F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE II– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 118/CFA DEL 14/06/2019 MOTIVI CON RIFERIMENTO AL COM.UFF 060 II SEZ DEL 14 12 2018 RICORSO DEL SIG. FERULLO ANGELO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ US LATINA CALCIO SRL DAL 2.2.2017 ALL’8.2.2017) AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER ANNI 3; – AMMENDA DI € 10.000,00; INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 21, COMMI 2 E 3 NOIF E 19 STATUTO FIGC SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 1578/478 PF 18-19 GT/GC/BLP DELL’8.8.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 33/TFN del 30.10.2018) RICORSO DEL SIG. APRILE ANTONIO (AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ US LATINA CALCIO SRL DAL 3.9.2015 ALL’8.2.2017) AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER ANNI 3; AMMENDA DI € 6.000,00; INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 5 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 21,COMMI 2 E 3 NOIF E 19 STATUTO FIGC SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 1578/478 PF 18-19 GT/GC/BLP DELL’8.8.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 33/TFN del 30.10.2018)

RICORSO DEL SIG. FERULLO ANGELO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ US LATINA CALCIO SRL DAL 2.2.2017 ALL’8.2.2017) AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER ANNI 3; - AMMENDA DI € 10.000,00; INFLITTE  AL  RECLAMANTE  PER  VIOLAZIONE  DELL’ART.  1  BIS,  COMMI  1  E  5  C.G.S.,  IN  RELAZIONE  AGLI ARTT. 21, COMMI 2 E 3 NOIF E 19 STATUTO FIGC SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 1578/478 PF 18-19 GT/GC/BLP DELL’8.8.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 33/TFN del 30.10.2018)

 

RICORSO DEL SIG. APRILE ANTONIO (AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ US LATINA CALCIO SRL DAL 3.9.2015 ALL’8.2.2017) AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER ANNI 3; AMMENDA DI € 6.000,00; INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 5 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 21,COMMI 2 E 3 NOIF E 19 STATUTO FIGC SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA

1578/478 PF 18-19 GT/GC/BLP DELL’8.8.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 33/TFN del 30.10.2018)

1. I ricorsi in appello devono essere riuniti, considerando la loro evidente connessione oggettiva e soggettiva.

2. Gli appellanti contestano le sanzioni loro rispettivamente inflitte, in seguito ai deferimenti disposti dal Procuratore Federale, indicati in epigrafe.

3. Entrambi i ricorsi, dopo avere ricostruito analiticamente la vicenda all’origine del procedimento disciplinare, riguardante lo stato di dissesto finanziario della Società Latina, sostengono che la pronuncia di primo grado non sia sufficientemente e adeguatamente motivata.

In particolare, gli appellanti ritengono che la mera titolarità di cariche sociali in seno alla Società non sia di per sé sufficiente per dimostrare l’esistenza di un effettivo apporto causale alla situazione di dissesto della Società Latina, provocata dalle precedenti gestioni. Semmai, tanto il Ferullo quanto l’Aprile si sarebbero adoperati per sanare la situazione economica e finanziaria della Società.

4. La tesi difensiva non è condivisibile. La pronuncia di primo grado ha correttamente evidenziato gli ambiti temporali durante i quali gli attuali appellanti hanno ricoperto le cariche sociali e il rilievo delle loro condotte ed omissioni nella gestione della Società.

5. È certamente plausibile l’affermazione secondo cui il contributo eziologico più significativo alla determinazione delle disastrose conseguenze economiche sulla società sia stato fornito da altri soggetti, pure sottoposti a separati procedimenti disciplinari.

Ma tale circostanza non impedisce affatto di affermare la responsabilità concorrente dei ricorrenti.

6. Il riferimento alle cariche sociali rivestite non intende affermare una apodittica presunzione di compartecipazione all’illecito, ma si collega razionalmente alla circostanza che gli amministratori, in relazione alla loro posizione istituzionale, hanno violato, quanto meno colposamente, i doveri che loro imponevano di intervenire nella gestione sociale, con iniziative mirate a salvaguardare gli interessi del sodalizio sportivo.

7. Vanno comunque condivise le prospettazioni dei ricorrenti riguardanti l’adeguata quantificazione della sanzione loro irrogata, anche con applicazione  delle  circostanze  attenuanti. Infatti, il dato temporale deve certamente valorizzarsi per ridimensionare la portata dell’illecito accertato.

8. Pertanto, le sanzioni vanno così rideterminate:

- Sig. Ferullo Angelo inibizione per mesi 10 e ammenda di € 3.000,00;

- Sig. Aprile Antonio inibizione per anni 2 e ammenda di € 6.000,00.

9. In particolare, la posizione del Sig. Ferullo deve essere opportunamente rivalutata in funzione dell’arco cronologico in cui si sono svolte le sue funzioni, con una correlata rimodulazione  della sanzione.

10. Conclusivamente, pertanto, i ricorsi in appello, previa riunione, vanno parzialmente accolti, con la conseguente restituzione delle tasse di reclamo.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 12 e 13 in parziale accoglimento così dispone:

- Sig. Ferullo Angelo inibizione per mesi 10 e ammenda di € 3.000,00;

- Sig. Aprile Antonio inibizione per anni 2 e ammenda di € 6.000,00.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

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