F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 90/CFA DEL 17/04/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 039/CFA DEL 24 OTTOBRE 2018 RICORSO DELLA SOCIETA’ AP TURRIS ASD AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA; AMMENDA DI € 200,00; INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 14025/401 PFI 17-18 CS/GB DEL 19.6.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 24 del 6.9.2018)

RICORSO DELLA SOCIETA’ AP TURRIS ASD AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA; AMMENDA DI € 200,00; INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL  PROCURATORE  FEDERALE  –  NOTA  N.  14025/401  PFI  17-18  CS/GB  DEL  19.6.2018  (Delibera  del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 24 del 6.9.2018)

L’AP Turris ASD, con atto del 3.10.2018, ha proposto ricorso avverso la decisione assunta dal Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania e resa pubblica con il Comu. Uffi. N. 24 del 6.9.2018. Con tale decisione, a seguito del deferimento della ASD disposto dalla Procura con atto del 25.6.2018 per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S. per il fatto che erano stati impiegati nell’anno 2015 in gare di Campionato alcuni calciatori di cui era stato omesso regolare tesseramento, sono state inflitte all’AP Turris ASD le sanzioni della penalizzazione di punti 2 in classifica e dell’ ammenda di € 200,00.

Con il ricorso viene eccepito che non possa imputarsi alcuna responsabilità per le violazioni commesse alla reclamante, essendo la stessa da ritenersi estranea ai fatti, in quanto operante solo dal 2017 a seguito della fusione intercorsa tra la ASD Pietro Abbate, per la quale ha agito la dirigenza incolpata per le violazioni sanzionate, e la società Miano, e quindi dovendosi ritenere sussistente una situazione di mera continuità formale tra la AP Turris ASD e la ASD Pietro Abbate; in via subordinata viene richiesta una riduzione della sanzione irrogata in ragione dell’applicazione dell’istituto della continuazione, in particolare con quanto disposto nel Com. Uff. n. 28 del 5.10.2017.

I motivi di ricorso non hanno fondamento. In primo luogo non è possibile qualificare nei termini esposti nel ricorso il rapporto dell’AP Turris con l’ASD Pietro Abbate, dando vita una operazione di fusione per regola generale a una vicenda di successione universale tra persone giuridiche  che comporta il subentro del soggetto di nuova costituzione nei rapporti e nelle posizioni giuridicamente rilevanti dei soggetti precedentemente attivi.

Ma non può essere accolto neanche il motivo presentato in via subordinata, essendo stato l’istituto della continuazione per la fattispecie indicata nel ricorso già in realtà applicato nella decisione qui appellata, né risultando esservi spazio per una diversa valutazione di quanto già statuito in merito dal Tribunale Federale Territoriale.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società AP Turris ASD di Torre Del Greco (NA).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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