F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 68CFA DEL 24/01/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. 031 III SEZ. DEL 14.09 2018 RICORSO DELLA SOCIETA’ VARESE CALCIO SRL AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA S.S. 2018/19; AMMENDA DI € 2.500,00; INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 12514/1208 PF 17-18 GP/AA/MG DEL 29.5.2018 (DELIBERA DEL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE – COM. UFF. N. 6/TFN DEL 17.7.2018)

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ VARESE CALCIO SRL AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA S.S. 2018/19; AMMENDA DI € 2.500,00; INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 12514/1208 PF 17-18 GP/AA/MG DEL 29.5.2018 (DELIBERA DEL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE - COM. UFF. N. 6/TFN DEL 17.7.2018)

La società Varese Calcio a r.l., con atto 27.7.2018 ha impugnato la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, pubblicata sul Com. Uff. n. 6/TFN del 17.7.2018, con la quale il detto Tribunale ha comminato alla società Varese Calcio s.r.l. la sanzione della penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella Stagione Sportiva 2018/2019, oltre all’ammenda di €. 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

La statuizione in parola è stata resa in conseguenza del mancato adempimento nel termine di giorni 30, da parte della società, del lodo 20.2.2018 pronunciato dalla Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. in favore di quattro calciatori.

A motivo dell’impugnazione la reclamante deduce che il contestato inadempimento era dovuto a precedenti amministratori del sodalizio che, tra l’altro, in sede di passaggio delle quote e dei poteri, avevano taciuto l’esistenza del debito, di fatto impedendo alla nuova compagine sociale di onorarlo.

Osserva ulteriormente la reclamante che la dedotta situazione integrerebbe gli estremi del caso fortuito e/o della forza maggiore in quanto giammai la nuova proprietà, divenuta tale dopo la scadenza del termine per il pagamento del lodo, avrebbe potuto farvi fronte tempestivamente; in altre parole, secondo la prospettazione della ricorrente, l’obbligato non sarebbe stato in condizione di adempiere non conoscendo né l’esistenza, né l’entità del debito.

Sulla base di questi motivi la soc. Varese chiede l’annullamento dell’inflitta sanzione, ovvero, in subordine, congrua riduzione della stessa in virtù di una sorta di continuazione dell’illecito, ovvero per il riconoscimento e l’applicazione di circostanze attenuanti.

La discussione del ricorso si svolgeva innanzi la Corte Federale d’Appello nella riunione del 14.9.2018, nella quale il patrono della ricorrente chiedeva l’accoglimento delle svolte conclusioni.

Ad avviso del Collegio il reclamo merita solo parziale accoglimento, per i motivi qui di seguito rassegnati.

La richiesta avanzata in via principale non può trovare accoglimento in quanto il mancato pagamento del lodo nel termine assegnato costituisce circostanza pacifica in  causa;  tale inadempienza non può essere ritenersi superata sotto i dedotti profili del caso fortuito e/o della forza maggiore in quanto il cambiamento della composizione del capitale sociale e/o dell’Organo amministrativo non svolge alcuna influenza sulle obbligazioni sociali.

Il rinnovo del detto Organo, infatti, è inidoneo ad evitare la soddisfazione delle obbligazioni nascenti da atti compiuti allorquando era diversamente composto: tale variazione pacificamente non costituisce causa di estinzione delle obbligazioni stesse.

Merita, viceversa, accoglimento la subordinata conclusione formulata dalla ricorrente e ciò in quanto risulta documentalmente il pronto assolvimento del debito (nel termine di soli venti giorni), una volta che il sodalizio ne era venuto a conoscenza.

Tale meritoria condotta integra, a parere della Corte, la ricorrenza delle attenuanti generiche che consentono la riduzione della pena determinata dal Giudicante in ragione di metà rispetto a quella inflitta in prime cure, sia per quanto riguarda la penalizzazione, come per l’ammenda.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Varese Calcio Srl di Varese (VA), riduce la sanzione della penalizzazione a punti 2 in classifica e l’ammenda a € 1.250,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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