F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE II– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 82CFA DEL 27/03/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 060/CFA DEL 14 DICEMBRE 2018 RICORSO DELLA SOCIETA’ AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLE PENALIZZAZIONE DI PUNTI 11 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2860/42 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 24.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018)

RICORSO DELLA SOCIETA’ AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLE PENALIZZAZIONE DI PUNTI 11 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA  ALLA  RECLAMANTE  A  TITOLO  DI  RESPONSABILITÀ  DIRETTA  AI  SENSI  DELL’ART.  4,  COMMA  1, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2860/42 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 24.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018)

E’ stato proposto gravame, dalla A.S. Lucchese Libertas 1905 S.r.l., avverso la decisione con cui il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto al sodalizio ricorrente la sanzione della penalizzazione di punti 11 (undici)) in classifica, da scontarsi nella Stagione Sportiva in corso.

Dagli atti depositati emerge che su segnalazione del Co.Vi.Soc, la Procura Federale ha deferito al competente Tribunale Federale Nazionale il  dirigente  (all’epoca  in  carica)  sig.  Gianni  Ferruzzi  e,  a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, la società Lucchese affinché gli stessi, ognuno per la condotta contestata, venissero sanzionati in quanto, nel  periodo anzidetto, non risultavano adempiuti plurimi atti, di documentazione contabile e di pagamento di emolumenti, imposte  e contributi previdenziali  a favore  di tesserati.

In particolare, per quello che qui riguarda la società Lucchese veniva evocata in giudizio:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal Sig. Ferruzzi Gianni, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Lucchese Libertas 1905 S.r.l., come sopradescritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera C), punto 1) del Com. Uff. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 6.7.2018, al totale ripianamento della carenza patrimoniale risultante dal parametro P/A al 31.12.2017, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto totale ripianamento della carenza patrimoniale sopra indicata;

c) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera G), punto 1) del Com. Uff. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 6 luglio 2018, al superamento della fattispecie prevista dall’art. 2482 ter del codice civile, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto superamento della fattispecie prevista dall’art. 2482 ter del codice civile;

d) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera C), punto 2) del Com. Uff. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 6.7.2018, al totale ripianamento della carenza finanziaria risultante dall’indicatore di liquidità al 31 marzo 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto ripianamento della carenza finanziaria sopra indicata;

e) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 3) del Com. Uff. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 30.6.2018, al deposito presso la Co.Vi.So.C., della relazione della Società di revisione sulla relazione semestrale al 31.12.2017;

f) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 2) del Com. Uff. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 26.6.2018, al pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2018 ai tesserati, dipendenti ed ai collaboratori sportivi, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati;

g) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del Com. Uff. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per

non aver provveduto, entro il termine del 30.6.2018 al pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti per le mensilità di marzo e aprile 2018 ai tesserati, dipendenti ed ai collaboratori sportivi, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate;

h) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del Com. Uff. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 30.6.2018 al pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2018 ai tesserati, dipendenti ed ai collaboratori sportivi, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra indicati;

i) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 6) del Com. Uff. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 30.6.2018 al pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti per le mensilità di marzo e aprile 2018 alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate;

j) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 6) del Com. Uff. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 30.6.2018, al pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2018 alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra indicati;

k) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 7) del Com. Uff. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 30.6.2018, al pagamento del debito Irap relativo al periodo d’imposta 1° luglio 2015 - 30 giugno 2016, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento del debito Irap sopra indicato.

La società Lucchese, in quella sede, si difendeva assumendo, sostanzialmente, ancorché non contestando la rispondenza al vero delle inadempienze in cui era incorsa, che i fatti  addebitati andavano riferiti alla pregressa e temporanea gestione di nuovi soci entranti, poi usciti dalla compagine sociale nel breve volgere di poche settimane e che il restaurato assetto sociale aveva provveduto alla regolarizzazione di ogni posizione, confermata in sede federale con l’iscrizione della squadra al campionato di Lega Pro serie C.

Al termine del dibattimento, il Tribunale Federale ha riconosciuto la responsabilità disciplinare del dirigente Ferruzzi e della società irrogando, al primo, la sanzione dell’inibizione dallo svolgimento di qualsiasi incarico sociale e federale per tredici mesi e, alla società, la penalizzazione di undici punti in classifica, da scontarsi nel corrente campionato.

Contro tale decisione ha proposto appello, come detto e per quanto qui rileva, la società Lucchese la quale, nel proprio atto introduttivo, rieditate le vicende societarie, ha  lamentato  la mancata applicazione, al caso de quo, del principio della continuazione e del favor rei, che avrebbe consentito la determinazione della pena addebitata in misura inferiore a quella, invece, applicata.

All’odierno dibattimento, la difesa della società appellante si è riportata agli atti scritti, puntualizzando talune argomentazioni e confermando le richieste ivi formulate, così come i rappresentanti della Procura Federale, che ha insistito per il rigetto dell’appello.

LA CORTE

dato preliminarmente atto che il sig. Ferruzzi non ha proposto appello, per cui  la  sua  condotta, violatrice delle norme recate dalla disciplina posta nel Com. Uff. 50 del 24.5.2018 deve assumersi come incontrovertibilmente accertata, rileva come tali inadempimenti non siano contestati  dalla società Lucchese che ha posto, come sostanziale, unico motivo di gravame, la mancata applicazione del principio di continuazione in sede di determinazione della sanzione da parte del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare.

In effetti, si rileva dalla decisione impugnata, come la penalizzazione inflitta trovi il  suo computo nella sommatoria delle sanzioni previste dal Com. Uff. 50 del 24.5.2018.

