F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 68CFA DEL 24/01/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. 031 III SEZ. DEL 14.09 2018 RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. BRUGNOLETTI MASSIMILIANO, DELLE SOCIETÀ A.S.D. B & A CALICO A 5 E ATLETICO ORTE 5.11 SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 11626/685 PFI 17-18/MS CS/VDB DELL’ 11.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 09/TFT 05 dell’8.8.2018)
RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. BRUGNOLETTI MASSIMILIANO, DELLE SOCIETÀ A.S.D. B & A CALICO A 5 E ATLETICO ORTE 5.11 SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 11626/685 PFI 17-18/MS CS/VDB DELL’ 11.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 09/TFT 05 dell’8.8.2018)
La Procura Federale ha impugnato dinnanzi codesta Corte Federale d’Appello il provvedimento di proscioglimento del sig. Brugnoletti Massimiliano, delle società A.S.D. B & A Calico A 5 e Atletico Orte 5.11 adottato dal Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria dell’8.8.2018.
La Procura Federale aveva deferito il sig. Brugnoletti Massimiliano per violazione dell’art. 1 bis comma 1 C.G.S. nonché l’art 7 comma 9 dello Statuto Federale ,le società A.S.D. B & A Calico A 5 per la violazione dell’art. 4 comma 1 C.G.S. e l’Atletico Orte 5.11 per violazione dell’art. 4 comma 2 C.G.S. in quanto il predetto Brugnoletti, di fatto, svolgeva il ruolo di presidente e rappresentante di fatto, contestualmente, delle predette società deferite.
La Procura concludeva chiedendo la condanna alla sanzione di 3 mesi di inibizione del sig. Brugnoletti Massimiliano e di 600 euro ammenda per la società A.S.D. B & A Calico A 5 per responsabilità diretta e di € 600,00 di ammenda per la società Atletico Orte 5.11 per responsabilità oggettiva
Il Giudice di prime cure ha ritenuto, a contrario, che le contestazioni della Procura Federale fossero infondate in quanto il Sig. Brugnoletti, avvocato esperto di diritto amministrativo e diritto sportivo, svolgeva attività di consulenza stragiudiziale per conto della società Atletico Orte e che in tale veste ne spendeva il nome della predetta società in ragione di un progetto di fusione che aveva ideato e promosso proprio perché esperto di diritto sportivo.
Ora, in ragione di tale ruolo erano apparsi articoli di stampa che di fatto ne rappresentavano il ruolo di consulente legale esperto di diritto sportivo e non invece, come ritenuto dalla Procura Federale, presidente di fatto della società Atletico Orte e della società con cui si intendeva procedere alla fusione, l’ASD B & A Calico a 5.
Le fonti di prova dedotte dalla Procura Federale, ovvero gli articoli di stampa che potevano creare confusione nel ruolo svolto dal Sig. Brugnoletti, non potevano essere poste a fondamento di una pronuncia di condanna in quanto non rappresentano fonti univoche e concordanti prive di diversa possibilità interpretativa logica ed ammissibile.
La Procura Federale proponeva reclamo avverso la pronuncia del Tribunale Territoriale deducendo le medesime ragioni del giudizio di primo grado invocando la violazione dell’art. 1 bis comma 1 C.G.S. nonché l’art 7 comma 9 dello Statuto Federale e la sanzione di 3 mesi di inibizione per il sig. Brugnoletti Massimiliano e di 600 euro ammenda per la società A.S.D. B & A Calico a 5 per responsabilità diretta in violazione dell’art, 4 comma 2 C.G.S. e di € 600,00 di ammenda per la società Atletico Orte 5.11 per responsabilità oggettiva in violazione dell’art. 4 comma 1 C.G.S..
Il reclamo proposto dinnanzi a codesta Corte Federale di Appelli non appare assistito da ragioni puntuale ed idonee da comportare una revisione del provvedimento di proscioglimento adottato dal Tribunale Territoriale.
Infatti si possono confermare le medesime ragioni addotte dal Giudice di prime cure in quanto le fonti di prove versate nel reclamo non appaiono idonee a dimostrare quanto dedotto dalla Procura ovvero che il Sig, Brugnoletti svolgeva, di fatto il Presidente delle due società A.S.D. B & A Calico a 5 e Atletico Orte 5.11.
Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.
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