F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 104/CFA DEL 21/05/2019 MOTIVI CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. 081 III SEZ. DEL 21 MARZO 2019 RICORSO DELLA SOCIETA’ US FOLGORE CARATESE ASD AVVERSO LA SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL SIG. CRISCITIELLO MICHELE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 2 NOIF; AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 4697/31 PF 18-19 GP/AA/MG DEL 14.11.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 46/TFN del 21.2.2019)

RICORSO DELLA SOCIETA’ US FOLGORE CARATESE ASD AVVERSO LA SANZIONI: INIBIZIONE  PER  MESI  2  INFLITTA  AL  SIG.  CRISCITIELLO  MICHELE,  ALL’EPOCA   DEI   FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 2 NOIF; AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S; SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA  4697/31  PF  18-19  GP/AA/MG  DEL 14.11.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 46/TFN del 21.2.2019)

Nel corso di indagini aventi ad oggetto altra posizione, la Procura Federale accertava il mancato deposito dell’accordo economico fra l’A.S.D. Folgore Caratese, odierna ricorrente, ed il calciatore Daniel Ferreira, conseguentemente, con atto 14.11.2018, deferiva innanzi il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare il dott. Michele Criscitiello “all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società U.S. Folgore Caratese a.s.d., per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione  dell’art. 94 ter, comma 2 delle NOIF, per non aver depositato l’accordo economico sottoscritto con il calciatore Ferreira Daniel, per la s.s. 2017/2018, entro il termine previsto dalla normativa federale” e la società U.S. Folgore Caratese A.S.D. “per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del C.G.S. per il comportamento posto in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante”.

Una prima udienza, celebratasi il 31.1.2019, veniva rinviata, su istanza del difensore dei deferiti, al 14.2.2019, nella quale il primo Giudice, accogliendo il deferimento, infliggeva agli odierni appellanti le sanzioni appresso ricordate. Va ulteriormente precisato in fatto che nel corso della ricordata udienza del 31.1.2019, la Procura Federale, sull’opposizione dell’altra parte, depositava il modulo AS 400 dal quale risulta il tesseramento, e la relativa data, del calciatore Ferreira; tale documento  veniva  inoltre  acquisito d’ufficio dal Collegio di prime cure, come risulta dalla motivazione del gravato provvedimento. Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 46 del 21.2.2019, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, ritenendo fondata la sollevata contestazione, comminava a carico del  dott. Michele Criscitiello l’inibizione di mesi 2 (due) ed a carico dell’U.S. Folgore Caratese A.S.D. l’ammenda di € 600,00 (seicento/00).

Avverso tale statuizione hanno proposto tempestiva e rituale impugnazione entrambe le parti sanzionate deducendo tre motivi di gravame, tutti diffusamente argomentati nell’atto introduttivo del grado.

La discussione del ricorso veniva fissata dalla Corte per la seduta del 21.3.2019, nella quale compariva soltanto l’avv. Liberati quale rappresentante della Procura Federale, nessuno per gli appellanti.

A parere del Collegio il reclamo è solo parzialmente fondato, trovando accoglimento unicamente il motivo concernente la riduzione delle sanzioni.

Con una prima doglianza i ricorrenti lamentano l’erronea valutazione del materiale probatorio, eccependo che tale materiale non comprenderebbe il modulo AS 400 in quanto la sua acquisizione sarebbe illegittima perché non confluito nelle prove raccolte dalla Procura nel corso delle indagini, poi prodotte in giudizio, nonché a motivo che il Tribunale non avrebbe potuto acquisirlo d’ufficio.

Conseguentemente, a parere degli appellanti, il documento in discorso non poteva venir considerato dal primo  Giudice, con l’ulteriore corollario  che la residua documentazione  era manifestamente inidonea ad accogliere il proposto deferimento.

La doglianza non coglie nel segno.

L’art. 38, comma 3, del C.G.S. prevede che innanzi la Corte Federale d’Appello “possono prodursi nuovi documenti, purché comunicati, unitamente ai motivi di reclamo, alla controparte”; tale disposizione disciplina la (nuova) produzione documentale solo nei confronti di una delle parti del processo, quella proponente il reclamo, deve peraltro ritenersi che identica facoltà vada riconosciuta – ed attribuita – anche alla parte reclamata.

Orbene, se la facoltà di produrre nuovi documenti è attribuita a tutte le parti del procedimento di secondo grado, non può dubitarsi che il medesimo potere sia riconosciuto alle stesse nel corso del giudizio di prime cure, rendendo legittima l’acquisizione intervenuta ad istanza della Procura Federale il 31.1.2019, tenuto altresì conto che i deferiti, stante le modalità della produzione, ne avevano necessariamente avuto piena comunicazione e che, in virtù del chiesto ed ottenuto rinvio, avrebbero potuto ampiamente esaminare e dedurre in ordine al documento di che trattasi.

La dedotta considerazione rende infondata l’avversa censura secondo la quale la  narrata vicenda avrebbe sottratto alla parte deferita qualsiasi garanzia di difesa.

Non solo, a parere  della  Corte,  la  produzione  in  discorso è  da  ritenersi  processualmente corretta, ma deve rilevarsi che l’acquisizione d’ufficio operata dal Tribunale Federale non è stata oggetto d’impugnativa, tanto più motivata, da parte degli odierni reclamanti, rendendo legittima l’acquisizione del modulo AS 400 anche sotto tale profilo.

Infine, il tesseramento del Ferreira per la società reclamante è circostanza pacifica ed incontestata, rendendo fondato il deferimento per mancato deposito del relativo accordo economico.

Sulla base dei proposti elementi di giudizio il primo motivo di gravame si rivela infondato.

Con un secondo motivo, per la verità piuttosto confuso, i ricorrenti eccepiscono sostanzialmente che nei confronti della Folgore Caratese non sarebbe decorso alcun termine per il deposito dell’accordo economico con il calciatore Ferreira, e ciò in quanto, difettando documentazione attestante il tesseramento dell’atleta, sarebbe impossibile accertare e pronunciare la mancata acquisizione dell’accordo stesso.

La doglianza evidentemente si salda, o meglio si appoggia, al rilievo preliminare, secondo il quale il documento attestante la certificazione del tesseramento non potrebbe trovare ingresso negli atti processuali.

Contrariamente a tale prospettazione, la Corte ha già ritenuto processualmente legittima l’acquisizione del modulo AS 400 dal quale inequivocamente risulta che il calciatore Daniel Ferreira è stato tesserato per l’A.S.D. Folgore Caratese in data 7.2.2019, sicché il mancato deposito dell’accordo economico produce gli effetti propri dell’omissione, costituiti dalla relativa sanzione.

Si mostra viceversa fondata la doglianza concernente la mancata applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 16 C.G.S..

In effetti, eccezion fatta per il Daniel Ferreira, gli accordi economici relativi a tutti gli altri calciatori della Folgore Caratese risultano regolarmente depositati, sicché la violazione disciplinare contestata, costituendo unica condotta illecita, per di più relativa ad una particolare situazione e ad un ridotto periodo di tesseramento, appare meritevole di applicazione delle circostanze attenuanti.

Ritiene conseguentemente la Corte, anche in base a precedenti statuizioni, di ridurre l’inibizione del dott. Michele Criscitello e l’ammenda a carico dell’U.S. Folgore Caratese nella misura risultante in dispositivo.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società US Folgore Caratese ASD di Carate Brianza (MB), riduce la sanzione dell’inibizione al presofferto per il sig. Criscitiello Michele e l’ammenda a € 300,00 per la società US Folgore Caratese ASD.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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