F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 113/CFA DEL 12/06/2019 con riferimento al C.U. N. 092/CFA – del 18 Aprile 2019 RICORSO DEL SIG. ABBATUCCOLO MARIO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ USD RIVAROLESE 1919) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 6512/281 PFI 18-19 MS/GR/GT DEL 28.12.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 52 del 14.3.2019) RICORSO DELLA SOCIETA’ USD RIVAROLESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 6512/281 PFI 18-19 MS/GR/GT DEL 28.12.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 52 del 14.3.2019)

 

RICORSO DEL SIG. ABBATUCCOLO MARIO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE E LEGALE RAPPRESENTANTE  P.T.  DELLA  SOCIETÀ  USD  RIVAROLESE  1919)  AVVERSO  LA   SANZIONE DELL’INIBIZIONE  PER  MESI  2  INFLITTA  AL  RECLAMANTE  PER  VIOLAZIONE  DELL’ART.  1  BIS,  COMMA  1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 6512/281 PFI 18-19 MS/GR/GT DEL

28.12.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 52 del 14.3.2019)

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ USD RIVAROLESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI  € 300,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA  6512/281  PFI  18-19  MS/GR/GT  DEL  28.12.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 52 del 14.3.2019)

Il reclamo, che fa seguito al giudizio avanti al Tribunale Federale Territoriale della Liguria su deferimento da parte del Procuratore Federale in data 28.12.2018, è diretto alla riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale della Liguria del 14.3.2019, che aveva condannato il Sig. Abbatuccolo Mario alla sanzione dell’inibizione per mesi due e la USD Rivarolese 1919 alla sanzione dell’ammenda di € 300,00. I suddetti erano stati deferiti con nota del 28.12.2018, il primo per violazione dell’art. 1-bis, comma 1, C.G.S. per avere pubblicato nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della USD Rivarolese 1919 sul sito internet www.dilettantissimo.it dopo la pronuncia del CFA copia di un documento facente parte del fascicolo trasmesso al CFA a seguito di reclamo proposto dalla ASD Val di Vara 5 Terre (Eccellenza) del 3.12.2017, conclusosi con accoglimento (Com. Uff. n. 131/CFA del 21.6.2018), la seconda per violazione dell’art. 4, comma 1, CGS a titolo di responsabilità diretta per la condotta posta in essere dal suo Presidente e legale rappresentante Sig. Abbatuccolo Mario. In particolare, nel ricorso si eccepiscono preliminarmente due circostanze di fatto: la prima, relativa alla non riconoscibilità del contenuto del documento in questione, che la stessa Procura Federale avrebbe dichiarato non riconoscibile “per insufficiente risoluzione dei caratteri”; la seconda, relativa alla materiale impossibilità per il Sig. Mario Abbatuccolo “di pubblicare contenuti sul sito www.dilettantissimo.it”, in quanto il reclamante non sarebbe in alcun modo responsabile dei contenuti pubblicati dal sito internet. Nel merito, i due reclamanti adducono in primo luogo la mancanza di qualunque supporto probatorio “a sostegno dell’azione disciplinare intrapresa” dalla Procura Federale; in secondo luogo, i reclamanti contestano il carattere riservato del documento sicché non vi sarebbe stata alcuna violazione dell’art. 1-bis CGS. Il ricorso si conclude con la richiesta di riforma della decisione impugnata con conseguente annullamento e/o revoca delle sanzioni disciplinari comminate dal giudice di primo grado, non sussistendo alcuna responsabilità a carico dei reclamanti.

Osserva questa Corte Federale d’Appello che i due reclami, presentati entrambi tempestivamente, devono essere preventivamente riuniti per essere decisi unitariamente. Nel merito, i due reclami sono destituiti di fondamento essendo pacifica la responsabilità del Sig. Abbatuccolo Mario e della USD Rivarolese 1919. Infatti, è lo stesso Sig. Abbatuccolo che afferma nella dichiarazione, poi pubblicata su internet, di allegare il documento che avrebbe dovuto rimanere riservato. Appare, quindi, palese la violazione dell’art. 1-bis, comma 1, CGS, da parte del reclamante con conseguente responsabilità della USD Rivarolese 1919 che risponde direttamente del suo operato stante la qualifica di Presidente e legale rappresentante della suddetta Società rivestita dal Sig. Abbatuccolo all’epoca dei fatti. Oltretutto, in sede di dichiarazione rilasciata alla Procura Federale in data 31.10.2018, il reclamante ha tenuto un comportamento in un certo senso ambiguo dichiarando di non ricordare se avesse a suo tempo inviato o no il documento poi risultato allegato alla dichiarazione pubblicata il 22.6.2018 sul sito www.dilettantissimo.it. In secondo luogo, il Sig. Abbatuccolo tenta di giustificarsi dichiarando che il documento pubblicato non doveva essere considerato riservato perché la sentenza era stata già pubblicata: questo assunto è privo di qualsiasi fondamento perché qui si tratta della divulgazione di un atto processuale che doveva rimanere interno al fascicolo di ufficio. In conclusione, da nessun punto di vista la decisione di primo grado merita censure e, pertanto, deve essere confermata integralmente con conseguente rigetto del reclamo. Trattandosi di rigetto, entrambe le tasse reclamo devono essere incamerate.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 4 e 5 come rispettivamente proposti dal sig. Abbatuccolo Mario e dalla società USD Rivarolese 1919 di Genova (GE) li respinge.

Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

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