F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE II– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 82CFA DEL 27/03/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 060/CFA DEL 14 DICEMBRE 2018 RICORSO DELLA SOCIETA’ AC CUNEO 1905 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2601/35 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 17.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018)

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ AC CUNEO 1905 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA  2601/35  PF  18-19  GP/GC/BLP  DEL  17.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018)

1. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 34/TFN-SD del 31.10.2018, ha irrogato la sanzione della penalizzazione di 3 punti in classifica, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva 2018/2019, a carico della Società A.C. Cuneo 1905 s.r.l..

La sanzione è stata applicata per le seguenti ragioni: un punto di penalizzazione per la violazione del titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11), del C.U. n. 50 del 24 maggio 2018; due punti di penalizzazione per la violazione del titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4), del medesimo Comunicato Ufficiale.

La Società, infatti, è stata ritenuta responsabile della violazione di cui all’art. 10, comma 3, C.G.S. in relazione al titolo I, paragrafo I, lettera E, punto 11, del COM. UFF. n. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, “per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30.6.2018, l’originale della garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00”, nonché per la

violazione di cui all’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I, paragrafo I, lettera E, punto 4, del Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, “per non aver versato integralmente, entro il termine del 30 giugno 2018, i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2018 compreso ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra indicati”.

L’A.C. Cuneo 1905 S.r.l., che ha nominato quali legali di fiducia gli avvocati Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo, Michele Cozzone e Giuseppe Chiacchio, ha proposto reclamo avverso tale decisione ed ha dedotto, in particolare, che:

- dall’esame degli atti del procedimento e dall’analisi del concreto evolversi degli eventi, sarebbe possibile escludere qualsiasi inadempienza disciplinare in capo alla Società, ivi compresi  i  due presunti tardivi incombenti, relativi alla fideiussione ed ai versamenti Inps;

- per quanto concerne la presentazione della garanzia di € 350.000,00, sarebbe comprovato per tabulas, secondo quanto ammesso dalla stessa Lega Pro nella informativa alla Co.Vi.So.C. del 2.7.2018, come, sin dal 30.6.2018, la Società avesse fatto pervenire dichiarazione di un  broker afferente al ricevimento dell’assegno a titolo di pagamento della fideiussione per iscrizione al campionato, mentre la materiale consegna dell’originale cartaceo del documento dall’operatore finanziario alla Società sarebbe avvenuta solo qualche giorno dopo a causa di un disguido riconducibile esclusivamente a problematiche tecniche del sistema in uso alla Compagnia incaricata;

- per quanto concerne il pagamento dei contributi Inps sugli emolumenti relativi al periodo da gennaio a maggio 2018, per un importo complessivo di € 23.613,00, ancor prima del saldo diretto mediante addebito su conto corrente dedicato dalla Società (effettuato a puro titolo cautelativo), il pagamento era stato eseguito, tempestivamente ed in maniera valida ed efficace, tramite compensazione con credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 D.L. n. 145 del 23.12.2013, così come confermato dalla Deloitte & Touche S.p.A. nel proprio verbale ispettivo;

- in subordine, le circostanze indicate  varrebbero, se  non da  autentiche  esimenti,  quanto  meno da incisive ed inequivocabili attenuanti, con irrogazione di una sanzione inferiore al minimo edittale in forza del disposto di cui all’art. 16, comma 1, del C.G.S.;

- nel tracciato solco diminuente, inoltre, assumerebbe una fondamentale importanza il profilo di connessione che unisce le censure per le quali la Società è stata deferita, tale da rientrare in un comune disegno violativo, per cui sarebbe applicabile alla vicenda l’istituto della continuazione, con i correlativi vantaggi sul piano sanzionatorio.

In conclusione, la A.C. Cuneo 1905 s.r.l. ha chiesto,  in  riforma  della  decisione  impugnata,  di essere prosciolta da ogni addebito, con integrale annullamento della sanzione e, in subordine, che sia ridotta congruamente la sanzione medesima, in applicazione sia dell’art. 16, comma 1, del C.G.S. che dell’istituto   della   continuazione.

2. Il reclamo è infondato e va di conseguenza respinto.

2.1. La Federazione Italiana Giuoco Calcio, con Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018, ha deliberato di approvare il nuovo Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C 2018/2019, in sostituzione di quello pubblicato con il Com. Uffi. n. 28 del 13.4.2018.

Il titolo I), paragrafo I), lettera E), del detto Manuale stabilisce gli adempimenti che le società devono osservare entro il termine del 30 giugno 2018, disponendo, tra l’altro, di:

- “depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, l’originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00” rilasciata da determinati soggetti qualificati (punto 11);

- “depositare presso la CO.VI.SO.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, corredata dai modelli F24 e dalle relative quietanze cartacee o elettroniche, ove non siano state depositate in precedenza, attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2018 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di maggio 2018 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega” (punto 4).

Le norme di cui alla richiamata lettera E) concludono, per quanto di maggiore interesse in questa sede, con  la previsione che l’inosservanza del termine del 30 giugno 2018, anche con riferimento ad uno  degli  adempimenti  previsti  dai  punti  4  e  11,  costituisce  illecito  disciplinare  ed  è  sanzionata,  su

deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento di cui al punto 11 con la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2018/2019 e, per ciascun inadempimento di cui al punto 4, con la penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nel campionato 2018/2019.

