F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE II – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 99/CFA DEL 08/05/2019 MOTIVI CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 093/CFA DEL 18 APRILE 2019 RICORSO DELLA SOCIETA’ AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL AVVERSO LA SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. BINI CARLO, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AL COM. UFF. 59 DEL 30.8.2018 E COM. UFF. 62/CFA DEL 7.1.2019; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 350.500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S E PROPRIA AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AL COM. UFF. 59 DEL 30.8.2018 E COM. UFF. 62/CFA DEL 7.1.2019; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 7890/674 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 31.1.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 45/TFN del 18.2.2019)
RICORSO DELLA SOCIETA’ AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL AVVERSO LA SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. BINI CARLO, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AL COM. UFF. 59 DEL 30.8.2018 E COM. UFF. 62/CFA DEL 7.1.2019; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 350.500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S E PROPRIA AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AL COM. UFF. 59 DEL 30.8.2018 E COM. UFF. 62/CFA DEL 7.1.2019; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 7890/674 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 31.1.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 45/TFN del 18.2.2019)
Il deferimento della Procura federale
Con provvedimento prot. 7890/674 pf18-19 GP/GC/blp del 31 gennaio 2019, il Procuratore federale ha deferito innanzi al Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare:
- Ottaviani Umberto (amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della società AS Lucchese Libertas 1905 s.r.l. dal 28.12.2018), Bini Carlo (amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della società AS Lucchese Libertas 1905 s.r.l. sino al 28.12.2018), per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al C.U. n. 59/FIGC del 30 agosto 2018 e al C.U. n. 62/CFA del 7 gennaio 2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver sostituito la garanzia rilasciata dalla società Finworld s.p.a. in sede di ammissione al campionato di serie C, s.s. 2018/2019, entro il termine perentorio del 28 settembre 2018 e, comunque, entro il termine perentorio del 17 gennaio 2019 stabilito dalla Corte Federale d’Appello con il predetto C.U. n. 62 del 7 gennaio 2019, con una garanzia in possesso dei requisiti previsti dal C.U. n. 50 del 24 maggio 2018. In data 17 ottobre 2018 è stata depositata una garanzia sostitutiva rilasciata dalla compagnia assicurativa CIG Pannonia la quale non è connotata da un rating conforme a quanto previsto dal C.U. n. 50 del 24 maggio 2018. In relazione ai poteri e funzioni degli stessi, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi.
- AS Lucchese Libertas 1905 s.r.l., per rispondere:
a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Ottaviani Umberto, amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della società AS Lucchese Libertas 1905 s.r.l. dal 28 dicembre 2018 e dal sig. Bini Carlo, amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della società AS Lucchese Libertas 1905 s.r.l. sino al 28 dicembre 2018, come sopra descritto;
b) a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, CGS in relazione al C.U. della F.I.G.C. n. 59 del 30 agosto 2018 e al C.U. 62/CFA del 7 gennaio 2019, per non aver sostituito la garanzia rilasciata dalla società Finworld Spa in sede di ammissione al campionato di serie C, s.s.2018/2019, entro il termine perentorio del 28 settembre 2018 e, comunque, entro il termine perentorio del 17 gennaio 2019 stabilito dalla Corte Federale d’Appello con C.U. n. 62 del 7 gennaio 2019, con una garanzia in possesso dei requisiti previsti dal C.U. n. 50 del 24 maggio 2018. In data 17 ottobre 2018 è stata depositata una garanzia sostitutiva rilasciata dalla compagnia assicurativa CIG Pannonia la quale non è connotata da un rating conforme a quanto previsto dal C.U. n. 50 del 24 maggio 2018;
c) con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, comma 1, del vigente CGS, per quanto specificato nella parte motiva.
Il giudizio di primo grado
Così la decisione impugnata in questa sede descrive l’iter del giudizio.
«È pervenuta nei termini memoria difensiva a firma dell’Avv. Salvatore Civale in rappresentanza dei deferiti.
La difesa ha evidenziato che nel mese di settembre 2018 la società prendeva contatti con alcuni broker per procedere alla sostituzione della fideiussione già depositata all’atto dell’iscrizione, conferendo mandato, in data 26 settembre 2018, alla AS Brokers Srl, con sede in Spoleto (PG) affinché stipulasse per proprio conto una polizza fideiussoria con la società Fidimed, specificando, nella documentazione all’uopo sottoscritta, i requisiti previsti dalla normativa sulle licenze nazionali e provvedendo al pagamento del premio pari ad € 23.000,00 (ventitremila/00). Tuttavia, in data 28 settembre, a totale insaputa dei dirigenti della Lucchese, la AS Brokers Srl inoltrava alla Lega Pro comunicazione a mezzo posta elettronica certificata recante in allegato una bozza di polizza diversa rispetto a quella concordata rilasciata dalla società ungherese CIG Pannonia.
Successivamente gli originali della polizza stipulata venivano depositati presso gli uffici della Lega competenti.
Ha evidenziato che, ad ogni buon conto, la sostituzione della fideiussione è intervenuta abbondantemente entro il termine ultimo determinato dalla parte motiva della sentenza dell’Ecc.ma Corte Federale d’Appello, vale a dire il 17 gennaio 2019.
