F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE II– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 82CFA DEL 27/03/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 060/CFA DEL 14 DICEMBRE 2018 RICORSO DELLA SOCIETA’ ARZACHENA COSTA SMERALDA CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. FIORINI MENIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CDA, AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIÈTÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA E) PUNTO 11 DEL COM. UFF. N. 50 DEL 24.5.2018 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO 2018/2019; INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. ALTANA DAVIDE, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIÈTÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA E) PUNTO 11 DEL COM. UFF. N. 50 DEL 24.5.2018 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO 2018/2019; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2574/34 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 17.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018)
RICORSO DELLA SOCIETA’ ARZACHENA COSTA SMERALDA CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. FIORINI MENIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CDA, AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIÈTÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA E) PUNTO 11 DEL COM. UFF. N. 50 DEL 24.5.2018 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO 2018/2019; INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. ALTANA DAVIDE, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIÈTÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA E) PUNTO 11 DEL COM. UFF. N. 50 DEL 24.5.2018 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO 2018/2019; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2574/34 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 17.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018)
La società Arzachena Costa Smeralda Calcio S.r.l., in persona del l.r.p.t ed in proprio i sigg.ri Menio Fiorini e Davide Altana, proponevano rituale reclamo avverso la pronuncia del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare (Com. Uff. n. 34/TFN), che nella seduta del 31.10.2018 aveva deliberato in loro danno le seguenti sanzioni:
a) inibizione per mesi 6 inflitta al sig. Menio Fiorini, all’epoca dei fatti Presidente del c.d.a., Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t. della società reclamante, per violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 3, C.G.S. in relazione al titolo i), paragrafo i), lettera e) punto 11 del Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della licenza nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di lega pro 2018/2019;
b) inibizione per mesi 6 inflitta al sig. Davide Altana, all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e l.r.p.t. della società reclamante, per violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 3, C.G.S. in relazione al titolo i), paragrafo i), lettera e) punto 11 del Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della licenza nazionale per l’ammissione al Campionato Professionistico Di Lega Pro 2018/2019;
c) penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva inflitta alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S..
Il tutto, in seguito al deferimento del Procuratore Federale nota 2574/34 pf 18-19 gp/gc/blp del 17.9.2018.
I reclamanti censuravano la pronuncia del Tribunale, adducendo l’ininfluenza dell’adempimento formale del deposito dell’originale della polizza entro il termine del 30.6.18 e la contraddizione tra il deferimento ed il Com. Uff. n. 59 del 30.8.2018.
Con il primo motivo di censura, le parti reclamanti ripropongono le tesi difensive già dedotte e respinte in primo grado, ribadendo la richiesta di una interpretazione più permissiva della norma, in virtù del fatto contingente che il ritardo nel versamento della fideiussione, avvenuto il 2.7.2018 (ancorché con efficacia dal 28.6.2018), sarebbe riconducibile al fatto che il giorno 29 giugno, nella città di Roma, è equiparato a festa nazionale, mentre il giorno 30 sarebbe caduto di sabato, con la chiusura, quindi, di tutti gli uffici.
La norma prescrive inequivocabilmente che il termine di scadenza del 30 giugno per il deposito della fideiussione sia perentorio e come tale, insuscettibile di proroghe di sorta.
Un’interpretazione più permissiva invocata da controparte e diretta ad avere comprensione in ordine ai fatti contingenti innanzi descritti, non può essere accolta anche in via meramente ermeneutica. A tal riguardo l’art. 12 delle Disposizioni sulla Legge in Generale, in materia di interpretazione, prevede che nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse e dall’intenzione del legislatore.
Esaminando la norma, il significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse, porta indiscutibilmente a ribadire che la data di scadenza è quella del 30 giugno, mentre in relazione all’intenzione del Legislatore, quello Sportivo ha ritenuto che detta data debba essere insuperabile per garantire l’intero sistema ed il regolare svolgimento dei campionati. Con la prevista norma infatti, non si è voluto garantire la sussistenza dell’efficacia della fideiussione, motivo per cui è irrilevante che nel caso di specie la stessa abbia avuto decorrenza il 28.6.2018, ma il fatto che nella prevista data la stessa risulti ritualmente depositata.
Consegue da quanto innanzi che il superamento del previsto termine non può consentire attenuanti, temperamenti o diverse interpretazioni di sorta.
La Corte deve pertanto sul punto confermare la decisione del Primo Giudice, rigettando integralmente il proposto motivo di censura.
La Corte ritiene di non condividere neanche il secondo motivo di censura.
Non può infatti ritenersi condivisibile la tesi che l’omessa considerazione del tempestivo deposito della seconda polizza (valida) in luogo di quella invalida, possa attribuire una sorta di ultra attività relativa quest’ultima.
La ratio del Com. Uff. n. 59 è indubbiamente quella di consentire la sostituzione delle polizze rilasciate da Finworld S.p.A. a favore delle società che se ne siano avvalse, ma risulta implicita la condizione che le polizza da sostituire debba essere stata depositata entro i termini di legge. L’ordinamento ha infatti voluto consentire la sostituzione di una polizza che all’epoca della sua stipula poteva presumersi valida, ma non ha inteso creare una sanatoria per chi non ha rispettato il termine del 30 giugno. Possono quindi essere sostituite le polizze Finworld S.p.A. risultanti tempestivamente depositate.
Con il rigetto dei proposti motivi di reclamo, ferma la sanzione del punto di penalizzazione a carico della società Arzachena Costa Smeralda Calcio srl, atteso che trattasi di pena edittale minima, la Corte ritiene, peraltro, che possano mitigarsi le sanzioni inflitte ai sig.ri Menio Fiorini e Davide Altana, circoscrivendole al presofferto.
A questo proposito infatti appare che il comportamento dei dirigenti possa essere favorevolmente apprezzato; dirigenti infatti che, pur nel mancato rispetto del termine, si sono tempestivamente adoperati per la sostituzione della polizza fidejussoria depositando – pur oltre la scadenza – la nuova polizza sostitutiva della precedente.
Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl di Arzachena (SS), riduce la sanzione dell’inibizione al presofferto per i sigg.ri Fiorini Menio e Altana Davide.
Conferma nel resto.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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