F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 90/CFA DEL 17/04/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 039/CFA DEL 24 OTTOBRE 2018 RICORSO DELLA SOCIETA’ ACD TREVISO AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 9 INFLITTA AL SIG. VISENTIN LUCA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 3 C.G.S.; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA E AMMENDA DI € 900,00 INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMI 1 E 2 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9488/369 PFI 17-18 CS/GR/PP DEL 3.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 31 del 3.10.2018)

RICORSO DELLA SOCIETA’ ACD TREVISO AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 9 INFLITTA AL SIG. VISENTIN LUCA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 3 C.G.S.; PENALIZZAZIONE  DI  PUNTI  2  IN  CLASSIFICA  E  AMMENDA  DI  €  900,00  INFLITTE  ALLA  SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMI 1 E 2 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9488/369 PFI 17-18 CS/GR/PP DEL 3.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 31 del 3.10.2018)

Il reclamo della A.C.D. Treviso, che fa seguito al giudizio avanti al Tribunale Federale Territoriale Veneto su deferimento da parte del Procuratore Federale del 27.6.2018, è diretto in via principale alla revoca della sanzione dell’inibizione di mesi nove inflitta al Sig. Visentin Luca e alla revoca della sanzione di due punti di penalizzazione e alla riduzione della sanzione dell’ammenda a € 100,00 entrambe inflitte alla A.C.D. Treviso. In subordine, per quanto riguarda il Sig. Visentin Luca, la riduzione della sanzione dell’inibizione a mesi uno per la mancata partecipazione alle audizioni presso la Procura Federale; quanto alla A.C.D. Treviso che la sanzione dei due punti di penalizzazione sia applicata non al campionato in corso ma a quello 2017/2018 durante la vigenza del quale sarebbero avvenuti i fatti contestati.

In particolare, nel reclamo si deduce che il Presidente della A.C.D. Treviso sarebbe rimasto completamente estraneo alla vicenda della firma apocrifa del giocatore Bolchi Matteo sul modello per il tesseramento in quanto tutta l’operazione (scannerizzazione della sottoscrizione del calciatore precedentemente apposta in calce all’accordo economico tra lo stesso e la A.C.D. Treviso e successiva apposizione della scansione sul modello per il tesseramento) sarebbe stata effettuata da altri soggetti, probabilmente il Segretario della Società o il Sig. Silvano Blanditi, le uniche due persone in possesso della password FIGC necessaria per operare il tesseramento. Tutto ciò sarebbe avvenuto ad assoluta insaputa da parte del Presidente. A supporto di questa versione dei fatti i reclamanti hanno prodotto in allegato al ricorso lo stralcio della conversazione tramite gruppo Whatsapp tra il Segretario della Società, il Sig. Silvano Blanditi e l’ex allenatore della A.C.D. Treviso. Dalla suddetta documentazione risulta che il Presidente della Società non ha partecipato alla conversazione tramite gruppo Whatsapp. Sempre nel reclamo si precisava che il Presidente, il Sig. Visentin Luca, non si era presentato alle audizioni presso la Procura Federale per le seguenti ragioni: le prime due volte per ragioni di salute e la terza perché aveva dato mandato a comparire al Segretario della Società, il quale si era poi dimenticato di dovervi partecipare.

Osserva questa Corte Federale d’Appello che il reclamo, presentato tempestivamente, sembra del tutto infondato per quanto riguarda la ricostruzione dei fatti da parte dei reclamanti. Appare infatti inverosimile che il Presidente della Società sia rimasto del tutto estraneo  all’operazione  posta  in essere dal Segretario della stessa Società e da altre persone, uno dei quali era tra l’altro il precedente allenatore della squadra. Del tutto inverosimile appare anche la giustificazione addotta per la mancata partecipazione del Presidente Visentin alle audizioni presso la Procura Federale: come si fa a ritenere credibile che il Presidente avrebbe incaricato il Segretario di partecipare alla terza audizione e che quest’ultimo se ne fosse dimenticato? Per quanto riguarda la ricostruzione dei fatti, appare del tutto condivisibile la motivazione della decisione di primo grado. Al tempo stesso, ritiene questa Corte Federale di Appello che la sanzione dell’inibizione a mesi nove inflitta al Presidente della Società sia eccessiva alla luce dei fatti contestati e alle sanzioni inflitte per comportamenti analoghi da parte di altri tesserati. Conseguentemente, appare equo ridurre la sanzione dell’inibizione da mesi nove a mesi sei per quanto riguarda il Presidente Sig. Luca Visentin, mentre per il resto va confermata la decisione di primo grado, sicché, per quanto riguarda la A.C.D. Treviso, rimangono ferme le sanzioni della penalizzazione di punti due da scontarsi nel campionato 2018/2019 in corso, nonché la sanzione dell’ammenda di € 900,00. L’accoglimento ancorché solo parziale del reclamo, con conseguente annullamento parziale della decisione del Giudice di primo grado, comporta la restituzione della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società ACD Treviso di Treviso (TV), riduce la sanzione dell’inibizione a mesi 6, conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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