Con riferimento, poi, alla supposta mancata connotazione del rating conforme ai requisiti previsti dal C.U. n. 50 del 24 maggio 2018, la difesa ha presentato certificazione della società Involva del Gruppo Tecnoinvestimenti, agenzia globale di rating, relativa al Rating CIG Pannonia individuando per CIG Pannonia, nella scala di valori da 7 ad 1, Rating pari ad 1 che indicherebbe la massima affidabilità ed è equivalente al Rating AAA secondo gli standard Fitch e Standard & Poor’s ed al Rating Aaa secondo lo standard Moody’s, quindi ben al di sopra del valore richiesto.
Ha posto in evidenza che la Rating Equivalence della “HOUSE of LORD - EU Comittee” sancisce l’equivalenza tra la scala di Valori Standard e Poor’s, Moody’s, Fitch e Ribes.
Ha argomentato in ordine all’indice di solvibilità della società CIG Pannonia che sarebbe è pari a 2,6 e supera del 120% il valore minimo richiesto, concludendo, pertanto, che la società Assicurativa CIG Pannonia risulta essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa federale, per come accertato da una Agenzia Globale di rating, quale Innolva.
Alla memoria difensiva, poi, è stato allegato anche il parere del professor Arturo Patarnello, del Dipartimento delle Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia dell’Università Bicocca di Milano, che ha confermato l’idoneità del documento depositato. Ad ulteriore sostegno della coerenza della polizza fideiussoria depositata dalla Lucchese ha sottolineato che il Consiglio Federale F.I.G.C., nella delibera di cui al Comunicato Ufficiale n.20/A del 19 Luglio 2016, ha provveduto a riformare la decisione di esclusione dal campionato per la stagione 2016/2017 della società Robur Siena, riconoscendo in capo alla Polizza Fidejussoria CIG Pannonia la sussistenza dei requisiti previsti dai regolamenti.
Nel merito ha, poi, evidenziato che non può essere contestata l’omessa sostituzione della polizza fideiussoria così come prevista e sanzionata dal C.U. 59 del 30 agosto 2018 in combinato disposto con la sentenza della CFA di cui al C.U. 62 del 7 gennaio 2019, giacché la fideiussione rilasciata da Finworld spa è stata sostituita sin dal 28 Settembre 2018 o al più tardi dalla data del 17 ottobre 2018 con la polizza rilasciata dalla società CIG Pannonia. Dalla documentazione in atti, poi, emergerebbe chiaramente come la copertura della polizza decorra, inequivocabilmente, dal 28 Settembre 2018
Ha concluso per l’assoluzione dei propri assistiti.
All’udienza del 15 febbraio i rappresentanti della Procura Federale (Dott. Luca Scarpa, Dott. Mauro De Dominicis), si sono riportati all’atto di deferimento e hanno richiesto le seguenti sanzioni:
- per la società AS Lucchese Libertas 1905 Srl: 8 (otto) punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 350.000,00 (Euro trecentocinquantamila/00) di ammenda, a cui deve aggiungersi € 500,00 (Euro cinquecento/00) per la recidiva in ragione di analoghe violazioni già accertate (vedasi CU richiamato nell’atto di deferimento);
- per Ottaviani Umberto 6 (sei) mesi di inibizione;
- per Bini Carlo: 6 (sei) mesi di inibizione.
L’Avv. Civale ha ribadito quanto esposto nella memoria difensiva in ordine al rispetto del termine e sulla mancanza di prova in ordine all’assenza dei requisiti in ordine alla società emittente».
La decisione del TFN
Il Tribunale federale nazionale ha giudicato fondato il deferimento, così disponendo: « … irroga le seguenti sanzioni:
- Bini Carlo: mesi 6 (sei) di inibizione;
- società AS Lucchese Libertas 1905 Srl: 8 (otto) punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 350.500,00 (trecentocinquantamilacinquecento/00) di ammenda.
Rigetta la richiesta formulata nei confronti di Ottaviani Umberto».
Il TFN, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, ha ritenuto ininfluente, ai fini della decisione, ogni giudizio in merito all’idoneità della polizza presentata dalla società deferita. Motivo, questo, ritenuto assorbito da quello relativo al mancato deposito della garanzia fideiussoria nei termini perentori del 28 settembre 2018, previsti dal Comu. Uff. FIGC n. 59 del 30 agosto 2018.
«Infatti», si legge nella decisione del TFN, «risulta cartolarmente provato che la società e, per essa l’amministratore p.t. Bini Carlo, in carica al momento della commissione degli illeciti, non ha proceduto all’adempimento imposto dalla normativa federale, posto a presidio della solidità finanziaria dei sodalizi societari, il cui termine, per la società deferita, era stato fissato al 28 settembre 2018.
A nulla può valere la circostanza che la garanzia fideiussoria sia stata stipulata con decorrenza 28 settembre 2018 atteso che, ai fini sanzionatorio-disciplinari rileva il mancato tempestivo deposito nei termini sopra indicati avvenuto, invece, in data 17 ottobre 2018.
Né può invocarsi il più favorevole termine del 19 gennaio 2019, giacché tale termine è stato concesso esclusivamente alle società ricorrenti avverso il provvedimento commissariale sopra indicato, come espressamente indicato nel dispositivo della decisione della Corte Federale d’Appello pubblicata giusta Comunicato Ufficiale n. 62 del 7 gennaio 2019.