Ciò premesso, deve dirsi che, in primo luogo, deve confermarsi la prefata decisione in punto di significativa irrilevanza del mutato assetto societario avvenuto nel periodo interessato, in quanto, se l’acquisto di quote sociale, da parte della Aigornetto Ltd, è avvenuto in data 7.6.2018 e che  la compagine sociale avrebbe appreso dell’inadempimento degli obblighi patrimoniali, fiscali e previdenziali solo il successivo 15.7.2018, appare del tutto evidente che l’Amministratore Unico sig. Ferruzzi aveva omesso di procedere ai pagamenti dovuti in modo intenzionale, pur avendo ampi margini temporali.

Da qui l’incontestata sua responsabilità personale e, conseguentemente,  la  responsabilità diretta della società, ai sensi dell’art. 4, comma 1 C.G.S..

Responsabilità che, pienamente condivisa da questa Corte, non può consentire ingresso alla argomentazione difensiva di “totale carenza di responsabilità dell’appellante” (pag. 4 appello) né a quella, subordinata di “circostanza attenuante” (pag. 5 appello) in quanto non vi è stata allegazione probatoria di qualsiasi comportamento posto in essere dai rappresentanti sociali per evitare o limitare l’inadempimento contestato che, si ricorda, assume un pregnante disvalore in quanto è lesivo della regolarità delle competizioni che debbono svolgersi in condizioni di assoluta parità dei contendenti, non solo in punto di corretta applicazione delle sue regole agonistiche ma anche per tutto ciò che riguarda l’assetto organizzativo delle competizioni stesse.

La specifica doglianza, pertanto, non può trovare accoglimento.

Diversa valutazione deve darsi invece, ancorché in termini di parziale condivisione, alla censura avanzata alla decisione dei primi giudici in punto di mancata applicazione del c.d. principio di continuazione.

Sulla determinazione quantitativa della complessiva sanzione, infatti, i giudici di prime cure, dopo aver affermato che “La proiezione interpretativa afferente alle numerose norme contestate dalla Procura Federale va quindi applicata in senso letterale e restrittivo, a prescindere dagli accadimenti precedenti e successivi, senza la incidenza di qualsivoglia giustificativo che possa travalicare le incombenze e i termini sanciti ex lege” hanno computato, nello  stesso  senso  aritmetico,  i  punti previsti per ogni singola infrazione irrogando, perciò, 11 punti di penalizzazione in classifica,  da scontarsi nel campionato in svolgimento.

Su questo specifico argomento, appare a questo Collegio, procedersi ad una diversa parametrazione dell’illecito sulla base di quanto segue.

Infatti, pur in presenza di quanto previsto dalle norme surrichiamate, di cui al Com. Uff. n. 50/2018 nonché, in particolare, di quanto indicato dall’art. 10, comma 3 C.G.S., allorchè prevede che in caso di condotta omissiva in punto di adempimento patrimoniale e fiscale è assoggettata alla “… sanzione di cui all’art.18, comma 1, lett. g) a partire da almeno 2 punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell’art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l’eventuale recidiva”, deve ammettersi e darsi continuità all’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte e del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, allorché si è affermato e ribadito il convincimento che, posta la sanzione nella misura minima edittale per  il  primo inadempimento (sempreché  non abbiano ingresso ragioni  per disporre una sanzione più grave), a fronte della permanenza dello stesso inadempimento, non può escludersi che l’ulteriore e addizionale pena possa essere puntualmente modulata, in melius e in peius, avendo riguardo alle circostanze di tempo, luogo e personali che contraddistinguono la condotta.

In questo senso, il Tribunale Federale Nazionale (Com. Uff. n. 12/TFN 2015/2016) richiamando la decisione di questa Corte n. 49/2015, ha inteso punire inadempimenti successivi al primo periodo, che permangono nel successivo periodo, con un punto di penalizzazione in classifica per ognuno di questi periodi, ferma restando la penalizzazione di almeno due punti per la prima inadempienza.

Nello stesso senso cfr. C.F.A. Sezioni Unite n. 047/CFA (2015/2016, confermata dal Collegio di garanzia dello Sport del CONI, a Sezioni Unite, con decisione n. 9/2016.

Nel caso specifico, l’inadempimento complessivo addebitato riguarda il mancato pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2018, da effettuarsi entro  il 26.6.2018 (da sanzionarsi con punti 2 di penalizzazione in classifica), il mancato versamento, entro il 30 giugno 2018, delle ritenute Irpef e dei contributi assicurativi e previdenziali per lo stesso periodo, nonché,  entro  il  6.7.2018,  il  mancato  ripianamento  delle  perdite  sociali  e  al  superamento  della fattispecie  prevista  dall’art..  2482  ter  c.c.  (da  sanzionarsi,  in  virtù  del  suddetto  principio  della continuazione, con 1 punto di penalizzazione).

Riepilogando, in parziale accoglimento del gravame, la Corte ritiene la società Lucchese responsabile, in via diretta, delle contestazioni avanzate dalla Procura Federale e già condivise in prime cure ma, in punto di quantificazione della sanzione dell’irrogazione di perdita di punti in classifica, da scontarsi nel corrente campionato, ritiene di dover punire la condotta omissiva con 2 punti  in classifica, per quanto riguarda l’omissione sub f) di cui alla sentenza impugnata e, con 1 punto in classifica per quanto riguarda le omissioni di cui alle contestazioni sub g),h), i), j), quale sanzione complessiva per i correlati inadempimenti, tutti astretti tra loro da una medesima matrice riconducibile al mancato versamento degli emolumenti e, ciascuno, 1 punto per le altre contestazioni, distinte fra loro per la diversa lesione a beni giuridici differenti (su b), c),d),e), k).

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società AS Lucchese Libertas 1905 Srl di Lucca (LU), riduce la sanzione della penalizzazione a punti 8.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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