F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 104/CFA DEL 21/05/2019 MOTIVI CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. 081 III SEZ. DEL 21 MARZO 2019 RICORSO DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA SILANUS PER REVOCAZIONE E/O REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LA RIPETIZIONE DELLA GARA ASD MACOMER – POLISPORTIVA SILANUS DEL 3.2.2019 (Delibera della Corte Sportiva D’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 36 del 21.2.2019)
RICORSO DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA SILANUS PER REVOCAZIONE E/O REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LA RIPETIZIONE DELLA GARA ASD MACOMER – POLISPORTIVA SILANUS DEL 3.2.2019 (Delibera della Corte Sportiva D’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 36 del 21.2.2019)
Il 3.2.2019, alle ore 19:00, doveva disputarsi in Macomer, campo sportivo Sertinu, la gara Macomer- Silanus del Campionato di seconda categoria del Comitato Regionale Sardegna.
La partita non poteva aver luogo per mancato funzionamento dell’impianto d’illuminazione del terreno di gioco, conseguentemente il Giudice Sportivo, ai sensi dell’art. 60 NOIF e della Regola 1 Regolamento del Gioco del Calcio (sub paragrafo Terreno di gioco), riteneva la società ospitante oggettivamente responsabile della dedotta irregolarità e, conseguentemente, deliberava d’irrogare a carico della soc. Macomer la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore della soc. Silanus.
Tale statuizione veniva impugnata dall’A.S.D. Macomer innanzi la competente Corte Sportiva d’Appello Territoriale che, condividendo le prospettazioni difensive della reclamante, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 36 del 21.2.2019, riteneva che la mancata disputa dell’incontro dovesse considerarsi “evento fortuito ed imprevedibile”, determinato dalle pessime situazioni climatiche, in particolare dalla pioggia caduta in quantità assolutamente abnorme, con la conseguenza di escludere alcuna ipotesi di responsabilità della società ospitante.
La Corte Territoriale deliberava, pertanto, di revocare la sanzione della perdita della gara, disponendone la ripetizione a data da destinarsi a cura del Comitato Regionale.
La detta decisione viene oggi impugnata dalla Polisportiva Silanus con ricorso 4.3.2019, deducendo violazione del diritto di difesa in quanto la gravata pronuncia era stata resa in base a documento irritualmente acquisito in atti dalla soc. Macomer, nonché per errata valutazione di tale prova, sconosciuta ad essa ricorrente.
Il reclamo veniva discusso innanzi la Corte Federale d’Appello, Sezione Terza, nella seduta del 21.3.2019 nella quale nessuno compariva per le parti in causa.
Preliminarmente il Giudicante osserva che la proposta impugnazione, non qualificata dalla soc. Silanus, deve necessariamente venir considerata ricorso per revocazione ex art 39 C.G.S., in quanto la denunciata omissione concernente la produzione e l’esame del documento costituito da perizia tecnica favorevole all’odierna resistente, deve ricondursi sotto la previsione dell’omesso esame di un fatto decisivo (art. 39, comma 1, lett. d).
Sulla base della richiamata qualificazione va dichiarata inammissibile la doglianza avanzata in relazione all’errata valutazione delle prove, appunto perché l’ordinamento non prevede, e tantomeno disciplina, un terzo grado di giudizio nel procedimento contenzioso sportivo.
Occorre, dunque, considerare unicamente la censura con la quale la ricorrente lamenta che la decisione gravata sia stata assunta in virtù del valore probatorio di un documento non acquisito in atti, o comunque non ritualmente depositato nel corso del giudizio.
In effetti la statuizione impugnata si riferisce ad una Relazione tecnica presente nel fascicolo, ma mai prodotta nel rispetto delle vigenti disposizioni procedimentali, resa da tale Centroluce s.a.s., attestante la causa del guasto – da attribuirsi ad imprevedibili fattori climatici - e l’impegno profuso dalla società ospitante nel tentativo, non riuscito, di risolvere l’inconveniente.
La presenza del documento nell’incarto processuale è indiscutibile, così come non può essere dubitato che nessuna risultanza processuale dia atto della sua acquisizione: sulla base di tale rilievo il ricorso merita accoglimento.
È ben vero che l’impugnata pronuncia non è stata rassegnata soltanto in relazione al contestato documento, ma, come letteralmente motiva il giudice di seconde cure, sulla base “dei documenti (plurale) in atti e del referto arbitrale”, con particolare riferimento a quest’ultimo che attesta l’impraticabilità del campo anche a causa “delle forti precipitazioni”.
È peraltro altrettanto vero che la decisione è stata emessa dal Collegio giudicante considerando una prova documentale sconosciuta ad una delle parti del processo: questa rilevanza induce il Collegio a rimettere parti e causa innanzi al giudice a quo al fine di consentire più ordinato svolgimento del contraddittorio.
Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Polisportiva Silanus di Silanus (NU), annulla la decisione impugnata, rimette gli atti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna per violazione del diritto alla difesa e ordina il nuovo esame di merito.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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