Ritiene il collegio, pertanto, che alla società Lucchese non ricorrente non possano estendersi gli effetti del giudicato formale derivanti dalla pronuncia in questione.
Al riguardo, alcuna idonea giustificazione in relazione all’evidenziata inadempienza è stata fornita, non potendo essere riconosciuta una valida esimente il mancato rispetto degli accordi intercorsi fra la società ed il broker, non avendo adempiuto, alla data del 28 settembre 2018, all’incombente espressamente richiesto a pena di attivazione del procedimento sanzionatorio.
Il Collegio ritiene di aderire pienamente alle richieste formulate dal Procuratore Federale, ivi compresa quella derivante dall’applicazione della cd “recidiva” in ragione del precedente richiamato nell’atto di deferimento, escludendo, tuttavia, la responsabilità di Ottaviani Umberto, subentrato nella carica di amministratore unico e legale rappresentante in data 28 dicembre 2018, allorquando l’inadempimento si era già ampiamente perpetrato.
Per quanto concerne la determinazione della sanzione, insuperabile, infatti, appare il tenore letterale delle riportate previsioni normative oggetto di deferimento».
Il giudizio d’appello
Avverso la suddetta decisione del TFN hanno proposto ricorso, come rappresentati e difesi, la società A.S. Lucchese Libertas 1905 s.r.l., in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, signor Umberto Ottaviani, nonché il signor Carlo Bini.
Premette, in fatto, la ricorrente Lucchese:
- Con Com. Uff. FIGC n. 59 del 30 agosto 2018 la FIGC ha previsto l’obbligo, a carico delle società iscritte ai campionati nella stagione sportiva 2018/2019, di provvedere alla sostituzione, entro il termine perentorio del 28 settembre 2018, della polizza di garanzia fideiussoria stipulata con Finworld s.p.a.;
- In data 26 settembre 2018 la società Lucchese conferiva mandato alla A.S. Brokers s.r.l. «affinchè stipulasse per proprio conto una polizza fideiussoria con la società Fidimed, specificando, nella documentazione all’uopo sottoscritta, i requisiti previsti dalla normativa sulle licenze nazionali (di cui al C.U. FIGC n. 50 del 24 maggio 2018), e provvedendo al pagamento del premio pari ad € 23.000» (cfr. ricorso);
- «La A.S. Brokers s.r.l. si impegnava ad inoltrare alla Lega Pro la polizza fideiussoria parrtuita con la società Lucchese, rilasciata dalla compagnia Fidimed entro il 28 settembre 2019, termine perentorio indicato nel C.U. 59 del 30 agosto 2018» (cfr. ricorso);
- La A.S. Brokers s.r.l., tuttavia, inviava alla Lega Pro, con posta elettronica certificata del 28 settembre, «una polizza stipulata con altra compagnia, la CIG Pannonia … comunicando che nei giorni successivi sarebbe stata “fornita polizza in originale conforme alla presente emessa dalla Società garante e contestualmente la certificazione del rating aziendale” e non la polizza Fidimed come espressamente convenuto con i rappresentanti della Società Lucchese» (cfr. ricorso).
Deduce la ricorrente che, a questo punto, venuta a conoscenza «dell’adempimento diverso» provvedeva «a denunciare i fatti occorsi alla Lega Pro con comunicazione a mezzo pec del 28 Settembre 2018» (cfr. ricorso), chiedendo, nel contempo, spiegazioni alla Broker, dalla quale ricevevano “ampie ‘rassicurazioni’ sulla conformità con i requisiti federali della polizza CIG Pannonia» (cfr. ricorso) e, segnatamente, che la società emittente si annovera tra quelle con il richiesto rating minimo ed è in possesso di un indice di solvibilità non inferiore a 1,2. Ritiene, in tal ottica, dimostrato – la società ricorrente – che «la società Innolva del Gruppo Tecnoinvestimenti, fa parte al 100% del Gruppo Tinexta, società nata per iniziativa delle Camere di Commercio e quotata alla Borsa di Milano, e che ha rilasciato certificazione E-Report Plus Ribes relativa al Rating CIG Pannonia individuando per CIG Pannonia, nella scala di valori da 7 a 1, Rating pari ad 1 che indica la massima affidabilità ed è equivalente al Rating AAA secondo gli standard Fitch e Standard & Poor’s ed al Rating Aaa secondo lo standard Moody’s quindi ben al di sopra del valore richiesto dalle disposizioni federali» (cfr. ricorso).
Del resto, evidenzia la società Lucchese, è lo stesso Com. Uff. n. 50 del 26 maggio 2018 a prevedere espressamente che l’accertamento del rating possa essere certificato ad opera non solo di Moody’s, Standards & Poor’s o Fitch, ma anche di altre Agenzie Globali, tra le quali rientrerebbe, appunto, la Innolva. Ed in tal senso depone anche il parere pro-veritate richiesto dalla Lucchese al prof. Arturo Patarnello, che ha confermato «l’idoneità del documento depositato alle disposizioni federali» (cfr. ricorso).
