F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE II– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 119/CFA DEL 14/06/2019 MOTIVI CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. 070 II SEZ. DEL 31 GENNAIO 2019 RICORSO DEL SIG. D’ANIELLO GIUSEPPE (ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIÈTÀ US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA E), PUNTO 11 DEL COM. UFF. N. 50 DEL 24.5.2018 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO 2018/2019 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2654/43 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 18.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018) RICORSO DEL SIG. MILANESE MAURO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CDA, AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIÈTÀ US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA E), PUNTO 11 DEL COM. UFF. N. 50 DEL 24.5.2018 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO 2018/2019 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2654/43 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 18.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018) RICORSO DELLA SOCIETA’ US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2654/43 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 18.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018) RICORSO DEL SIG. MILANESE MAURO (ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIÈTÀ US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 8, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 3655/13 PF 18-19 GC/GP/MA DEL 16.10.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 39/TFN del 17.12.2018) RICORSO DEL SIG. D’ANIELLO GIUSEPPE (ALL’EPOCA DEI FATTI PROCURATORE SPECIALE E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIÈTÀ US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 8, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 3655/13 PF 18-19 GC/GP/MA DEL 16.10.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 39/TFN del 17.12.2018) RICORSO DELLA SOCIETA’ US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 3655/13 PF 18-19 GC/GP/MA DEL 16.10.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 39/TFN del 17.12.2018)

RICORSO DEL SIG. D’ANIELLO  GIUSEPPE (ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIÈTÀ US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA E), PUNTO 11 DEL COM. UFF. N. 50 DEL 24.5.2018 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO 2018/2019 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE  FEDERALE  NOTA  2654/43  PF  18-19  GP/GC/BLP  DEL  18.9.2018  (Delibera  del  Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018)

 

RICORSO DEL SIG. MILANESE MAURO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CDA, AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIÈTÀ US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA E), PUNTO 11 DEL COM. UFF. N. 50 DEL 24.5.2018 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO 2018/2019 SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA  2654/43  PF  18-19  GP/GC/BLP  DEL 18.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018)

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA  ALLA  RECLAMANTE  A  TITOLO  DI  RESPONSABILITÀ  DIRETTA  AI  SENSI  DELL’ART.  4,  COMMA  1, C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2654/43 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 18.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018)

 

RICORSO DEL SIG. MILANESE MAURO (ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIÈTÀ US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI  ARTT.  1  BIS, COMMA  1,  E  8,  COMMI  1  E  2  C.G.S.  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA

3655/13 PF 18-19 GC/GP/MA DEL 16.10.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 39/TFN del 17.12.2018)

 

RICORSO DEL SIG. D’ANIELLO GIUSEPPE (ALL’EPOCA  DEI FATTI PROCURATORE SPECIALE E  LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIÈTÀ US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI  ARTT.  1  BIS, COMMA  1,  E  8,  COMMI  1  E  2  C.G.S.  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA

3655/13 PF 18-19 GC/GP/MA DEL 16.10.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 39/TFN del 17.12.2018)

RICORSO DELLA SOCIETA’ US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA

3655/13 PF 18-19 GC/GP/MA DEL 16.10.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 39/TFN del 17.12.2018)

1. Con nota n. 2654/43 pf18-19 GP/GC blp del 18.9.2018 la procura Federale, visti gli atti del procedimento disciplinare originato da una segnalazione della Co.Vi.So.C. relativa all’inosservanza da parte della società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l. degli adempimenti previsti dal Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018 e, in particolare, del deposito di idonea garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00, ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- il sig. Milanese Mauro, Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro tempore  della Società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l.;

- il sig. D’Aniello Giuseppe, Procuratore Speciale e Legale Rappresentante pro tempore della Società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l.;

entrambi per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G S, in relazione al titolo I, paragrafo I, lett. E, punto 11 del CU. n. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della licenza nazionale per l’ammissione al Campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver depositato, entro il termine del 30.6.2018, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, l’originale della garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la Società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l.:

A) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal sig. Milanese Mauro, Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro tempore della Società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l. e dal sig. D’Aniello Giuseppe, Procuratore Speciale e Legale Rappresentante  pro  tempore  della  Società  U.S.  Triestina  Calcio  1918 s.r.l.;

B) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I, paragrafo I, lett. E, punto 11 del Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30.6.2018, l’originale della garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00.

