F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 104/CFA DEL 21/05/2019 MOTIVI CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. 081 III SEZ. DEL 21 MARZO 2019 RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD TRICESIMO PER REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3, SEGUITO GARA ASD TRICESIMO – ASD TARCENTINA DEL 12.1.2019 (Delibera della Corte Sportiva D’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli VG – Com. Uff. n. 82 del 5.2.2019)

RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD TRICESIMO PER REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3, SEGUITO GARA ASD TRICESIMO – ASD TARCENTINA DEL

12.1.2019 (Delibera della Corte Sportiva D’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli VG – Com. Uff. n. 82 del 5.2.2019)

La società ASD Tricesimo propone reclamo con il presente atto chiedendo la revisione ex art 39 CGS della delibera della Corte Sportiva D’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 82 del 5.2.2019 con la quale veniva affermata la perdita della gara con il punteggio di 0-3 del 12.1.2019 con ASD Tarcentina .

La società ASD Tarcentina, notiziata del reclamo proposto, versava nel procedimento una memoria in controdeduzione chiedendo pregiudizialmente l’inammissibilità del reclamo per revisione proposto dalla ASD Tricesimo.

In via preliminare è da rilevare come l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla ASD Tarcentina sia fondata e pertanto da accogliere

Il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. proposto dalla Società ASD Tricesimo deve essere dichiarato inammissibile in quanto non si fonda sulle ipotesi previste dal C.G.S. all’art. 39 comma 1 essendo fondato sulla riproposizione di fatti e documenti che avrebbero potuto essere versati nel procedimento dinnanzi la Corte Sportiva D’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia perché già conosciuti o conoscibili o che sono stati versati e valutati dalla medesima Corte.

In altre parole non vi è alcun fatto nuovo che possa supportare la tesi che l’evento impeditivo della celebrazione della gara (sistema elettrico dell’impianto di gara fuori uso) sia da ricondurre a evento dovuto a causa di forza maggiore, una ragione tale da escludere l’applicazione dell’art. 17 comma 1 del C.G.S., laddove si legge che “La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 …”

In conclusione dal combinato disposto dell’art1. 39 comma 1 cgs e art. 17 comma 1 cgs il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Tricesimo di Tricesimo (UD).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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