva presentato alla Presidenza federale l’istanza di deroga prevista dalla suddetta norma.

La Procura Federale, effettuate le dovute indagini, verificava che il calciatore di cui sopra era stato in effetti tesserato dalla società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l. nella Stagione Sportiva 2017/2018, con decorrenza dal 3.8.2017 e che aveva disputato 29 incontri con la squadra partecipante al Campionato Nazionale Serie C under 17; verificava altresì che tale tesseramento era avvenuto senza che fosse comprovata la residenza del nucleo familiare di appartenenza del calciatore da almeno 6 mesi nella regione della società e, comunque, senza il parere favorevole del settore per l’attività giovanile scolastica, sicché risultava violata la norma di riferimento, contenuta nell’art. 40, comma 3, NOIF.

La Procura Federale in data 6.8.2018 deferiva pertanto al Tribunale Federale fra gli altri:

- il sig. Mauro Milanese, per rispondere delle violazioni dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in riferimento all’art. 40, comma 3, NOIF, per aver omesso, nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale rappresentante della società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l., sottoscrivendo il tesseramento richiamato al punto A della parte motiva del deferimento, ogni necessaria e dovuta vigilanza inerente alla regolarità del tesseramento del calciatore Rossi Tommaso, all’epoca dei fatti minore degli anni 16, non residente da almeno 6 mesi nella regione Friuli Venezia Giulia e, comunque, sprovvisto delle necessarie autorizzazioni federali in deroga, così permettendo l’impiego dello stesso nel corso di n. 29 gare ufficiali con la squadra partecipante al Campionato Nazionale Serie C Under 17;

- la società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l., per rispondere ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, in relazione ai comportamenti sopra descritti, posti in essere dai Sigg.ri Milanese Mauro (Amministratore Unico e Legale rappresentante), Rossi Tommaso (calciatore), Cerne Mauro e Macrì Roberto (Dirigenti accompagnatori) appartenenti a detta società al momento della consumazione della violazione e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata.

2. Rilevava il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 30 TFN del 24.10.2018, che era stato documentalmente provato che il calciatore Tommaso Rossi, nato il 17.5.2002, all’epoca del tesseramento intervenuto nella Stagione Sportiva 2017/2018, non aveva ancora compiuto il sedicesimo anno di età e risultava residente con il proprio nucleo familiare a Este in provincia di Padova.

Rilevava altresì il Tribunale Nazionale che, alla richiesta di aggiornamento della posizione di tesseramento del Rossi, atleta proveniente dalla A.C. Este s.r.l., inoltrata dalla U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l., era stato allegato il solo certificato contestuale di stato di famiglia, residenza, cittadinanza e nascita del calciatore, rilasciato dal Comune di Este il 20.7.2017, ma nulla era stato documentato in relazione all’elemento temporale della residenza, né era stata richiesta al settore per l’attività giovanile scolastica l’autorizzazione in deroga ai fini del tesseramento, adempimento questo che si rendeva necessario in quanto la provincia della sede della società richiedente il tesseramento non è confinante con quella di residenza del calciatore, neppure risultava documentata, inoltre, l’iscrizione alla frequenza scolastica del calciatore.

Rispetto alle posizioni dei vari deferiti rilevava il Tribunale Federale Nazionale, quanto al calciatore Rossi Tommaso l’assenza di elementi probatori idonei a sorreggere l’imputazione del calciatore e l’affermazione di una sua responsabilità diretta per inosservanza dell’art. 40, comma 3, N.O.I.F., che pone l’obbligo di ottenere il parere favorevole al tesseramento dal settore giovanile scolastico a carico della società e non del calciatore. Ad analogo esito liberatorio perveniva il Giudice di primo grado in relazione ai due dirigenti accompagnatori ufficiali della squadra, Sigg.ri Mauro Cerne e Francesco Macrì, rispetto  ai  quali riconosceva l’assenza di elementi  tali da far  ritenere che essi fossero consapevoli della mancata richiesta di autorizzazione al tesseramento da parte della società.

Riteneva viceversa il Tribunale Federale fondato il deferimento del sig. Mauro Milanese, all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l.

Osservava in proposito il Giudice di primo grado che egli, prima di sottoscrivere la richiesta di aggiornamento della tessera del calciatore Rossi, avrebbe dovuto verificare, secondo i canoni dell’ordinaria diligenza, la sussistenza delle condizioni previste dalla norma e, una volta accertato che la residenza del calciatore e del suo nucleo familiare risultava essere in regione diversa rispetto a quella della società in provincia non confinante con quella della sede della società (tanto più che non risultava certo l’elemento temporale della decorrenza della suddetta residenza) avrebbe dovuto onerarsi di richiedere al Settore per l’Attività Giovanile Scolastica l’autorizzazione al tesseramento, cosiddetto “in deroga”.

