F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 111/CFA DEL 12/06/2019 con riferimento al C.U. N. 061/CFA – del 19 Dicembre 2018 RICHIESTA DI RIABILITAZIONE DEL SIG. D’ASTA SALVATORE EX ART. 26 C.G.S. Con istanza in data 14.11.2018, il signor Salvatore D’Asta, premesso che: a) con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 244 del 18.2.2009, il Giudice Sportivo della L.N.D. – Comitato Regionale Sicilia lo aveva squalificato per il periodo di 5 anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi categoria della F.I.G.C., per aver colpito l’arbitro con un violentissimo pugno alla nuca che gli provocava caduta in terra, prolungata nausea, intenso mal di testa e stordimento; b) dal citato illecito sportivo non aveva tratto alcun beneficio economico; c) aveva mantenuto una condotta irreprensibile sotto i profili civile, penale e sportivo né era stato sottoposto a misure di prevenzione; in tal senso produceva autocertificazione; d) era presumibile che l’illecito sportivo non si potesse più ripetere; in tal senso, dichiarava di svolgere attività di volontariato in favore di bambini disabili e funzioni di consigliere di quartiere; chiedeva di essere riabilitato ai sensi dell’art. 26, commi 3 e 4 C.G.S..

RICHIESTA DI RIABILITAZIONE DEL SIG. D’ASTA SALVATORE EX ART. 26 C.G.S.

Con istanza in data 14.11.2018, il signor Salvatore D’Asta, premesso che:

a) con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 244 del 18.2.2009, il Giudice Sportivo della L.N.D. – Comitato Regionale Sicilia lo aveva squalificato per il periodo di 5 anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi categoria della F.I.G.C., per aver colpito l’arbitro con un violentissimo pugno alla nuca che gli provocava caduta in terra, prolungata nausea, intenso mal di testa e stordimento;

b) dal citato illecito sportivo non aveva tratto alcun beneficio economico;

c) aveva mantenuto una condotta irreprensibile sotto i profili civile, penale e sportivo né era stato sottoposto a misure di prevenzione; in tal senso produceva autocertificazione;

d) era presumibile che l’illecito sportivo non si potesse più ripetere; in tal senso, dichiarava di svolgere attività di volontariato in favore di bambini disabili e funzioni di consigliere di quartiere;

chiedeva di essere riabilitato ai sensi dell’art. 26, commi 3 e 4 C.G.S..

Nel corso della riunione del 19 dicembre 2018, il rappresentante della Procura rilevava l’assenza di prova circa la sussistenza del requisito di cui alla lettera c) del comma 3 dell’art. 26 C.G.S. (sussistenza di condizioni tali da far presumere la non reiterazione dell’illecito) non potendo in tal senso ritenersi idonee le mere dichiarazioni dell’istante.

L’istanza merita accoglimento.

Ai sensi dell’art. 26, commi 3 e 4 C.G.S., il soggetto che sia stato inibito o squalificato per un periodo complessivamente superiore ad un anno, può chiedere, trascorsi 3 anni  dal  termine  del periodo di inibizione o squalifica, di essere riabilitato purché:

a) non abbia tratto vantaggio economico diretto o indiretto dalla condotta sanzionata;

b) abbia successivamente avuto una condotta irreprensibile;

c) sia presumibile che non possa reiterare la medesima condotta.

Nel caso di specie, il presupposto di cui alla lettera b) è documentato e non contestato dal rappresentante della Procura.

Con riferimento alla circostanza di cui alla lettera c), correttamente il rappresentante della Procura ha evidenziato che la prova della sussistenza del presupposto non può essere tratta dalle mere dichiarazioni del medesimo istante; tali dichiarazioni, tutt’al più, rivestono la natura di meri argomenti ad colorandum della fattispecie.

Ciò nonostante, non è inibito a questo Collegio la facoltà di desumere aliunde gli elementi che facciano ritenere sussistente il presupposto di cui alla citata lettera c). In particolare, deve evidenziarsi che l’illecito per il quale l’istante è stato all’epoca sanzionato si caratterizza quale illecito d’impeto, causato anche dalle particolari circostanze in cui l’episodio è maturato (all’esito di una rissa tra calciatori che l’arbitro era corso a sedare). La natura violenta dell’illecito, dunque, se da un lato ne acuisce la gravità e giustifica l’inflitta sanzione, dall’altro ne sminuisce il pericolo di reiterazione attesa la limitatissima probabilità che si possano ripresentare le medesime circostanze nelle quali è maturata la condotta così sanzionata. Conseguentemente, dall’esame delle complessiva fattispecie appare presumibile escludere il pericolo di reiterazione dell’illecito.

Per quanto attiene al presupposto sub a), occorre evidenziare che, nel caso di specie, non vi è prova che l’istante abbia tratto vantaggi economici (diretti o indiretti) dalla condotta sanzionata.

Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento della richiesta come sopra proposta dal sig. D’Asta Salvatore concede la riabilitazione.

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