2. Con successiva nota n. 3655/13 pf18-19/GCH/GP/mo del 16.10.2018, visti gli atti del procedimento n. 13 pf18-19, ed effettuate le attività di indagine di propria competenza, il Procuratore Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- il sig. Milanese Mauro, Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro tempore della Società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l.;

- il sig. D’Aniello Giuseppe, Procuratore Speciale e Legale Rappresentante pro tempore della Società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l.:

A) per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 8, commi 1 e 2, del C.G.S., per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, in data 2.7.2018, ai fini dell’iscrizione al Campionato 2018/2019, l’originale di una fideiussione risultato, dopo idonea verifica da parte della Banca Popolare Pugliese che l’aveva emessa, non veridico e privo di qualsiasi validità ed efficacia. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la Società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l.:

B) Per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in  essere dal sig.  Milanese  Mauro,  Amministratore  Unico  e   Legale Rappresentante pro tempore della Società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l. e dal sig. D’Aniello Giuseppe, Procuratore Speciale e Legale Rappresentante pro tempore della Società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l.

3. In relazione al primo deferimento il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 34 del 31.10.2018, riteneva che esso fosse fondato in ogni sua

componente. Osservava infatti che vi è certezza assoluta in ordine  all’omesso  deposito,  entro  il termine del 30.6.2018, della garanzia a prima richiesta per l’importo di € 350.000,00, depositata per ammissione degli stessi prevenuti solo nel corso del mese di luglio 2018.

Rilevava altresì il Tribunale Federale l’irrilevanza della difesa addotta dalla società secondo la quale il tardivo deposito della fideiussione, avvenuto nelle date del 11, 12 e 19 luglio, sarebbe riconducibile a peculiari situazioni finanziarie non riconducibili alla società.

Osservava sul punto il Tribunale che la natura formale della contestata violazione risultava incompatibile con il riconoscimento di ragioni giustificative di carattere generico come quelle addotte dagli incolpati.

Quanto infine alla posizione del sig. Giuseppe D’Aniello, che aveva dichiarato nel corso del giudizio di non essere titolare di alcun rapporto bancario personale o diretto per conto del sodalizio, rilevava il Tribunale Nazionale che il suo ruolo istituzionale quale  Procuratore Speciale e Legale Rappresentante della società, consentiva di escludere la fondatezza di tale prospettazione.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, infliggeva pertanto ai sigg.ri Mauro Milanese e Giuseppe D’Aniello la sanzione dell’inibizione di mesi 6 ciascuno; alla Società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l., la penalizzazione di punti 1 da scontare nella corrente stagione sportiva.

4. In relazione al secondo deferimento, il Tribunale Federale Nazionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 39 del 17.12.2018, respingeva innanzitutto l’eccezione preliminare formulata dalla difesa dei deferiti in ordine alla sussistenza di una presunta duplicazione di azioni relative alla medesima vicenda giuridica dovuta al fatto che gli stessi soggetti erano già stati condannati per il primo deferimento.

Osservava sul punto che le contestazioni sono differenziate, giacché nel primo procedimento disciplinare viene contestata la mancata presentazione nei termini della richiesta fideiussione, nel secondo la contestazione concerne il deposito presso la Lega Pro di un documento non veridico attestante il rilascio di una fideiussione che, come è stato successivamente accertato, non è stata mai validamente rilasciata.

Nel merito, osservava ancora il Tribunale Federale Nazionale, il deferimento doveva ritenersi fondato per le ragioni che seguono.

Secondo la ricostruzione operata dalla stessa difesa degli incolpati, la vicenda sarebbe stata condizionata dal fatto che, sin dal 19.6.2018, il club aveva inoltrato formale richiesta di fido al Monte dei Paschi di Siena il quale però, solo in data 27.6.2018 aveva comunicato alla predetta società che non sarebbe stata in grado di emettere la fideiussione entro il termine del 30.6.2018 (anche se, come rilevava il Tribunale di primo grado, non vi è in atti puntuale prova di quest’ultima circostanza).

Tale evento comunque, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe condotto la società a contattare immediatamente un broker e un’agenzia denominata ALM Agency s.r.l. che, attraverso tale sig. Vito Princi, qualificatosi come responsabile dell’area crediti della Banca Popolare Pugliese, aveva rilasciato la garanzia necessaria, successivamente depositata in data 30.6.2018. Tale garanzia, ad un semplice controllo posto in essere dalla Lega Pro, si manifestava falsa in quanto mai emessa dal citato Istituto di credito.

