F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 68CFA DEL 24/01/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. 031 III SEZ. DEL 14.09 2018 RICORSO DELLA SOCIETA’ AS NEREO ROCCO AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 8 INFLITTA AL SIG. MARASCO GIUSEPPE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2, C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, 39 NOIF E 43, COMMI 1 E 6 NOIF; AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMI 1 E 2 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10416/467 PFI 17-18/CS/AM DEL 18.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 119/TFT del 14.6.2018)
RICORSO DELLA SOCIETA’ AS NEREO ROCCO AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 8 INFLITTA AL SIG. MARASCO GIUSEPPE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2, C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, 39 NOIF E 43, COMMI 1 E 6 NOIF; AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMI 1 E 2 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10416/467 PFI 17-18/CS/AM DEL 18.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 119/TFT del 14.6.2018)
Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 19 del 14.6.2018, irrogava alla A.S. Nereo Rocco l’ammenda di €. 800,00 ed al Presidente del sodalizio, sig. Giuseppe Marasco, la sanzione di mesi otto d’inibizione.
A fondamento di tale pronuncia si poneva il fatto che l’Associazione aveva schierato in campo, per ben sei gare del campionato esordienti Stagione Sportiva 2014/2015, il calciatore Luigi Alfano, minore degli anni quattordici, malgrado non fosse tesserato e pertanto non fosse stato sottoposto ad accertamenti medici ai fini dell’idoneità sportiva, mancando altresì di specifica copertura assicurativa.
Avverso la detta pronuncia hanno proposto tempestivo reclamo entrambe le parti soccombenti sollecitando:
a) declaratoria d’improcedibilità conseguente al superamento dei termini di cui all’art. 32 quinquies ed all’art. 34 bis C.G.S.;
b) estinzione del procedimento per violazione dei termini di cui all’art. 25, comma 1, lett. a, stesso codice;
c) accoglimento nel merito del reclamo per inesistenza di condotta sanzionabile;
d) in via strettamente subordinata congrua riduzione delle sanzioni irrogate.
Il ricorso veniva chiamato innanzi la Corte per la seduta del 14.9.2018 nella quale comparivano il difensore delle parti reclamanti che concludeva per l’accoglimento dell’appello ed il rappresentate della Procura che ne chiedeva il rigetto.
A parere della Corte il reclamo, alla luce delle vigenti disposizioni regolamentari, non può essere accolto e va pertanto disatteso.
Con il primo motivo di gravame gli appellanti hanno eccepito la tardività dello svolgimento delle indagini e della conclusione del procedimento in relazione, rispettivamente, all’art. 32 quinquies ed all’art. 34 bis del C.G.S..
Mentre quest’ultimo termine non risulta superato, quanto al primo, lo stesso non propone caratteristiche di perentorietà come recitano numerose statuizioni degli Organi della Giustizia Sportiva.
Ha infatti ripetutamente insegnato la Corte Federale d’Appello, anche a Sezioni Unite, che, in virtù della loro collocazione nel Codice di Giustizia Sportiva, gli unici termini da considerare perentori sono quelli dell’art. 38, non di altre norme, e ciò in quanto “il riferimento alla perentorietà può ritenersi effettuato nei termini indicati per lo svolgimento della fase processuale” – nella fattispecie rispettati – “ma non anche a quella procedimentale o propedeutica all’instaurazione della fase contenziosa vera e propria” (così Corte Federale 14/12/2016 in C.U. 080 CFA del 07/02/2017).
In applicazione del principio come sopra affermato, il termine di cui all’art. 32 quinquies non è perentorio e pertanto non può determinare la declaratoria sollecitata dal reclamo.
Del pari non può essere accolta la richiesta di pronuncia d’improcedibilità e/o di estinzione sotto il profilo del superamento di un termine ragionevole per concludere le indagini e dare inizio al giudizio disciplinare, ciò in quanto l’invocata ragionevolezza costituisce riferimento estremamente impalpabile, restando influenzato dalla sensibilità dei singoli Collegi e quindi potendo dar luogo a pronunce inopportunamente contrastanti.
Rileva tuttavia in proposito il Collegio che la confermata sanzione, pur corrispondendo allo stato attuale della legislazione, appare caratterizzata da una certa iniquità in quanto non appare ragionevole sanzionare nel giugno 2018 comportamenti contrari a prescrizioni disciplinari tenuti nel novembre del 2014.
Tale rilievo, pur non determinando per i motivi sopra esposti l’accoglimento del reclamo, induce la Corte ad invocare maggiore tempestività nei procedimenti svolti dalla Procura federale per modo che le eventuali sanzioni vengano adottate a ragionevole distanza di tempo dalla commissione degli illeciti.
Inoltre, la stessa Corte non può mancare di sollecitare un decisivo intervento del legislatore federale affinchè adotti norme con caratteristica di certezza dei termini anche nelle fasi pre- processuali, dichiarandone espressamente la relativa perentorietà al fine di evitare pronunce, quale quella di specie, che, pur apparendo non del tutto eque, sulla base della disciplina vigente non lasciano alternativa all’irrogazione delle sanzioni previste dall’Ordinamento.
In ordine alla richiesta di estinzione dell’illecito per prescrizione, ritiene la Corte che la relativa violazione non costituisce infrazione disciplinare, tanto meno in senso proprio, integrando illecito amministrativo, di conseguenza alla stessa non può venir applicato il termine di cui all’art.25, comma 1, lett. a), invocato dagli appellanti.
Nel merito, le contestate violazioni risultano documentalmente e, del resto, nemmeno appaiono contestate dal proposto gravame, sicchè la Corte non può che disattendere l’appello, confermando la statuizione di primo grado, anche per la gravità della condotta sanzionata che ha consentito la partecipazione a gare di un giocatore minorenne non tesserato e non coperto da tutela medico- sportiva.
In proposito, non propone alcuna rilevanza il certificato medico esibito dalla parte in quanto lo stesso non risulta di data certa e non è quindi dotato di adeguata valenza probatoria .
Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società AS Nereo Rocco di Napoli (NA).
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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