F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 104/CFA DEL 21/05/2019 MOTIVI CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. 081 III SEZ. DEL 21 MARZO 2019 RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD DSS CASALE AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER GIORNATE 6 INFLITTA AL CALC. IANNELLI MICHELANGELO ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 2 C.G.S., 39 E 43 NOIF; INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL SIG. FONTANA CIPRIANO ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 2 C.G.S., 39 E 43 COMMI 1 E 6 NOIF, NONCHÉ ARTT. 45 E 61, COMMI 1 E 5 NOIF; INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. MARINIELLO ANTONIO ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 2 C.G.S., 39 E 43 COMMI 1 E 6 NOIF, NONCHÉ ARTT. 45 E 61, COMMI 1 E 5 NOIF; INIBIZIONE PER MESI 1 INFLITTA AL SIG. MARINIELLO PASQUALE ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 2 C.G.S., 39 E 43 COMMI 1 E 6 NOIF, NONCHÉ ARTT. 45 E 61, COMMI 1 E 5 NOIF; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA E AMMENDA DI € 300,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 4562/22 PFI 18-19 MS/CS/GT DEL 12.11.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 94 del 21.2.2019)

RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD DSS CASALE AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER GIORNATE 6 INFLITTA AL CALC. IANNELLI MICHELANGELO ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 2 C.G.S., 39 E 43 NOIF; INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL SIG. FONTANA CIPRIANO ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5  C.G.S.,  IN  RELAZIONE  AGLI  ARTT.  10,  COMMA  2  C.G.S.,  39  E  43  COMMI  1  E  6  NOIF,  NONCHÉ ARTT. 45 E 61, COMMI 1 E 5 NOIF; INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. MARINIELLO ANTONIO ALL’EPOCA DEI  FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 2 C.G.S., 39 E 43 COMMI 1 E 6 NOIF, NONCHÉ ARTT. 45 E 61, COMMI 1 E 5 NOIF; INIBIZIONE PER MESI 1 INFLITTA AL SIG.  MARINIELLO  PASQUALE  ALL’EPOCA  DEI  FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 2 C.G.S., 39 E 43 COMMI 1 E 6 NOIF, NONCHÉ ARTT. 45 E 61, COMMI 1 E 5 NOIF; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA E AMMENDA DI € 300,00 INFLITTE  ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI  SENSI DELL’ART.  4, COMMI 1 E 2 C.G.S.; SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA  4562/22  PFI  18-19  MS/CS/GT  DEL 12.11.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 94 del 21.2.2019)

L’A.S.D. D.S.S. Casale ha proposto reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale della Campania di cui al Com. Uff. C.R. Campania n. 94 del 21.2.2019 con la quale veniva inflitta alla Società A.S.D. D.S.S. Casale la sanzione della penalizzazione di punti 6 in classifica, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, oltre all’ammenda di € 300,00, per violazione dell’art. 1 bis comma 1 e 10 C.G.S. per aver utilizzato, nel corso di 18 gare valevoli per la Stagione Sportiva 2017/2018 del Campionato Regionale di 1^ Categoria (quando aveva la denominazione di A.S.D. Albanova Calcio), il calciatore Iannelli Michelangelo senza averne titolo, in quanto non tesserato; per tale fattispecie venivano altresì sanzionati il medesimo calciatore Iannelli Michelangelo con sei giornate di squalifica, il dirigente Fontana Cipriano con mesi quattro di inibizione, il dirigente Mariniello Antonio con mesi tre di inibizione ed il dirigente Mariniello Antonio con mesi uno di inibizione.

L’appellante Società si sofferma nel gravame in particolare sulle irregolarità procedurali del procedimento sanzionatorio, sull’omessa e contraddittoria motivazione della decisione di primo grado nonché sull’eccesiva quantificazione della sanzione e sulla disparità di trattamento con altri  casi analoghi e chiede l’annullamento delle sanzioni irrogata e, in subordine, la riduzione delle stesse.

Alla riunione di questa Corte Federale d’Appello del 21 marzo 2019, l’appello è trattenuto in decisione.

Rileva la Corte che quanto sostenuto nell’appello sia meritevole di attenzione e parzialmente accoglibile.

Va rilevato, infatti, che non trova evidenza documentale in atti la partecipazione del calciatore non tesserato ad altre 17 partite oltre quella con la società Cellole Calcio ASD, disputata il 28.1.2018, per la quale il Giudice Sportivo Territoriale aveva inviato gli atti alla Procura Federale per il deferimento, non potendo procedere direttamente. La partecipazione agli altri 17 incontri, in assenza del tesseramento, avrebbe dovuto formare oggetto, previa adeguata istruttoria e relativi riscontri probatori, di un deferimento autonomo rispetto a quello derivante dalla trasmissione degli atti da parte del Giudice Sportivo Territoriale in relazione alla sopra indicata partita del 28.1.2018, cui pertanto esclusivamente occorre far riferimento e per la quale il Giudice Sportivo Territoriale ha già irrogato la sanzione dello 0-3 nonché € 150,00 di ammenda alla Società e la sanzione della inibizione fino al 5.4.2018 al dirigente accompagnatore Mariniello Antonio.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società ASD DSS Casale di Casal di Principe (CE) così dispone:

- Calc. Iannelli Michelangelo riduce la sanzione della squalifica al presofferto;

- Sigg.ri Fontana Cipriano, Mariniello Antonio, Mariniello Pasquale e società ASD DSS Casale annulla le sanzioni inflitte.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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