In data 17 ottobre 2018 la Lega Pro comunicava alla società Lucchese «che “tutta la documentazione fornita è stata inviata ad esperti del settore che possano dare un riscontro oggettivo circa i requisiti previsti dal Sistema Licenze Nazionali. Sarà cura della scrivente Lega fornire un riscontro circa la conformità o meno ai requisiti previsti dalla normativa federale” (…): nessun formale rigetto e/o diffida dalla Lega Pro o dalla Covisoc è stata comunicata alla società Lucchese la quale, di conseguenza, valutava positivamente il silenzio della Lega Pro e riteneva di aver correttamente adempiuto alle disposizioni federali», anche considerato che dalla data di «deposito della versione in originale della polizza fideiussoria, avvenuta in forma cartacea in data 17 ottobre 2019 presso gli uffici della Lega di Firenze, non veniva inviata alcuna comunicazione scritta che contestasse la regolarità della polizza» (cfr. ricorso).
Nel frattempo, evidenzia, ancora, la ricorrente, altre società e, specificamente, «Urbs Reggina 1914 s.r.l., Matera Calcio s.r.l., Pro Piacenza 1919 s.r.l. e A.C. Cuneo 191 s.r.l., anziché adempiere a quanto indicato nel C.U. n. 59 del 30.8.2018, ovvero sostituire la fideiussione Finword, impugnavano la delibera stessa ottenendone l’annullamento da parte del Tribunale federale nazionale con la decisione di cui al C.U. n. 31/TFN del 26.10.2018».
Decisione, questa, che veniva impugnata dalla FIGC innanzi alla Corte federale d’appello che, con pronuncia pubblicata sul Com. Uff. n. 62/CFA del 7 gennaio 2019, così disponeva:
«-accoglie il reclamo della FIGC e, per l’effetto, annulla la decisione di cui al Com. Uff. n. 31/TFN del 26.10.2018 del TFN Sezione Disciplinare;
- rigetta il ricorso di primo grado delle URBS Reggina 1914 S.r.l., Matera Calcio S.r.l., Pro Piacenza 1919 S.r.l. e AC Cuneo 191 S.r.l.;
- assegna alla URBS Reggina 1914 S.r.l., alla Matera Calcio S.r.l., alla Pro Piacenza 1919 S.r.l. ed alla AC Cuneo 191 S.r.l. il termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dalla data di pubblicazione della presente decisione sul Com. Uff., per depositare presso la Lega di appartenenza una nuova garanzia fideiussoria dell’importo di € 350.000,00, secondo le modalità previste dai Com. Uff. nn. 49 e 50 del 24.5.2018, ferme, in caso di inadempimento, le sanzioni di cui alla delibera commissariale n.59/2018».
«Solo dopo circa tre mesi di totale “silenzio”», scrive la ricorrente società Lucchese, «la Lega pro, in data 10/01/2019», comunicava alla stessa predetta società che “vista la decisione pubblicata sul CU n. 062/CFA del 7 gennaio 2019 – visto quanto comunicato in precedenza e per le vie brevi – considerato che la CIG Pannonia da Voi depositata il 17 ottobre 2018 non ha i requisiti richiesti dal sistema licenze nazionali, Tutto ciò premesso si invita Codesta società a depositare valida fideiussione rispondente ai requisiti di cui al sistema Licenze Nazionali» (cfr. ricorso).
Ne deduce, dunque, la ricorrente: la polizza CIG Pannonia «risultava quindi depositata entro il termine del 17 gennaio 2019»; la Lega Pro riteneva la società Lucchese destinataria dei provvedimenti emessi dal Tribunale, prima, e dalla Corte federale, poi, nonostante la stessa non fosse parte del giudizio.
In data 17 gennaio 2019 la società Lucchese inviata una richiesta di parere alla Co.Vi.So.C. che, in data 22 gennaio 2019 comunicava che «non rientra fra i compiti istituzionali di tale organo collegiale fornire pareri della specie di quelli richiesti».
La società ricorrente lamenta, insomma, di aver ingiustamente ricevuto l’atto di deferimento, nonostante: i) abbia sostituito la polizza fideiussoria Finworld; ii) abbia dimostrato come la fideiussione CIG Pannonia rispetti i requisiti di cui al Sistema Licenze Nazionali; iii) debba essere anch’essa destinataria della decisione della CFA e, di conseguenza, il termine per la presentazione della nuova polizza, deve essere il medesimo di quello concesso alle altre società ricorrenti; iv) nessuna responsabilità può essere attribuita ai ricorrenti che hanno sempre agito sulla base delle indicazioni della Lega.
Per queste ragioni la società Lucchese Libertas 1905 s.r.l. ed il sig. Carlo Bini propongono articolato ricorso avverso la decisione del TFN.
Con un primo motivo di ricorso si deduce in ordine al rispetto del termine di presentazione della nuova polizza fideiussoria.
In tal ottica, ritiene – parte ricorrente – che il termine di deposito della polizza da prendere in considerazione nel caso di specie è quello della Pec del 28.9.2018 (quindi, tempestivo) e non già quello del 17 ottobre 2018, quando è stato effettuato il deposito cartaceo dell’originale della polizza fideiussoria di cui trattasi. Ad ogni buon conto, proseguono i ricorrenti, «anche volendo non considerare valido il deposito della polizza CIG Pannonia operato dal Broker in data 28 Settembre 2018 a mezzo Pec e volendo preferire il deposito cartaceo effettuato dalla società Lucchese a mani in data 17 ottobre 2018, giorno in cui la polizza CIG Pannonia è stata depositata materialmente presso la Lega Pro, a differenza di quanto erroneamente affermato dal giudice di primo grado, tale deposito deve essere considerato regolare in quanto avvenuto entro il termine previsto dalla delibera federale 062/CFA (Allegato F), richiamata chiaramente dalla Lega Pro nella sua missiva del 10 gennaio 2019 (Allegato H)».