Rilevava in proposito il Tribunale Federale Nazionale che, benché i deferiti abbiano sporto querela nei confronti di coloro che hanno proceduto a produrre il documento non veritiero, i comportamenti sopra descritti facevano emergere un atteggiamento quantomeno superficiale degli odierni incolpati, i quali, a seguito di una mera comunicazione ricevuta dal Monte dei Paschi di Siena, si sono rivolti ai soggetti allo scopo indicati, senza in alcun modo verificarne la effettiva affidabilità.

Osservava inoltre il Tribunale di primo grado che nessuna seria verifica era stata posta in essere dai deferiti in ordine al possesso dei requisiti minimi in capo alla società contraente e alle persone fisiche con le quali erano stati presi contatti, per poter svolgere le attività richieste e che, del resto, la celerità con cui era avvenuto il rilascio della fideiussione (tanto più evidente considerando invece i tempi di istruttoria chiesti dal Monte dei Paschi) e l’assoluta assenza - stando a quanto risulta dagli atti - di qualsiasi documentazione propedeutica fornita alla società contraente per il rilascio della medesima avrebbero dovuto mettere in allarme i rappresentanti legali della società rispetto alla attendibilità e veridicità della garanzia fideiussoria poi depositata presso la Lega Pro.

Il tribunale Federale Nazionale, ritenuto che, sotto il profilo sanzionatorio bisognava tener conto dello stato emotivo dei deferiti, che avevano agito in prossimità della scadenza dei termini per il deposito, infliggeva a Milanese Mauro e D’Aniello Giuseppe mesi tre di inibizione ciascuno e alla U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l. l’ammenda pari a € 5.000,00.

5. Avverso entrambe le suddette decisioni hanno proposto appello, con separati atti dei impugnazione, Mauro Milanese, Giuseppe D’Aniello e la U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l.

Rispetto alla prima delle due decisioni del Tribunale sopracitate i ricorrenti sviluppano un motivo di merito, ricostruendo i fatti così come sono stati già ricostruiti dal Tribunale Federale Nazionale e addebitando in particolare alla filiale del Monte dei Paschi di Siena alla quale era stata chiesto il rilascio della fideiussione, un notevole ritardo rispetto alla comunicazione dell’impossibilità della banca di fornire tale fideiussione entro il termine del 30.6.2018.

Osservano sul punto i ricorrenti che, avendo appreso dalla segreteria della Lega Pro che la fideiussione recuperata in termini brevissimi non era stata validamente emessa e non era pertanto efficace, la U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l. si era immediatamente e nuovamente rivolta al Monte dei Paschi di Siena che, perfezionata l’istruttoria, aveva emesso la garanzia medesima l’11.7.2018, successivamente allegata al ricorso alla Co.Vi.So.C. del 12 luglio, che aveva avuto, fra l’altro, esito positivo.

Il 19.7.2018 infatti l’Organo di vigilanza dava il placet rispetto ai contenuti del nuovo documento, con conseguente acquisizione da parte della Triestina della licenza nazionale e con possibilità di iscrizione al campionato di competenza.

Concludono quindi i ricorrenti affermando che gli esponenti societari hanno agito sempre nel completo rispetto delle norme e con il massimo scrupolo, senza aver mai nutrito alcun dubbio sulla regolarità della fideiussione depositata e che essi sono stati evidentemente vittima dei comportamenti fraudolenti messi in atto da  terzi,  come  risulta  dalla  denuncia-querela successivamente depositata in merito ai descritti fatti. Tali comportamenti fraudolenti hanno pertanto ingenerato nel club e nelle persone fisiche incolpate il legittimo affidamento circa la validità della garanzia fideiussoria, con conseguente riconducibilità delle condotte tenute degli esponenti della Triestina nell’ambito dell’errore scusabile.

Evidenziano poi i ricorrenti che tutte le circostanze sopra indicate, ove non fossero ritenute sufficienti dalla Corte Federale d’Appello per prosciogliere i deferiti, dovrebbero comunque incidere in senso attenuante sulla quantificazione della pena.

