F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 104/CFA DEL 21/05/2019 MOTIVI CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. 081 III SEZ. DEL 21 MARZO 2019 RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD VDA CHARVENSOD AVVERSO LA SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 1 INFLITTA AL SIG. LATTANZI MASSIMO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 30 REGOLAMENTO LND E ALL’ART. 60 NOIF; AMMENDA DI € 100,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 4714/1161 PFI 17-18 MS/GR/PP DEL 14.11.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte VA – Com. Uff. n. 43 del 31.1.2019)

RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD VDA CHARVENSOD AVVERSO LA SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 1 INFLITTA AL SIG. LATTANZI MASSIMO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE  RAPPRESENTANTE  DELLA  SOCIETÀ  RECLAMANTE  PER  VIOLAZIONE  DELL’ART.  1  BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 30 REGOLAMENTO LND E ALL’ART. 60 NOIF; AMMENDA DI € 100,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO  DI  RESPONSABILITÀ  DIRETTA  AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA  4714/1161  PFI  17-18  MS/GR/PP  DEL 14.11.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte VA - Com. Uff. n. 43 del 31.1.2019)

La società ASD VDA Charvensod a mezzo del suo legale rappresentante sig. Mauro Poletti ed il Sig. Massimo Lattanzi impugnano con il presente ricorso la Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte di cui al Com. Uff. n. 43 del 31.1.2019, con la quale veniva inflitta la sanzione dell’inibizione per mesi 1 al sig. lattanzi massimo, all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società reclamante per violazione dell’art. 1 bis, comma 1 c.g.s., in relazione all’art. 30 regolamento LND e all’art. 60 NOIF e l’ammenda di € 100,00 inflitta alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 C.G.S. a seguito del deferimento del procuratore federale di cui alla nota 4714/1161 pfi 17-18 ms/gr/pp del 14.11.2018.

Ai fini della decisione appare utile richiamare i fatti salienti che hanno determinato prima il deferimento e poi delibera di condanna dei ricorrenti.

La Procura Federale, con atto del 14.11.2018 deferiva al giudizio del tribunale federale il sig. Lattanzi Massimo nella sua qualità di Presidente della società ASD VDA Charvensod e la società ASD VDA Charvensod per aver richiesto al CR Piemonte e Valle d’Aosta sulla base di documentazione fotografica, non conforme, il rinvio della gara ASD VDA Charvensod - GSD Lascaris prevista per il giorno 21.1.2018 alle ore 14.30 valevole per il Campionato di Promozione Girone B per impraticabilità del campo di gioco  causa neve  nonostante lo stesso fosse agibile essendosi disputato, in pari data e nel medesimo campo alle ore 11 ASD VDA Charvensod - Volpiano valevole per il campionato giovanissimi.

I ricorrenti impugnano la delibera con diversi motivi di impugnativa quali la nullità o inesistenza della decisione – difetto di corrispondenza tra accusa e pronuncia – difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato – i fatti come si sono svolti nella realtà – inesistenza di qualsivoglia condotta tale da violare il Codice di Giustizia Sportiva.

Ora i motivi sopra esposti non appaiono degni di accoglimento perché, garantito il contradditorio sui punti in contestazione, è di tutta evidenza come il comportamento assunto dalla presidente Lattanzi e quindi dalla Società ASD VDA Charvensod appaiono contraddetti per tabulas dalle fotografie e video nonché dichiarazioni versate nel procedimento che declinano condotte riconducibili alle fattispecie di cui all’art. 1 bis, comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 30 regolamento LND e all’art. 60 NOIF e a titolo di responsabilità diretta la violazione dell’art. 4, comma 1 C.G.S..

Per  questi  motivi  la  C.F.A.,  respinge  il  ricorso  come  sopra  proposto  dalla  società  ASD  VDA Charvensod di Charvensod (AO).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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