Evidenzia, inoltre, parte ricorrente, che la condotta della Lega Pro è comunque tale «da riconoscere quale termine per la sostituzione della polizza anche per la Società Lucchese quello indicato dalla Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite nel C.U. n. 62/2019, proprio per assicurare un trattamento uniforme a tutte le società appartenenti alla stessa Lega e così da garantire la regolarità del campionato evitando disparità di trattamento delle società partecipanti».
Con un secondo motivo di reclamo la società Lucchese ed il sig. Carlo Bini, come difesi, deducono in ordine al rispetto dei requisiti della polizza fideiussoria CIG Pannonia e sulla veste di agenzia globale di rating di Innolva: omessa pronuncia e violazione del principio tra il chiesto e il pronunciato da parte del Tribunale federale.
Contestano, segnatamente, i ricorrenti, il fatto che il TFN abbia «ritenuto di non doversi pronunciare sulla regolarità della polizza fideiussoria palesando una chiara carenza di motivazione, laddove non ha tenuto in considerazione un motivo fondante le ragioni degli odierni reclamanti, violando altresì il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato».
Rilevata la «buona fede» e la «volontà di essere sempre in regola con le disposizioni federali», evidenzia, poi, parte ricorrente, l’atteggiamento contraddittorio della Lega Pro, in relazione allo svolgimento dei fatti come già sopra in rapida sintesi ricordati, e, segnatamente, l’assenza di motivazione del provvedimento datato 10 gennaio 2019, con il quale è stato comunicato il difetto – con riferimento alla polizza fideiussora CIG Pannonia – dei requisiti richiesti dal sistema licenze nazionali.
Ed a comprova della ritenuta validità della polizza suddetta i ricorrenti ribadiscono di avere depositato, «a scanso di ogni equivoco sulla natura di Innolva, quale agenzia globale di rating», documento di Confindustria idoneo a chiarire i servizi che la predetta società può fornire alle società interessate.
Insomma, a dire della parte ricorrente, «la Procura o la Lega Pro o la Co.Vi.So.C. dovrebbero dapprima provare che CIG Pannonia non detenga il Rating richiesto sebbene accertato da Innolva quale Agenzia Globale, peraltro riconosciuta da Confindustria, discreditando anche la valutazione resa dalla stessa».
Con un terzo motivo, i ricorrenti evidenziano la buona fede della società Lucchese che, comunque, comporterebbe, a loro dire, «una differenziazione della condotta della Lucchese rispetto alle altre società sanzionate nel medesimo provvedimento qui impugnato (specificamente Cuneo, Matera e ProPiacenza) le quali non hanno mai ottemperato agli obblighi federali e non hanno mai sostituito la polizza Finworld o l’hanno fatto con società neppure iscritte all’Albo Ivass (vedi Cuneo) … ». Buona fede che sarebbe, altresì, testimoniata «dal fatto che già in data 28/09/2018 provvedevano al pagamento del premio della nuova polizza per l’importo di 23.000,00 (ventitremila/oo) euro, mediante l’intermediario AS Broker S.r.l., per poi scoprire di essere stati truffati da quest’ultima dopo la data del 28/09/2018, per come già argomentato, con successiva querela presentata presso la Stazione Carabinieri di Lucca (Allegato S)».
Con un quarto motivo di ricorso parte ricorrente lamenta incongruità e mancanza di proporzionalità della sanzione comminata. Ritiene, infatti, in tal senso, che, «nella denegatra ipotesi in cui le parti reclamanti non si ritenessero esenti da qualsiasi responsabilità, è evidente come sia in ogni caso necessario applicare una sanzione minore rispetto a quelle comminate alle altre società, al fine di garantire il rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza della sanzione», specie atteso che «il “ritardo” della presentazione di valida polizza fideiussoria non può essere equiparato alla “mancata” presentazione della stessa»
Con un quinto motivo si censura l’erroneità della contestazione effettuata nei confronti della società Lucchese, destinataria di una incolpazione sia per «responsabilità diretta, per atti posti in essere dal proprio Amministratore Unico, ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS», sia per «responsabilità propria ai sensi dell’art. 10 comma 3 CGS». In questo modo, proseguono i ricorrenti, «la società sembra essere sanzionata più volte per un medesimo fatto, in maniera del tutto illegittima».
Con un sesto ed ultimo motivo i ricorrenti evidenziano complessità della materia, unitamente alla specificità del caso di specie, richiedendo, in via subordinata, la rimessione in termini nel deposito della polizza fideiussoria.
Concludono, quindi, la società Lucchese ed il sig. Bini, chiedendo:
- in via preliminare, sia disposta la sospensione delle sanzioni inflitte dal TFN;
- in via principale, sia riformata la delibera del TFN e, per l’effetto, annullate e/o revocate le sanzioni inflitte in prime cure;
- in via subordinata, sia riconosciuto il diritto della società Lucchese alla riduzione della sanzione della penalizzazione di punti in classifica;
- in via ulteriormente subordinata, sia concessa la rimessione in termini per il deposito della polizza, con correlata assegnazione di congruo termine.
