F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 68CFA DEL 24/01/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. 031 III SEZ. DEL 14.09 2018 RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA A TEMPO DETERMINATO FINO AL 31.12.2018 NEI CONFRONTI DEI CALCIATORI IROANYA CHUKWUEMEKA EMMANUEL, EJALONIBU ABIOLA BANKOLE, OLONISAKIN TAIWO HAMID E IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. PLOTTEGHER GIOVANNI E DELLA SOCIETÀ VALDIVARA 5 TERRE SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 10913/813 PFI 17-18 CS/GB DEL 5.6.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 03 del 19.7.2018)

 

RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA A TEMPO DETERMINATO FINO AL 31.12.2018 NEI CONFRONTI DEI CALCIATORI IROANYA CHUKWUEMEKA EMMANUEL, EJALONIBU ABIOLA BANKOLE, OLONISAKIN TAIWO HAMID E IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. PLOTTEGHER GIOVANNI E DELLA SOCIETÀ VALDIVARA 5 TERRE SEGUITO PROPRIO  DEFERIMENTO  - NOTA  N. 10913/813  PFI  17-18  CS/GB  DEL  5.6.2018  (Delibera  del  Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 03 del 19.7.2018)

1.- Con atto del 5.6.2018, il Procuratore Federale Interregionale deferiva nanti il Tribunale Federale Territoriale –Comitato Regionale LND Liguria- i calciatori della Società A.S.D. Valdivara 5 Terre Iroanya Chukwuemeka Emmanuel, Olonisakin Taiwo Hamind e Ejalonibu Abiola Bankole (testualmente) ”per agito in violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui art.1bis, comma 1) e 5) del C.G.S.:

“a) per aver partecipato alle edizioni del 2016 e 2017 del Torneo di Viareggio nelle fila della squadra nigeriana denominata ABUJA, assuntamente senza essere tesserati in alcuna  dei  club affiliati della Federazione Nigeriana, nonostante gli art. 3 e 5 del Regolamento del Torneo, quantomeno per l’edizione del 2017, chiedessero, per la partecipazione, il nullaosta della Federazione di competenza ed il n. della tessera federale rilasciata da quest’ultima;

“b) in relazione all’art.10 commi 2 e 6 del C.G.S. e dell’art.40 quater n.3 delle NOIF per aver partecipato, in qualità di calciatore della Società A.S.D. Valdivara 5 Terre, alle gare del Campionato di Eccellenza Ligure di seguito indicate, in posizione irregolare, in quanto presentava documentazione strumentale o di fatto falso, in particolare attestando di non essere mai stato tesserato per la Federazione estera ed omettendo di rappresentare di essere stao schierato nelle edizioni 2016 e 2017 del Torneo di Viareggio, laddove, per la partecipazione, ai sensi degli art. 3 e 5 del Regolamento del Torneo, sono richiesti il nullaosta della Federazione di competenza ed il n. della tessera federale rilasciata da quest’ultima.”

Di seguito erano dettagliate 14 gare del Campionato di Eccellenza.

Nei confronti del citato calciatore Olonisakin, poi, era formulata l’ulteriore testuale seguente contestazione: “c) in relazione all’art.40 n.5 delle NOIF ed art.10 c.2 e 6 del C.G.S. per aver presentato, ai fini del tesseramento, autodichiarazione priva di data e con firma apocrifa in quanto non corrispondente a quella apposta dal calciatore sul passaporto e sul permesso di soggiorno allegati alla domanda di tesseramento e nemmeno a quella apposta nel verbale rilasciato in sede di audizione dinanzi a questa Procura.”

Con lo stesso atto, inoltre, si chiedeva il deferimento di (testualmente):

“4) sig. Plotegher Giovanni, Presidente della Società A.S.D. Valdivare 5 Terre per agito in violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui art.1bis comma 1) del C.G.S. per aver tesserato i calciatori Iroanya, Olonisakin E Ejalonibu ai sensi dell’art.40 quater n.3 delle NOIF pur essendo a conoscenza che gli stessi avevano partecipato a ben due edizioni al Torneo di Viareggio per una squadra estera tacendo sulla circostanza all’Ufficio Tesseramenti della FIGC; per aver agito in violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui art. 1bis, comma 1) del C.G.S in relazione all’art.10 comma 2 e 6 del C.G.S. e all’art. 39 comma 2 delle NOIF per aver trasmesso la domanda di tesseramento del calciatore Olonisakin con la firma del calciatore palesemente apocrifa e per aver, altresì, consentito ed avallato che gli stessi partecipassero alla disputa delle partite come sopra elencate;

“5) la Società A.S.D. Valdivara 5 Terre per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. alla quale appartenevano al momento di commissione dei fatti e comunque, nei cui confronti e nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, a sensi dell’art. 1bis, comma 5 C.G.S..”

Nella riunione del 16.7.2018 il citato Tribunale Federale Territoriale accoglieva parzialmente il deferimento e, per l’effetto, infliggeva ai tre citati calciatori la sanzione della squalifica a tempo determinato fino al 31.12.2018, prosciogliendo Plotegher Giovanni e la società ASD Val di Vara 5 Terre dai capi d’incolpazione innanzi riportati: la decisione era pubblicata nel Com. Uff. n.3 del 19.7.2018.