Con un secondo motivo, sviluppato nel solo ricorso depositato nell’interesse del sig. Giuseppe D’Aniello, si osserva  che, indipendentemente  da tutte  le  precedenti considerazioni,  egli dovrebbe essere prosciolto dall’addebito disciplinare in quanto, per quel che risulta dalla documentazione bancaria proveniente dal Monte dei Paschi di Siena filiale di Trieste ed avente ad oggetto “poteri di firma”, tali poteri erano esclusivamente in capo al sig. Mauro Milanese, senza che fossero rilasciate deleghe di alcun tipo e/o procure a soggetti terzi. Sostanzialmente quindi il D’Aniello, secondo le deduzioni difensive era totalmente privo di poteri di disporre pagamenti e/o altre operazioni finanziarie, ivi compresa la richiesta per l’ottenimento della garanzia fideiussoria necessaria per l’iscrizione al Campionato Lega Pro 2018/2019.

A conforto di tale tesi i ricorrenti facevano riferimento ad una serie di precedenti della giurisprudenza federale che avevano escluso in casi analoghi la responsabilità del dirigente privo di deleghe.

6. Gli stessi ricorrenti hanno proposto ricorso, ciascuno con separato atto, anche nei confronti della seconda decisione del Tribunale Federale Nazionale, sviluppando i seguenti motivi.

A) inammissibilità e/o improcedibilità del deferimento in questione nei confronti del sig. Giuseppe D’Aniello (e degli altri incolpati) in base al principio del ne bis in idem processuale. Osservano sul punto i ricorrenti che la contestazione mossa agli incolpati con il secondo deferimento non è nient’altro che una duplicazione di quella considerata dal primo deferimento;

B) infondatezza nel merito dell’intervenuto deferimento sulla scorta di tutte le motivazioni e deduzioni già svolte nel ricorso contro il primo deferimento. I ricorrenti in particolare enfatizzano nei loro ricorsi la circostanza che contro i responsabili dell’emissione del falso contratto di fideiussione, gli attuali deferiti hanno sporto querela il che ovviamente vale ulteriormente ad evidenziare che essi, lungi dall’aver agito con negligenza o addirittura in malafede, sono stati vittima di una truffa organizzata ai loro danni.

Il ricorso presentato nell’interesse del D’Aniello sviluppa poi un motivo del tutto analogo a quello articolato nel ricorso contro il primo deferimento sempre in relazione alla posizione del D’Aniello, il quale come già anticipato non era, secondo la prospettazione difensiva, investito di poteri idonei a far scattare la sua responsabilità disciplinare.

7. La Corte Federale d’Appello ritiene preliminarmente di dover riunire tutti i ricorsi presentati, essendo i fatti oggetto dei due citati deferimenti avvinti da una evidente connessione oggettiva e soggettiva.

8. Nel merito, i ricorsi devono essere parzialmente accolti, limitatamente alle censure riguardanti il trattamento sanzionatorio.

Infondato, infatti, è innanzitutto il motivo concernente la pretesa violazione del principio del ne bis in idem processuale. I fatti oggetto dei due deferimenti sono indiscutibilmente diversi. Il primo deferimento riguarda infatti la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 3 del C.G.S. in relazione al titolo I, paragrafo 1, lett. E, punto 11 del Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018, che deve ritenersi integrata nel momento stesso in cui una valida fideiussione a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00 non viene presentata entro il perentorio termine del 30.6.2018.

Tale obbligo di deposito non può evidentemente ritenersi soddisfatto quando la fideiussione, pur depositata entro i termini previsti dalla normativa federale è risultata, a seguito degli accertamenti della Lega Pro, comunicati alla U.S. Triestina con nota del 3.7.2018, “priva di qualsiasi validità ed efficacia”.

Nel caso di specie del resto è la stessa società ricorrente ad ammettere di aver dovuto nuovamente ricorrere, dopo la comunicazione della Lega Pro, al Monte dei Paschi di Siena, che ha emesso una nuova fideiussione, questa volta valida, depositata in data 12.7.2018, e positivamente verificata dalla Co.Vi.So.C. il 19.7.2018.

Risulta quindi evidente che la fideiussione grazie alla quale la U.S. Triestina ha potuto acquisire la licenza nazionale ed iscriversi al Campionato di appartenenza è stata depositata presso i competenti organi federali con più di dieci giorni di ritardo rispetto al termine previsto dalla normativa federale.

