F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 72CFA DEL 06/02/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. 0 III SEZ. DEL 31.07. 2018 RICORSO DELLA SOCIETA’ SSD AVEZZANO CALCIO ARL AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER ANNI 1 E AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTE AL SIG. PARIS GIANNI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 15 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 93 E 94 NOIF, ART. 30 STATUTO FEDERALE; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA DELLA PRIMA SQUADRA S.S. 2018/19 E AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 10441/381 PF 17-18 GC/GP/MA DEL 18.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 76/TFN del 27.6.2018)

RICORSO DELLA SOCIETA’ SSD AVEZZANO CALCIO ARL AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER ANNI 1 E AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTE AL SIG. PARIS GIANNI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 15 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 93 E 94 NOIF, ART. 30 STATUTO FEDERALE; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA DELLA PRIMA SQUADRA S.S. 2018/19 E AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 10441/381 PF 17-18 GC/GP/MA DEL 18.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 76/TFN del 27.6.2018)

Il 4.7.2018 la Società SSD Avezzano Calcio arl proponeva ricorso dinnanzi questa sezione della CFA avverso la delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 76/tfn del 27.6.2018 a seguito del deferimento del procuratore federale – nota n. 10441/381 pf 17-18 gc/gp/ma del 18.4.2018, con la quale venivano comminate le sanzioni della inibizione per anni 1 e ammenda di € 2.500,00 inflitte al sig. Paris Gianni, all’epoca dei fatti presidente della società reclamante, per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 15 C.G.S., in relazione agli artt. 93 e 94 noif, art. 30 statuto federale nonché la penalizzazione di punti 3 in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della prima squadra Stagione Sportiva 2018/2019 e ammenda di € 3.000,00 inflitte alla reclamante per violazione dell’art. 4, commi 1 e 2 C.G.S..

Il ricorso della società Avezzano non merita accoglimento in quanto non introduce elementi puntuali ed oggettivi diretti a confutare i due capi di incolpazione accertati dalla procura federale su cui il Tribunale Federale ha posto le basi della delibera impugnata in questa sede.

In primo luogo agli atti, infatti,  rimane incontestato l’esistenza di due contratti relativi alla posizione dell’allenatore Tortora stipulati dal presidente dell’Avezzano sig. Gianni Paris fatto che consolida le ipotesi di deferimento e le sanzioni applicate dal Tribunale Federale Nazionale, trovando piena applicazione l’art. 94 delle NOIF nonché, in ragione della mancanza dell’autorizzazione del Consiglio Federale al Paris per l’inoltro della denuncia querela a carico del sig. Tortora in palese violazione dell’art. 30 dello statuto sanzionata dall’art. 15 del C.G.S..

In ragione di quanto sopra il ricorso proposto dalla società SSD Avezzano calcio arl deve essere respinto e confermate quindi le sanzioni inflitte dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, della inibizione per anni 1 e ammenda di € 2.500,00 inflitte al sig. Paris Gianni, all’epoca dei fatti presidente della società reclamante, per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 15 C.G.S., in relazione agli artt. 93 e 94 noif, art. 30 Statuto Federale, la penalizzazione di punti 3 in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della prima squadra Stagione Sportiva 2018/2019 e ammenda di € 3.000,00 inflitte alla reclamante per violazione dell’art. 4, commi 1 e 2 C.G.S..

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società SSD Avezzano Calcio ARL di Avezzano (AQ).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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