F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 72CFA DEL 06/02/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. 0 III SEZ. DEL 31.07. 2018 RICORSO DELLA SOCIETA’ US REDA ASD AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA AL SIG. ORTOLI OTELLO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE NONCHÉ AGLI ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF; INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. GATTI MAICOL, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 39, 43, COMMI 1 E 6 E 61, COMMI 1 E 5 NOIF; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2018/19 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 12569/942 PF 17-18 CS/MS/MG DEL 20.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 50 del 28.6.2018)
RICORSO DELLA SOCIETA’ US REDA ASD AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA AL SIG. ORTOLI OTELLO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE NONCHÉ AGLI ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF; INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. GATTI MAICOL, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 39, 43, COMMI 1 E 6 E 61, COMMI 1 E 5 NOIF; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2018/19 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 12569/942 PF 17-18 CS/MS/MG DEL 20.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 50 del 28.6.2018)
La società US Reda ASD ha impugnato dinnanzi codesta Corte Federale d’Appello la delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com Uff. n. 50 del 28.06.2018 con il quale sono state inflitte le sanzioni rispettivamente della inibizione per mesi 5 al sig. Ortoli Otello, all’epoca dei fatti presidente della società reclamante, per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 2 C.G.S., in relazione all’art. 7, comma 1 Statuto Federale nonché agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6 NOIF; - inibizione per mesi 3 al sig. Gatti Maicol, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società reclamante, per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 2 C.G.S., in relazione agli artt. 39, 43, commi 1 e 6 e 61, commi 1 e 5 NOIF nonché la penalizzazione di punti 4 in classifica da scontare nella Stagione Sportiva 2018/19 inflitta alla reclamante per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 c.g.s. a seguito deferimento del Procuratore Federale nota n. 12569/942 pf 17-18 cs/ms/mg del 20.5.2018 per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore pezzi marco e a far sottoporre il medesimo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa nonché di aver utilizzato lo stesso calciatore in numerose gare tutte celebrate a decorrere dal 27.08.2017 al 5.11.2017.
Lette le argomentazioni dedotte dalla società ricorrente e audite le parti in udienza, il ricorso merita accoglimento nei termini che seguono.
Dagli atti versati nel procedimento di appello emerge come il presidente della società reclamante sig. Ortoli Otello abbia ammesso i profili di responsabilità dedotti le provvedimento impugnato evidenziando nel contempo come il certificato medico attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica ex dm del 18.2.21982 del calciatore Pezzi Marco fosse stato rilasciato il 29.10.2016 dal medico dall’azienda sanitaria locale di Ravenna e che pertanto la mancata comunicazione agli uffici federali dovesse essere ricondotta ad una mera dimenticanza quantunque
censurabile sotto l’aspetto della cura e diligenza delle formalità federali cui ciascuna società deve adempiere.
Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società US Reda ASD di Faenza (RA), così ridetermina le sanzioni inflitte:
- Sig. Ortoli Otello, inibizione mesi 4;
- Sig. Gatti Maicol, inibizione mesi 2; Conferma nel resto.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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