Alla seduta fissata per il giorno 28 marzo 2019 la difesa dei ricorrenti società Lucchese e sig. Bini, richiamando ed illustrando quanto argomentato in ricorso, ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni come già rassegnate. I rappresentanti della Procura federale hanno chiesto respingersi il ricorso.
Questa Corte, all’esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
Ordinanza
La Corte Federale d’Appello
letti gli atti ed i documenti acquisiti al procedimento;
sentite le parti;
ritenuto necessario e, comunque, opportuno per la definizione del presente procedimento, acquisire ulteriori elementi probatori, di carattere sia documentale che informativo;
DISPONE
che la Lega Pro, ove occorra avvalendosi della collaborazione della CO.VI.SO.C., chiarisca e documenti le ragioni di natura tecnica in ordine alle quali ha ritenuto che la polizza fideiussoria denominata CIG Pannonia offerta dalla società Lucchese Libertas 1905 Srl non riveste i requisiti richiesti dal sistema Licenze Nazionali ed in relazione alle quali si assume che, con riguardo alla determinazione del rating, la società Innolva Gruppo Tecnoinvestimenti non possa qualificarsi “Agenzia di certificazione globale”, così come richiesto dalla normativa federale in materia;
INVITA
per l’effetto, la Lega Pro a far pervenire a questa Corte Federale d’Appello, i chiarimenti e la documentazione di cui alla presente ordinanza entro la data del 15 aprile p.v., disponendone a cura della Segreteria, la trasmissione alle parti;
RISERVA
ogni ulteriore valutazione e decisione all’esito della disposta istruttoria e della discussione e della causa, che fissa per la seduta del 18 aprile 2019 alle ore 14.00;
DISPONE
la sospensione dei termini di cui all’art. 38, comma 5 C.G.S. CONI;
DISPONE
altresì la comunicazione della presente ordinanza, comunicazione da considerarsi anche quale convocazione delle parti medesime per la seduta del 18.4.2019 ore 14.00.
In data 12 aprile perveniva riscontro da parte della Lega Pro e, segnatamente, veniva trasmesso parere pro veritate, nonché documentazione già in precedenza (8.1.2019) inviata alla Co.Vi.So.C.
Nei termini prescritti la A.S. Lucchese Libertas 1905 s.r.l. offriva “deduzioni a seguito di risultane all’ordinanza di cui al Com. Uff. n. 085/CFA del 28.3.2019”.
Alla seduta fissata innanzi a questa Corte per il giorno 18 aprile 2019 sono comparsi, gli avv.ti Civale e Cornazzani, per parte ricorrente, nonché il dott. Scarpa in rappresentanza della Procura federale.
Chiusa la discussione, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all’esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo sulla base dei seguenti
MOTIVI
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il primo motivo non è fondato.
Dato di fatto pacifico in giudizio è che la polizza fideiussoria CIG Pannonia in originale è stata depositata in data 17 ottobre 2018 e, dunque, ben oltre il termine prescritto dalla normativa federale e, in particolare, oltre il perentorio dies ad quem del 28 settembre 2019.
Quanto, poi, agli effetti della decisione della Corte federale pubblicata sul C.U. n. 62/2019, gli stessi non possono essere ritenuti, come correttamente affermato dal Tribunale federale, automaticamente e processualmente estesi anche ad altre società diverse da quelle che rivestivano la qualità di parte del giudizio.
Tuttavia, questa Corte ritiene, in via incidentale, di poter rilevare come sia rimessa alla prudente vautazione della Lega Pro, quale ente esponenziale e rappresentativo delle Associate tutte, nell’ambito della sua autonomia di valutazione di natura istituzionale, la possibilità di una eventuale estensione, degli effetti medesimi di cui trattasi a tutte le società che si trovino in condizioni eguali a quelle delle ricorrenti nel giudizio cui si fa riferimento ed esitato nelle suddetta indicata pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte, nella prospettiva – anche atteso il rilievo nomofilattico del predetto medesimo arresto – di garantire parità di condizioni alle partecipanti ed assicurare i naturali prerequisiti di regolarità dei campionati. Ciò osservato, sul piano generale, ed in via giuridico- concettuale, non può, del pari, mancarsi di evidenziare come, nel caso di specie, con particolare riferimento alla ricorrente società Lucchese, la Lega Pro abbia già, quantomeno di fatto, invitato la stessa predetta medesima società società a depositare diversa valida fideiussione rispondente ai requisiti di cui al sistema Licenze Nazionali (cfr. nota Lega Pro del 10.1.2019). Anche sotto tale profilo, dunque, la censura di parte appellante appare priva di fondamento.
Del pari infondato è il secondo motivo. Non sussiste, infatti, il lamentato vizio di difetto di motivazione e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. E ciò anche a voler prescindere dalla considerazione che i ricorrenti più che la motivazione della decisione del TFN sembrano, in sostanza, censurare la mancanza di motivazione del provvedimento della Lega Pro del 10 gennaio 2019.
