F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 113/CFA DEL 12/06/2019 con riferimento al C.U. N. 092/CFA – del 18 Aprile 2019 RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD JUST MOLA PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LA REVOCA DELLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 6 IN FAVORE DELLA RECLAMANTE E LA CONFERMA DEL RISULTATO CONSEGUITO SUL CAMPO DI 8 – 2 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ POL. FIVE BITONTO SEGUITO GARA POL. FIVE BITONTO – ASD JUST MOLA DEL 29.9.2018 (Delibera della Corte Sportiva D’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 29 del 15.11.2018)

RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD JUST MOLA PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LA REVOCA DELLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 6 IN FAVORE DELLA RECLAMANTE E LA CONFERMA DEL RISULTATO CONSEGUITO SUL CAMPO DI 8 – 2 IN FAVORE DELLA  SOCIETÀ  POL.  FIVE  BITONTO  SEGUITO  GARA  POL.  FIVE  BITONTO  –  ASD  JUST  MOLA  DEL 29.9.2018 (Delibera della Corte Sportiva D’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 29 del 15.11.2018)

Il ricorso, che fa seguito alla delibera della Corte Sportiva d’Appello Territoriale c/o il Comitato Regionale Puglia, è diretto alla revisione ai sensi dell’art. 39 C.G.S. della suddetta decisione della Corte Sportiva d’Appello del 15.11.2018, correlata a quella di prima istanza del Giudice Sportivo, e adduce una serie di vizi procedurali commessi dagli Organi di Giustizia Sportiva.

In data 21.3.2019 è pervenuta comunicazione della Società reclamante, datata 11.3.2019, con cui si dichiara di ritirare il ricorso per revocazione. La dichiarazione di ritiro del ricorso è sottoscritta dal Presidente della Società reclamante.

Questa Corte Federale d’Appello, nel prendere atto della dichiarazione della Società reclamante di ritirare il ricorso per revocazione, dichiara  l’estinzione  del  presente giudizio per revocazione e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.F.A., preso atto della rinuncia dichiara estinto il procedimento.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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