2.- Con atto del 25.7.2018, la Procura Federale Interregionale ha proposto gravame avverso questa decisione, impugnando e contestando quanto sostenuto dal giudice a quo e istando per la condanna di tutti i deferiti, per le violazioni loro ascritte.

Nella riunione del 14.9.2018, fissata per la discussione, incartate le conclusioni e chiuso il dibattimento, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all’esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo.

3.- Il reclamo è infondato.

a) Preliminarmente occorre evidenziare che il Tribunale territoriale ha richiamato, correttamente, la decisione resa da questa Corte il 23.4.2018, pubblicata nel Com. Uff. n.107/CFA del successivo 27 aprile, con la quale è stato sancito –sulla base delle attestazioni ufficiali rilasciate dalla Federazione Nigeriana il 23.3 e l’11.4 2018, in riscontro ad apposita richiesta dell’Ufficio Tesseramento Centrale della FIGC- che tutti i tre calciatori non erano mai stati tesserati per conto di società ad essa affiliate.

Si legge nella richiamata decisione che  (testualmente) “A fronte delle  descritte risultanze probatorie appare di tutta evidenza come vada accordata netta prevalenza a tale prova diretta rispetto alle prove presuntive su cui riposa la decisione di prime cure anche in ragione del fatto che non risultano esibiti gli atti preparatori che hanno condotto all’ammissione della società Abuja Football College al torneo di Viareggio e, segnatamente, per quanto qui di più diretto interesse quelli relativi al preteso tesseramento dei calciatori in argomento. In altri termini, ferma anche la partecipazione dei suindicati calciatori alla detta competizione, è rimasta fin qui inesplorata la verifica della documentazione esibita per consentire la suddetta partecipazione, di talché non può che darsi prevalenza alle comunicazioni ufficiali soprarichiamate che, ad oggi, non trovano adeguata smentita nelle risultanze istruttorie.”

Se è vero, com’è vero, che questa decisione non è stata impugnata e fa stato fra le parti, torna assai difficile comprendere i motivi che hanno indotto la Procura Interregionale a ritornare sull’argomento, aprendo sul medesimo fatto un nuovo procedimento, sul rilievo che l’efficacia delle richiamate attestazioni non sarebbe sancita da alcuna norma: la circostanza è stata posta in evidenza dal Tribunale territoriale, lì dove si ribadisce che (testualmente) “Nel presente procedimento, pertanto, si deve affermare che i tre sullodati non fossero mai stati tesserati in precedenza per alcuna Federazione e che, di conseguenza, sia regolare il loro tesseramento effettuato, ai sensi dell’art.40 quater comma 3 NOIF, quali calciatori extracomunitari che non fossero mai stati tesserati per Federazione estera”.

b) Archiviata la vicenda di cui innanzi, il Tribunale ha affrontato il secondo capo di incolpazione,

concernente la partecipazione dei tre calciatori al torneo di Viareggio, ponendo in rilievo come le argomentazioni formulate dalle loro difese (giovane età e scarsa conoscenza della lingua italiana) non possano costituire un esimente, il che ha imposto la comminazione di sanzioni.

c) Con il secondo motivo di gravame, infine, la Procura Interregionale contesta la decisione, lì dove si afferma che (testualmente) “..la sottoscrizione possa essere disconosciuta solo dal soggetto al quale è attribuita e che, nel caso di specie tale ipotesi non si sia verificata.”, per declarare il proscioglimento sia del calciatore Olonisakin e sia del Presidente Plotegher.

Al riguardo occorre evidenziare che l’art.2 dei “principi di giustizia sportiva del CONI” precisa, al punto 6, che “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generale del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere  di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”. Rileva che questo principio è riportato, con identica formulazione, nell’art.2, punto 6, del C.G.S. CONI, ad attestare che nel processo sportivo si applicano i principi e le norme del processo civile.

Il Tribunale ha fatto corretta applicazione di questo principio e, in conseguenza, dell’art. 215 cpc, decretando per riconosciute le sottoscrizioni apposte, sul modello di tesseramento e sulla autodichiarazione, dal calciatore Olonisakin Taiwa Hamid, in mancanza di loro disconoscimento da parte di costui.

Consegue che il richiamo operato dalla Procura all’art. 485 c.p. (falsità in scrittura privata) è manifestamente infondato, in quanto si vorrebbe fare applicazione nel caso che occupa ai principi e alle norme del processo penale, in aperta violazione dei ricordati principi dell’ordinamento giuridico sportivo. Ma vi è di più!

Non è stato adeguatamente considerato che nella fattispecie in scrutinio ricorrono i presupposti per escludere la consumazione del reato, considerato che –ammesso per mera ipotesi di studio che le firme non siano state apposte dal citato calciatore-  la  falsità  consistente nell’apposizione su una scrittura della firma di un terzo, in modo da farla figurare come proveniente da costui, per delega o comunque col consenso dell’apparente firmatario non costituisce reato nel caso di irrilevanza della sostituzione di firma, cioè nel caso in cui manchi nell’agente intenti di vantaggio o di danno a terzi.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it