Sotto siffatto angolo visuale, del resto, il nostro Ordinamento conosce la motivazione per relationem – e la ritiene ammissibile – laddove la stessa sia completa e logica sulla base degli elementi contenuti nell’atto al quale si opera il rinvio e che, proprio in ragione del medesimo, diviene parte integrante dell’atto di rinvio (cfr., anche, Cassazione, 3 giugno 2016, n. 11506; Cassazione, 22 maggio 2012, n. 8053; Cassazione, 11 febbraio 2011, n. 3367).
In tale prospettiva, emerge, dalla complessiva documentazione acquisita al giudizio, come la Lega Pro, già sin dalla comunicazione del 16 ottobre 2018 (cfr. doc. “E” ric.) ha indicato e rappresentato le ragioni in ordine alle quali la polizza fideiussoria CIG Pannonia fornita (peraltro, in ritardo, come si è detto) dalla società Lucchese «non risulta essere chiaramente in possesso dei requisiti indicati dal Sistema Licenze Nazionali 2018/2019», riferenedo, in particolare, che la documentazione fornita non dimostra la idoneità, ai fini di cui trattasi, dell’indicatore di rischio Ribes 1 e, comunque, la sua equiparabilità agli indicatori di rischio espressamente previsti dalla normativa federale, né la natura di agenzia di certificazione globale della società Innolva Gruppo Tecnoinvestimenti.
Laddove, in definitiva, il richiamo all’atto, seppur non ritrascritto nelle sue parti significative, sia tale da consentire – con valutazione da effettuarsi non in astratto, ma caso per caso – di enucleare il percorso logico-giuridico seguito per pervenire ad una data decisione, come è nel caso di specie, anche in ossequio ai principi di economia dell’attività di una data istituzione, l’atto che contiene il predetto medesimo rinvio non può essere considerato viziato per difetto di motivazione. In tale contesto appare, dunque, congrua e, comunque, sufficiente la motivazione della decisione del TFN, anche alla luce del consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il vizio di “mancanza di motivazione” si configura quando «manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione, ovvero quando essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio o da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum» (così Cassazione, sezioni unite, 7 aprile 2014, n. 8053)
In ogni caso, come più volte già affermato da questa Corte, occorre osservare come, in un contesto più generale di progressiva “dequotazione” delle forme e delle modalità della motivazione, anche in funzione del crescente rilievo attribuito dalla giurisprudenza amministrativa alle ragioni sostanziali dei provvedimenti ed alla obiettiva idoneità e giustificabilità degli stessi, anche le pronunce degli organi di giustizia sportiva, così come degli organi tecnici dell’Ordinamento federale, devono mostrarsi in linea con le finalità teleologiche dell’istituto. Ne consegue che la motivazione – garanzia dell’equo processo - deve essere correlata alle relative risultanze istruttorie e, costituendo il momento formativo della decisione, deve essere articolata nei due momenti essenziali rappresentati dall’esposizione dei presupposti di fatto e di diritto e dall’indicazione delle ragioni sulle quali si basa la decisione stessa.
Orbene, ciò premesso ritiene, questa Corte, che il Tribunale di prime cure abbia adeguatamente motivato la propria decisione, argomentando, seppur in modo sintetico, come, peraltro, previsto e richiesto dalle disposizioni federali e dalla norma di cui all’art. 2, comma 5, del codice di giustizia sportiva del Coni, le ragioni che hanno condotto al rigetto del ricorso, con specificazione dei principali elementi a supporto del proprio convincimento. Pertanto, la decisione impugnata potrà essere giudicata corretta o meno, come meglio sarà indicato più avanti, ma, di certo, la stessa non può essere considerata viziata per difetto o illogicità della motivazione.
Nel merito, il ricorso è, comunque, infondato.
Infatti, come già osservato, è dato acquisito che la sostituzione della polizza fideiussoria Finword con quella CIG Pannonia è stata effettuata oltre il termine perentorio previsto dalla regolamentazione federale in materia. La stessa predetta polizza, poi e in ogni caso, non è conforme, per quanto già sopra evidenziato, ai requisiti prescritti dalla disciplina relativa al sistema Licenze nazionali e, segnatamente, la polizza CIG Pannonia non è risultata connotata da un rating conforme a quanto previsto dal C.U. n. 50 del 24 maggio 2018.
In particolare, la disciplina federale in materia di Sistema licenze nazionali, ammette, quanto al requisito dell’affidabilità della certificazione fideiussoria, valutazioni che «abbiano un rating minimo A3 se accertato da Mooody’s o A- se accertato da Standards & Poor’s o A- se accertato da Fitch o rating minimo di pari valore accertato da altre Agenzie Globali». Orbene, da quanto complessivamente risulta dalla documentazione acquisita al procedimento, alla luce delle precisazioni fornite dalla Lega di competenza in riscontro all’invito istruttorio di questa Corte, il requisito dell’affidabilità (e, segnatamente, l’attestazione del medesimo), per quanto – ovviamente – rileva ai fini del presente procedimento disciplinare, con specifico riferimento alla regolamentazione federale di cui al sopra ricordato C.U. n. 50 del 24 maggio 2018, non può affermarsi come sussistente.
Sotto tale profilo, peraltro, la relazione tecnica trasmessa dalla Lega Pro mette in rilievo come le attività di rating svolte dalla società Innolva appaiano prevalentemente focalizzate sul mercato italiano, mentre i documenti offerti dalla ricorrente, a sostegno dell’equivalenza del rating Ribes a quello di Moody’s, Fitch o Standard and Poor’s «non sembrano poter acquisire il valore di certificazione» (cfr. parere pro veritate trasmetto dalla Lega Pro a seguito ordinanza istruttoria di questa Corte).
