F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 68CFA DEL 24/01/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. 031 III SEZ. DEL 14.09 2018 RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. SCIMONELLI DANILO E DELLA SOCIETÀ ASD LICATA CALCIO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 11748/1190 PFI 17-18 CS/PS DEL 15.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 20/TFT 05 del 31.7.2018)

RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. SCIMONELLI DANILO E DELLA SOCIETÀ ASD LICATA CALCIO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 11748/1190 PFI 17-18 CS/PS DEL 15.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 20/TFT 05 del 31.7.2018)

Il reclamo, che fa seguito al giudizio avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia su deferimento da parte del Procuratore Federale in data 15.5.2018, è diretto alla riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale della Sicilia del 31.7.2018, che aveva prosciolto da ogni addebito il Sig. Scimonelli Paolo Danilo e la ASD Licata Calcio. I suddetti erano stati deferiti con nota del 15.5.2018, il primo per violazione dell’art. 1-bis, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 5, commi 1, 4 e 5, lettera c), C.G.S. per avere nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della ASD Licata Calcio sottoscritto e inviato ad alcune istituzioni calcistiche una lettera-esposto contenente espressioni che violavano norme federali “in quanto lesive dell’onore, del decoro e del prestigio dell’istituzione calcistica nel suo complesso, nonché dell’arbitro e dell’intera istituzione arbitrale, mettendone in dubbio l’effettiva capacità di assolvere compiutamente al suo ruolo istituzionale, affidatogli quale associato A.I.A.” e la seconda, la ASD Licata Calcio, per violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S. a titolo di responsabilità diretta “in relazione alla condotta posta in essere dal suo Presidente e Legale rappresentante, Scimonelli Paolo Danilo”. In particolare, nel ricorso si deduce in riferimento alla responsabilità disciplinare dei deferiti la “mancata/errata valutazione delle prove/risultanze del procedimento” e l’“omesso esame delle circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento” (primo motivo); in secondo luogo, la Procura Federale ha chiesto l’applicazione dell’art. 5 C.G.S. assumendo che le dichiarazioni del Sig. Scimonelli “debbono considerarsi lesive della dignità dei soggetti preposti all’esercizio della funzione arbitrale e, per ciò stesso, contrarie al disposto dell’art. 5, comma 1, C.G.S.” (secondo motivo); in terzo luogo, la Procura Federale ha dedotto la “conoscibilità e pubblicità delle dichiarazioni” del Sig. Scimonelli (terzo motivo); da ultimo, la Procura Federale ha chiesto in subordine che i deferiti siano sanzionati “per quanto attiene la contestata violazione dell’art. 1bis, comma 1, C.G.S. ovvero per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità per avere utilizzato nella lettera-esposto più espressioni violative di norme federali…” (quarto motivo). In conclusione, la Procura Federale ha chiesto che venisse affermata la responsabilità dei deferiti e, in riforma della decisione del giudice di primo grado, che agli stessi venissero comminate le sanzioni richieste con il deferimento del 15.5.2018 e, precisamente, l’inibizione per mesi quattro a carico del Sig. Scimonelli Paolo Danilo e l’ammenda di € 900,00 a carico della ASD Licata Calcio.

Osserva questa Corte Federale d’Appello che il reclamo, presentato tempestivamente, è destituito di fondamento. Infatti, non sussistono gli estremi per l’applicazione delle  norme  che  la Procura Federale ritiene violate in quanto manca il requisito della pubblicità delle dichiarazioni fatte dal Sig. Scimonelli nella sua qualità di Presidente della ASD Licata Calcio. La Procura Federale non tiene conto di una circostanza che appare dirimente per escludere la violazione del quarto comma dell’art. 5 C.G.S.: cioè la circostanza che la lettera-esposto non è stata indirizzata a una generalità di soggetti né a soggetti estranei alla struttura federale in quanto le doglianze per le due partite dei quarti di finale della Coppa Italia Dilettanti con la A.S.D. Vigor Trani sono state portate a conoscenza degli Organi Istituzionali e pertanto sono rimaste confinate nell’ambito federale. Questo aspetto  è  stato correttamente valorizzato dal giudice di primo grado la cui decisione su questo punto non è censurabile, ne è inficiata da vizi logici. Come ha rilevato altrettanto correttamente il giudice di primo grado manca assolutamente la prova che la lettera-esposto sia stata inviata a organi di stampa ovvero sia stata inserita sui social e pertanto, essendo rimasta confinata nell’ambito degli organi ufficiali della F.I.G.C., che hanno la diretta competenza sulla Lega di appartenenza delle sue squadre, non è sostenibile, come invece ritiene la Procura Federale, che il contenuto della suddetta lettera- esposto “sia stato reso conoscibile ad un pubblico più o meno vasto”. Oltretutto, le suddette dichiarazioni sono state rese in un unico contesto trattandosi della stessa lettera contestualmente inviata a quattro organi ufficiali della Federazione. La mancanza del presupposto della conoscibilità da parte di terzi esclude la punibilità dei deferiti a prescindere dalla valutazione del contenuto delle dichiarazioni del Sig. Scimonelli. In conclusione, da nessun punto di vista la decisione del Giudice di primo grado merita censure e, pertanto deve essere confermata integralmente  con  conseguente rigetto del reclamo. Trattandosi di reclamo proposto dalla Procura Federale, non vi è materia per provvedere in ordine alle spese.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

 

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