F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 72CFA DEL 06/02/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. 0 III SEZ. DEL 31.07. 2018 RICORSO DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO TERRACINA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 9878/108 PFI 17-18 CS/GB DEL 9.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 463 del 22.6.2018)

RICORSO DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO TERRACINA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00  INFLITTA  ALLA  RECLAMANTE  PER  VIOLAZIONE  DELL’ART.  4,  COMMA  2  C.G.S.  SEGUITO DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  –  NOTA  N.  9878/108  PFI  17-18  CS/GB  DEL  9.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 463 del 22.6.2018)

Con ricorso in data 4.7.2018, la società ASD Pro Calcio Terracina, a mezzo del proprio difensore, impugnava la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio (pubblicata con Com. Uff. n. 463 del 22.6.2018), con la quale le veniva applicata l’ammenda di € 1.500,00 in relazione alla violazione dell’art. 4, comma 2, C.G.S..

L’addebito riguardava la responsabilità oggettiva per il comportamento posto in essere dal tesserato (quale dirigente della Scuola Calcio) sig. D’Amico Alessandro, il quale aveva organizzato - senza le prescritte autorizzazioni- una serie di stage-provini, riservati a calciatori della categoria esordienti, al fine della formazione di una Rappresentativa regionale di categoria in vista della partecipazione al Torneo Nazionale XI Memorial Bracaglia, di poi partecipando effettivamente a detto Torneo con una selezione (figurante come Rappresentativa della Pro Calcio Terracina) formata da numerosi giovani calciatori provenienti da società affiliate della Provincia di Latina, e ciò in violazione delle norme del Regolamento del medesimo Torneo, che prevedevano l’impiego di 3 soli prestiti.

La ricorrente lamenta:

1) la “nullità del Com. Uff. impugnato per mancata motivazione ed accoglimento della questione preliminare proposta”, relativa alla sospensione del procedimento in attesa della pubblicazione della decisione con cui La Corte Federale di Appello aveva ridotto la sanzione applicata al D’Amico da mesi 6 a mesi 3 di inibizione;

2) la “nullità del deferimento”, per avere la Procura Federale omesso di “rinotificare un nuovo atto di deferimento”, essendosi limitata, a seguito della constatata irregolarità del primo deferimento inviato (che conteneva l’erronea indicazione dell’organo competente a deciderlo), ad emettere un successivo deferimento che “semplicemente” presentava come allegato il precedente deferimento,

3) mancanza di motivazione in merito alla valutazione dei fatti contestati, con riferimento all’accertamento della violazione disciplinare a carico del D’Amico in relazione alla effettiva partecipazione di un numero di calciatori superiore a 3 al Torneo Bracaglia;

4) eccessiva ed immotivata elevatezza della sanzione applicata alla società.

Ad una tale stregua, si chiedeva la riforma della decisione impugnata in uno all’annullamento della sanzione applicata, ovvero, in via subordinata, una valutazione attenuata della entità del fatto e la riduzione al minimo della sanzione medesima.

La Corte decidente ritiene, anzitutto, che le questioni poste in via procedurale non possano trovare accoglimento.

In relazione  alla prima  doglianza avanzata, va ribadito il rilievo (già  posto nella decisione impugnata) secondo cui le previsioni del C.G.S., in coerenza con le connotazioni di celerità ed immediatezza che contrassegnano i tempi dei procedimenti, non contengono alcun richiamo alla adottabilità di un provvedimento di sospensione della procedura in atto in una situazione quale quella prospettata dalla difesa;

non si vede, poi, con riferimento alla seconda questione articolata, quale pregiudizio concreto all’esercizio del diritto di difesa sia derivato, alla società ricorrente, dalla modalità reiterativa della notificazione dell’atto di deferimento siccome praticata dalla Procura Federale, dal momento che essa (società) era in ogni caso perfettamente in grado di percepire l’addebito che le veniva ascritto a titolo di responsabilità oggettiva.

Deve essere altresì disatteso il terzo motivo di ricorso, dal momento che la ricorrente omette di richiamare le prove dichiarative acquisite nel corso dell’attività istruttoria svolta,  da  cui  risultava proprio l’impiego -durante il Torneo sopra indicato- in numero non consentito (superiore a 3) dei calciatori in prestito (cfr. dichiarazioni di Sbragaglia, Botta, Galuppi e Calcatelli).

Può viceversa trovare accoglimento la richiesta di un più mite regime sanzionatorio, più adeguato alla natura stessa della responsabilità ascritta, con la riduzione della sanzione inflitta a quella di € 800,00.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Pro Calcio Terracina di Terracina (LT), riduce la sanzione dell’ammenda ad € 800,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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