Non possono condividersi le doglianze della ricorrente in ordine alla asserita “integrazione dell’istruttoria” da parte della Lega Pro. Non si tratta, infatti, di una integrazione del quadro probatorio, ma di un riscontro – da parte della Lega, che non è parte del giudizio – ad una richiesta di chiarimenti e motivazione tecnica: orbene, esula dall’esame di questa Corte ogni valutazione in relazione alle modalità mediante le quali la stessa abbia inteso riscontrare la predetta richiesta di cui all’ordinanza del 28 marzo u.s., essendo, peraltro, verosimile che il parere pro veritate allegato alla nota della Lega sia stato richiesto per avere eventuale conferma – ed a tal titolo viene, comunque, qui in rilievo – delle conclusioni (di non conformità, alla normativa federale in materia, della fideiussione di cui trattasi) cui era già pervenuta la Co.Vi.So.C.
Sotto altro e diverso angolo visuale ed anche a voler prescindere dalle predette considerazioni, occorre, comunque, evidenziare il difetto di ritualità e completezza della polizza di cui si discute, anche atteso che la stessa non copre il periodo dal 1 luglio al 27 settembre 2018.
A tal proposito, non possono essere condivise le deduzioni della ricorrente società in ordine al difetto di specifica disposizione che preveda una decorrenza retroattiva al 28 settembre, idonea a coprire, cioè, anche il periodo 1 luglio 2018 – 27 settembre 2018. Infatti, come già in precedenti occasioni affermato dalle Sezioni unite di questa Corte federale d’Appello, da una lettura organica e sistematica della regolamentazione federale in materia di Licenze Nazionali e di requisiti e condizioni per la partecipazione ai campionati professionistici, si ricava, in maniera chiara ed inequivoca, come, per l’ordinamento federale, la stipula e conseguente produzione della polizza fidejussoria costituisca requisito imprescindibile per ottenere la licenza e per poter regolarmente iscriversi e prendere parte al campionato di competenza.
Non vi è dubbio alcuno, dunque, che la presentazione di una (valida ed efficace) fidejussione bancaria o assicurativa costituisca conditio sine qua non non solo per l’iscrizione, ma anche per la regolare partecipazione al campionato e, dunque, in ordine al regolare svolgimento del campionato medesimo, la cui organizzazione e corretta gestione dei relativi profili pubblicistici in rilievo rappresenta attività demandata al controllo della stessa FIGC.
Del resto, non occorre neppure dimenticare come la garanzia fidejussoria di cui trattasi rappresenti fondamentale strumento di tutela per la categoria dei lavoratori interessati (calciatori) ed anche per questo l’ordinamento federale circonda di particolare attenzione la sua regolare, tempestiva, utile ed efficace produzione da parte delle società.
Ciò premesso, considerato che l’asserito mancato adempimento del terzo non scrimina e non esonera la società Lucchese (la sola ad essere obbligata per l’ordinamento federale), esulando dalla presente sede di giustizia sportiva eventuali profili di responsabilità negoziale sottesi alla vicenda dedotta in giudizio e lamentati dai ricorrenti, deve affermarsi sussistere l’illecito contestato dalla Procura federale.
Con riferimento alla lamentata (V motivo di ricorso) “duplicazione” di contestazione, la stessa non sussiste, essendo stato, il capo di incolpazione, correttamente formulato. Peraltro, il motivo è, comunque, ininfluente, atteso che la sanzione inflitta dal Tribunale federale alla società Lucchese altro non è che quella specificamente dettata e prevista dal Com. Uff. n. 59 del 30 agosto 2018, secondo cui, infatti, le società «di Serie B e di Serie C che, in sede di iscrizione al Campionato di competenza 2018/2019, hanno prestato fideiussione rilasciata dalla società Finworld S.p.A., devono depositare presso la Lega di appartenenza, entro il termine perentorio del 28 settembre 2018, garanzia fideiussoria nelle modalità previste dai Comunicati Ufficiali nn. 49 e 50 del 24 maggio 2018, rispettivamente di euro 800.000,00 per le prime e di euro 350.000,00 per le seconde. L’inosservanza del suddetto adempimento costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con l’ammenda di euro 800.000,00 per le società di Serie B e di euro 350.000,00 per le società di Serie C, nonché con la penalizzazione di otto punti in classifica da scontarsi nel Campionato di competenza 2018/2019».
Quanto, infine, agli ulteriori motivi di ricorso ed alla dedotta buona fede e correttezza nell’operato della società Lucchese, ritiene, questa Corte, che la buona fede e l’affidamento non possono, comunque, essere fondatamente invocati dai ricorrenti, anche atteso che, la (ulteriore) richiesta espressa della Lega Pro, datata 10 gennaio 2019, di depositare valida fideiussione «rispondente ai requisiti di cui al sistema Licenze Nazionali», risulta essere rimasta senza seguito.
Per tutte le ragioni sopra indicate, dichiarati assorbiti eventuali ulteriori profili di ricorso, la Corte dispone, dunque, il rigetto del ricorso medesimo.
Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società AS Lucchese Libertas 1905 Srl di Lucca (LU).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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