2.2. Il Collegio, per quanto concerne la violazione dell’art. 10, comma 3, C.G.S. in relazione al titolo I, paragrafo I, lettera E, punto 11, del Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018, rileva che la fattispecie illecita è costituita “dall’omesso deposito” presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30.6.2018, dell’originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00.

Pertanto, atteso il chiaro ed inequivoco disposto della norma e considerato che in claris non fit interpretatio, l’illecito si perfeziona con l’omesso deposito dell’originale della garanzia nel termine indicato, a nulla rilevando che, nello stesso termine, il pagamento possa essere stato effettuato.

In altri termini, la censura proposta dal reclamante tende a valorizzare l’affermazione del broker secondo cui il ricevimento dell’assegno a titolo di pagamento della fideiussione per iscrizione al campionato sarebbe avvenuto nel termine, ma tale prospettazione non può avere incidenza, in quanto, come detto, ciò che rileva ai fini della configurazione della fattispecie illecita è l’omesso deposito e non l’omesso pagamento.

Né, può assumere rilievo un eventuale disguido nella consegna dell’originale cartaceo del documento da parte dell’operatore finanziario e ciò sia perché tale disguido è stato affermato ma non è stato provato, sia, e soprattutto, perché rientra nella sfera di diligenza dell’obbligato attivare tutte le soluzioni organizzative idonee ad evitare il verificarsi dell’inadempimento.

Nel caso di specie, la lega Pro, con nota del 10.7.2018, ha rappresentato che, in data 7.7.2018, la A.C. Cuneo 1905 S.r.l. ha depositato garanzia “a prima richiesta” emessa da società finanziaria in data 6.7.2018, con efficacia a partire dal 6.7.2018, sicché nessun dubbio può sussistere sulla avvenuta violazione.

2.3. Per quanto concerne la violazione dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I, paragrafo I, lettera E, punto 4, del Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018, è sufficiente rilevare che la Deloitte & Touche S.p.a. ha riscontrato, nel corso delle verifiche, le seguenti difformità rispetto all’art. 85 N.O.I.F. in relazione al versamento dei contributi Inps (già Enpals) per il periodo da gennaio 2018 a maggio 2018: “La Società ha effettuato il versamento dei contributi Inps (già Enpals) sugli emolumenti relativi al periodo di riferimento, per un importo complessivo pari a 23.613,00 euro, tramite compensazione con un credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo ex art. 3, D.L. n. 145 del 23.12.2013. Si segnala che, alla data della presente relazione, la Società non  ha fornito  evidenza  documentale relativa all’esistenza del credito utilizzato in compensazione”.

Pertanto, diversamente da quanto sostenuto nel reclamo, la Deloitte & Touche non ha affatto confermato l’avvenuta compensazione con il credito di imposta, tanto che la Co.Vi.So.C., nella nota indirizzata alla A.C. Cuneo 1905 S.r.l., sulla scorta delle indicazioni formalizzate dalla Deloitte & Touche S.p.A., ha rilevato che il pagamento dei contributi de quibus è avvenuto mediante utilizzo in compensazione di un credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 del D.L. 145/2013 “a fronte della quale non è stata fornita alcuna evidenza documentale”, per cui, “non potendosi appurare l’esistenza di detto credito d’imposta ed il conseguente legittimo  impiego in compensazione dello stesso”, ha ritenuto non soddisfatto il prescritto obbligo di pagamento con conseguente realizzazione del contestato inadempimento.

Inoltre, secondo quanto risulta dal reclamo, la Società ha poi provveduto al saldo diretto mediante addebito sul conto corrente dedicato.

2.4. In conclusione, gli illeciti disciplinari addebitati alla reclamante risultano per tabulas e non sussiste alcuna ragione per ritenere presente possibili scriminanti che escludano l’antigiuridicità della condotta in relazione alle richiamate norme dell’ordinamento federale.

2.5. Per quanto concerne la misura della sanzione adottata, il Collegio rileva che il TFN ha puntualmente applicato la penalizzazione prevista dal Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018, il quale, come in precedenza indicato, prevede la sanzione di un punto per ciascun inadempimento di cui al punto 11 della lett. E), e di due punti per ciascun inadempimento di cui al punto 4 della stessa lett. E).

La tipizzazione degli  illeciti  disciplinari  commessi  e  del  loro  disvalore  per  l’ordinamento calcistico, nonché la determinazione della sanzione in misura  fissa  e  non  variabile  da  parte  delle norme federali, rendono inapplicabile alla fattispecie la previsione di cui all’art. 16, comma 1, del C.G.S., secondo cui gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari,“tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”.

Parimenti, non attinente alla fattispecie è il richiamo  all’istituto  della  “continuazione”,  atteso anche che gli illeciti commessi dalla Società afferiscono ad inadempimenti eterogenei – omesso pagamento ex punto 4 ed omesso deposito ex punto 11 della lettera E – di natura tale da escludere in radice la riconducibilità ad un medesimo disegno violativo, per cui non  è ipotizzabile neanche in astratto la connessione tra gli illeciti commessi.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società AC Cuneo 1905 S.r.l. di Cuneo (CN).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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