F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 113/CFA DEL 12/06/2019 con riferimento al C.U. N. 092/CFA – del 18 Aprile 2019 RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO LA REIEZIONE DEL RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ASD GIOVANILE CENTALLO 2006 SEGUITO GARA ASD MIRAFIORI – ASD GIOVANILE CENTALLO 2006 DEL 15.12.2018 – CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE – GIRONE C (Delibera della Corte Sportiva D’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte V.A. – Com. Uff. n. 43 del 31.1.2019)

 

RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO LA REIEZIONE DEL RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ASD GIOVANILE CENTALLO 2006 SEGUITO GARA ASD MIRAFIORI – ASD GIOVANILE CENTALLO 2006 DEL 15.12.2018 – CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE – GIRONE C (Delibera della Corte Sportiva D’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte V.A. – Com. Uff. n. 43 del 31.1.2019)

Il Presidente Federale, con atto del 29.3.2019, previa segnalazione del 4.2.2019 da parte del Presidente del Comitato Regionale Piemonte – Valle d’Aosta, ha proposto ricorso ex art. 37, comma 1, lett. c), C.G.S. avverso la decisione assunta dalla Corte  Sportiva  d’Appello  Territoriale  presso  il Comitato Regionale Piemonte – Valle d’Aosta resa pubblica con il Com. Uff. n. 43 del 31.1.2019, con la quale l’organo di secondo grado ha respinto l’appello avverso  la  decisione  assunta  dal  Giudice Sportivo Territoriale presso il suddetto Comitato resa pubblica con il Com. Uff. n. 41 del 17.1.2019, di rigetto del reclamo proposto dalla ASD Giovanile Centallo richiedente la non omologazione del risultato della gara con la ASD Mirafiori del 15.12.2018 per il Campionato Under 16 Regionale, Girone C, per essere stato il reclamo stesso preannunciato oltre i termini stabiliti dalla normativa federale.

Il ricorso presentato dal Presidente Federale si  fonda  sul  fatto  che  le  decisioni  qui  avversate sono basate sull’applicazione al reclamo in epigrafe della disposizione di cui all’art. 29, comma 4, lett. b), del C.G.S., per la quale il reclamo “deve essere preannunciato entro le ore 24.00 del  giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce”, e non della disposizione di cui all’art. 46, comma 1, per la quale i “ricorsi avverso la regolarità dello svolgimento delle gare previsti dall'art. 29, commi 2 e 3, devono essere preannunciati con le modalità di cui all’art. 38, al Giudice sportivo entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara  alla  quale  si  riferiscono”,  disposizione  quest’ultima invece specificamente rilevante nella controversia de qua in quanto inserita nel Titolo VII  recante  la disciplina sportiva in ambito regionale della LND e del  settore per l’attività giovanile e scolastica. Con la conclusione per cui essendo stato il reclamo preannunciato lunedì 17 dicembre 2018, vale a dire il primo giorno feriale successivo a quello della gara, il preannuncio di reclamo sarebbe  stato tempestivamente presentato.

La Corte ritiene che il ricorso sia fondato. La piana lettura della testualità delle due disposizioni citate rende infatti evidente la diversità del loro contenuto precettivo, in un quadro normativo nel quale è la seconda di esse – cioè l’art. 46 – a dover trovare nella fattispecie applicazione, in quanto norma speciale volta a regolare con prescrizione ad hoc la materia, quindi prevalente su quella generale di cui all’art. 28, e ragionevolmente intesa a rendere più agevole il diritto al ricorso anche nei riguardi di realtà organizzative meno strutturate come quelle aderenti alla LND.

Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale e annulla la decisione impugnata, rimettendo gli atti al Giudice Sportivo c/o il Comitato Regionale Piemonte per il nuovo esame di merito.

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