Il secondo deferimento si riferisce invece alla violazione degli artt. 1 bis, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 8, commi 1 e 2 del C.G.S., per aver tenuto una condotta positiva, e non omissiva come nel primo deferimento, consistente nel fatto di aver depositato presso la Co.Vi.So.C. una fideiussione priva di qualsiasi validità ed efficacia, potenzialmente idonea ad ingannare l’organo di vigilanza rispetto alla effettiva sussistenza in capo alla U.S. Triestina dei requisiti per l'ammissione al campionato di competenza. Condotta manifestamente configgente, come risulta evidente, con i principi di lealtà e di correttezza sportiva.

Si tratta quindi di condotta che non può essere confusa con quella relativa al semplice mancato rispetto del termine per il deposito, ma che si  concretizza in una condotta positiva chiaramente comportante la violazione delle norme indicate nel secondo atto di deferimento.

Non possono avere peraltro efficacia scusante rispetto a questa seconda condotta le circostanze dedotte dagli attuali ricorrenti e, in particolare, quelle concernenti la impellente necessità di reperire una fideiussione valida per il deposito e le condotte fraudolente, oggetto di una specifica denuncia penale, che sarebbero state tenute dagli intermediari che hanno proposto alla U.S. Triestina una via alternativa e più rapida per ottenere la necessaria fideiussione.

Premesso che è noto a chiunque che il rilascio di una fideiussione richiede un certo periodo di istruttoria e che è quindi onere di chi voglia rispettare il termine del 30 giugno attivarsi tempestivamente per reperirla, del tutto condivisibile è la motivazione del Tribunale Federale Nazionale quando afferma che nonostante la ristrettezza dei tempi, imputabile peraltro agli stessi ricorrenti, era comunque obbligo degli attuali deferiti valutare con cautela e diligenza l’origine della predetta fideiussione e verificarne adeguatamente la validità e l’efficacia, onde evitare di produrre all’organo di vigilanza un documento di dubbia provenienza e del tutto privo dei requisiti richiesti dalla normativa federale.

Va infine altresì disatteso il motivo concernente l’assenza di poteri di firma e di rappresentanza in capo al D’Aniello Giuseppe e la correlativa richiesta di proscioglimento del medesimo.

Ritiene infatti la Corte Federale che, soprattutto in relazione alla condotta oggetto del secondo deferimento, la responsabilità del D’Aniello non può essere esclusa, trattandosi di violazione non meramente formale e indipendente quindi dai formali poteri di rappresentanza conferitigli in ambito societario (che pur sussistevano, come ha già correttamente rilevato il Tribunale Federale Nazionale), bensì di condotta positiva consistente nell’aiuto materiale prestato al sig. Mauro Milanese per il reperimento della falsa fideiussione.

Il ruolo certamente più ridotto svolto nella vicenda dal sig. Giuseppe D’Aniello, rispetto a quello del Sig. Mauro Milanese, deve peraltro essere tenuto in considerazione ai fini della richiesta riduzione

della sanzione, che può essere pertanto contenuta a carico del predetto incolpato, entro i limiti del presofferto.

Rispetto infine alle posizioni del sig. Mauro Milanese e della società U.S. Triestina, una valutazione complessiva delle condotte contestate consente di ricondurle senz’altro nell’ambito di un medesimo disegno violativo e di riconoscere pertanto ad entrambi i deferiti una riduzione  delle sanzioni conseguente all’applicazione del regime della continuazione.

La sanzione complessivamente inflitta al Milanese a seguito dei due deferimenti (pari a 9 mesi di inibizione) può essere pertanto ridotta a mesi 7 di inibizione.

Quanto invece alla Triestina Calcio, va confermata la penalizzazione di 1 punto in classifica, mentre la pena dell’ammenda di € 5.000,00, inflitta dal Tribunale Federale Nazionale, deve essere ridotta ad € 2.500,00.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, come sopra proposti dai sigg.ri D’Aniello Giuseppe, Milanese Mauro e dalla società US Triestina Calcio 1918 Srl di Trieste (TS) in parziale accoglimento, così dispone:

- Sig. Milanese Mauro: ridetermina la sanzione dell’inibizione a mesi 7;

- Sig. D’Aniello Giuseppe: ridetermina la sanzione dell’inibizione nei limiti del presofferto;

- Società US Triestina Calcio 1918 Srl: ridetermina la sanzione della penalizzazione in punti 1 in classifica e l’ammenda in € 2.500,00.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

 

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