Riteneva pertanto il Tribunale che fosse quindi comprovata la responsabilità disciplinare del Milanese per la violazione contestata e, riteneva irrilevante ai fini della sanzione, che il tesseramento fosse stato poi ratificato dagli organi competenti, tanto da essere ancora in corso. Irrogava quindi all’incolpato la sanzione dell’inibizione per mesi 4.

Per ciò che riguarda infine la società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l., riteneva il primo giudice che l’intervenuto proscioglimento del calciatore Rossi e dei due dirigenti Cerne e Macrì doveva condurre a derubricare l’incolpazione della società, che doveva pertanto rispondere della sola responsabilità di cui al comma 1 dell’art. 4 C.G.S., per la violazione ascritta al proprio Rappresentante legale. Alla società veniva quindi inflitta l’ammenda di € 3.000,00.

3. Avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale ha proposto ricorso la società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l. tramite il suo Legale rappresentante sig. Mauro Milanese, sviluppando i seguenti motivi di impugnazione.

A) Il Tribunale di primo grado non avrebbe tenuto conto che la società reclamante era stata indotta in errore sulla piena regolarità del tesseramento dal fatto che l’Ufficio tesseramenti della Lega Nazionale Dilettanti, avendo fatto gli opportuni controlli (chiedendo anche il parere favorevole al S.G.S.), non aveva avanzato rilievi sulla correttezza della procedura né aveva richiesto alcuna integrazione documentale, né aveva in alcun modo esposto che vi fosse la necessità di chiedere il tesseramento in deroga.

B) Le considerazioni che il Giudice di primo grado aveva sviluppato in relazione alla buona fede delle persone prosciolte nell’ambito di questo medesimo procedimento, avrebbero dovuto  essere estese anche alla posizione del sig. Mauro Milanese e della Triestina Calcio, proprio perché nessuna segnalazione di irregolarità è mai pervenuta alla società né dalla Lega Dilettanti, né dalla Lega Pro, che pure avevano effettuato un controllo sulla regolarità del tesseramento. Concludeva pertanto la società reclamante insieme al suo Legale rappresentante, in via principale per l’annullamento della decisione di primo grado con conseguente proscioglimento di tutti i ricorrenti; in via subordinata, per la riduzione

delle sanzioni, così da renderla proporzionata all’entità dei fatti così come ricostruiti dalla stessa decisione di primo grado.

4. Il reclamo è parzialmente fondato e va accolto solo con riferimento alla subordinata richiesta di riduzione del trattamento sanzionatorio.

Osserva infatti la Corte Federale d’Appello, che quanto al motivo principale, esso deve essere disatteso.

La lettura dell’art. 40, comma 3, NOIF rende infatti evidente che è onere della società che richiede il tesseramento di un calciatore che non abbia ancora compiuto il sedicesimo anno di età, accertarsi se sussistono tutte le condizioni richieste dalla citata disposizione delle N.O.I.F. il cui scopo principale, come ben ha rilevato il Tribunale Federale Nazionale, consiste nell’evitare un eccessivo allontanamento dei giovani calciatori dal luogo di residenza della propria famiglia.

A nulla vale pertanto opporre che, nel caso di specie, nemmeno le leghe che hanno dato corso al tesseramento si sono rese conto della inesistenza di tutti i requisiti previsti dal citato art. 40, comma

Se anche fosse vero infatti quanto affermato dai ricorrenti ciò non potrebbe comunque escludere la responsabilità della società e del suo legale rappresentante, per la evidente violazione delle regole di diligenza poste a loro carico dall’art. 40, comma 3, NOIF, in relazione alla sottoscrizione di qualsiasi tesseramento con un calciatore minore di anni 16.

Ritiene viceversa la C.F.A. che il motivo subordinato possa essere accolto. L’applicazione delle sanzioni disciplinari da parte del Giudice di primo grado nell’esatta misura richiesta dalla Procura Federale, non tiene conto che la stessa decisione di primo grado ha parzialmente ridimensionato la gravità del comportamento ascritto al sig. Mauro Milanese, riconducendo la condotta del medesimo ad una semplice mancanza di diligenza.

Sussistono quindi valide ragioni per ridurre ora sanzione dell’inibizione inflitta al sig. Mauro Milanese a mesi 3 e la sanzione dell’ammenda inflitta alla U.S. Triestina ad € 1.500,00.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società US Triestina Calcio 1918 Srl di Trieste (TS) così dispone:

- Sig. Milanese Mauro inibizione per mesi 3;

- US Triestina Calcio 1918 Srl ammenda di € 1.500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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