F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 103/CFA DEL 17/05/2019 MOTIVI CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 101/CFA DEL 10 MAGGIO 2019 RICORSO DELLA SOCIETA’ SS VILLACIDRESE CALCIO SRL PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SPD THARROS SEGUITO GARA SS VILLACIDRESE CALCIO – SPD THARROS DEL 26.1.2019
RICORSO DELLA SOCIETA’ SS VILLACIDRESE CALCIO SRL PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SPD THARROS SEGUITO GARA SS VILLACIDRESE CALCIO – SPD THARROS DEL 26.1.2019
(Delibera della Corte Sportiva D’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 44 del 4.4.2019)
Con decisione pubblicata su Com. Uff. n. 44 del 4.4.2019, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna accoglieva il ricorso della S.P.D. Tharros relativo alla gara Villacidrese/Tharros del Campionato Regionale Prima Categoria girone B, infliggendo alla Villacidrese Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.
Va precisato che tale statuizione veniva resa dopo che in altre occasioni il Giudice Sportivo prima, e la detta Corte poi, avevano disatteso la pretesa della soc. Tharros dichiarandola inammissibile ovvero rigettandola nel merito.
A proposito di quest’ultimo, è opportuno soggiungere che il reclamo avanzato dalla Tharros era relativo all’asserita mancata presenza in campo nel secondo tempo della ricordata gara di un calciatore fuori quota, cioè nato a far tempo dal 1.1.2000.
Avverso la precisata pronuncia della Corte Territoriale propone ricorso per revocazione la soc. Villacidrese Calcio, eccependo violazione del diritto di difesa in quanto, contrariamente all’accaduto nelle fasi e nei gradi precedenti, il reclamo proposto alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale non le era stato notificato e/o comunicato, risultando effettuato con raccomandata spedita ad indirizzo diverso da quello emergente dalle risultanze ufficiali ed utilizzato dalla ricorrente Tharros nei ricordati precedenti fasi e gradi: tale circostanza era accertata dall’odierna reclamante dopo la conclusione del procedimento d’appello conclusosi con l’impugnata statuizione.
Si è costituita nel come sopra instaurato giudizio la resistente soc. Tharros, evidenziando che l’indirizzo di via Di Vittorio n. 101, ove il reclamo era stato inviato, costituisce la sede legale della Villacidrese Calcio S.r.l. e che le memorie depositate da quest’ultima nelle precedenti fasi giudiziali erano redatte su carta intestata nella quale era espressamente dichiarata la ricordata sede di via Di Vittorio n. 101.
L’impugnazione veniva trattata nella seduta dell’intestata Corte del 10.5.2019 nella quale comparivano il Presidente del sodalizio, sig. Matteo Marrocu e l’avv. Filippo Parisi che illustrava il reclamo chiedendone l’accoglimento.
A parere del Collegio il ricorso è fondato e va accolto.
Risulta dagli atti del procedimento, e più esattamente dalla pagina personale registrata presso la L.N.D., che la sede della S.S. Villacidrese Calcio s.r.l. ai fini federali è sita in Villacidro, località Is Begas.
A tale indirizzo, pertanto, andava comunicato e/o notificato ogni atto giudiziale come in effetti è avvenuto per tutti i precedenti procedimenti, eccezion fatta per l’atto introduttivo del giudizio conclusosi con l’impugnata decisione, inviato all’indirizzo di via Di Vittorio n. 101, dove nessuno
riceveva la relativa raccomandata che, di conseguenza, veniva restituita al mittente, determinando la contumacia dell’intimata.
La resistente soc. Tharros, come innanzi ricordato, eccepisce che il reclamo di cui si discute da essa proposto alla Corte Federale Territoriale era stato inviato presso la sede sociale della Villacidrese per come individuata anche nella carta intestata della medesima società, ma tale risultanza appare irrilevante dal momento che gli atti del procedimento sportivo andavano indirizzati presso la sede federalmente risultante, non in diversa località ancorché avente sua specifica giustificazione.
La dedotta situazione fattuale, ripetesi emergente dagli atti, non lascia dubbi sulla mancata evocazione in giudizio della società nel procedimento oggi impugnato per revocazione, realizzando ipotesi riconducibile sotto la previsione dell’art. 39, lett. c), dal momento che “per fatto altrui” la Villacidrese Calcio non ha potuto partecipare e contraddire nel procedimento intentato nei suoi confronti: conseguentemente il ricorso va ritenuto ammissibile ed accolto con restituzione degli atti al giudice a quo il quale vorrà tener conto di quanto pronunciato con la presente decisione.
Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società SS Villacidrese Calcio Srl di Villacidro (CA), rimette gli atti alla Corte Sportiva D’Appello Territoriale per il nuovo esame di merito.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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