F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III – 2018/2029 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 112/CFA DEL 12/06/2019 con riferimento al C.U. N. 088/CFA – del 11 Aprile 2019 RICORSO DELLA SOCIETA’ USD POLISPORTIVA FIVE BITONTO AVVERSO LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ DEL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE DE SCISCIOLO FRANCESCO DALLA SOCIETÀ AQUILE MOLFETTA ALLA SOCIETÀ USD POLISPORTIVA FIVE BITONTO (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti – Com. Uff. n. 17/TFN – ST del 20.3.2019)
RICORSO DELLA SOCIETA’ USD POLISPORTIVA FIVE BITONTO AVVERSO LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ DEL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE DE SCISCIOLO FRANCESCO DALLA SOCIETÀ AQUILE MOLFETTA ALLA SOCIETÀ USD POLISPORTIVA FIVE BITONTO (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti - Com. Uff. n. 17/TFN – ST del 20.3.2019)
Con atto del 21.1.2019 la società ASD Futsal Brindisi proponeva, innanzi al Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti (LND), reclamo avverso il risultato della gara del 19.1.2019 tra la Futsal Brindisi e la Polisportiva Five Bitonto, che si era conclusa con la vittoria di quest'ultima per 7 a 2.
A fondamento del reclamo, la ASD Futsal Brindisi lamentava la posizione irregolare del calciatore, tesserato per la Polisportiva Five Bitonto, Francesco De Scisciolo.
In particolare, sosteneva la reclamante che: nella Stagione Sportiva 2017/2018, il calciatore Francesco De Scisciolo si fosse trasferito dalla società Aquile Molfetta alla società ESCH U S, militante nel campionato lussemburghese; in data 16 agosto e, dunque, nella Stagione Sportiva 2018/2019, il calciatore rientrava in Italia per essere tesserato nuovamente per la società Aquile Molfetta; dopo pochi giorni e, precisamente, il 28 agosto, il calciatore Francesco De Scisciolo veniva trasferito dalla società Aquile Molfetta alla Polisportiva Five Bitonto. A dire della reclamante, questo ultimo tesseramento doveva ritenersi illegittimo in quanto attuato in violazione dell’art. 40 quater NOIF. Il Giudice Sportivo, letto il reclamo, con delibera del 29.1.2019, sospendeva il procedimento e rimetteva gli atti al Tribunale Federale Nazionale, sezione tesseramenti, affinché, ai sensi dell’art. 30, comma 18, lett. b, C.G.S., valutasse la regolarità del tesseramento del calciatore Francesco De Scisciolo in favore della Polisportiva Five Bitonto.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, letti gli atti, pronunciando sulla richiesta di giudizio inoltrata dal Giudice Sportivo presso il Comitato regionale Puglia LND, in applicazione dell'art. 40 quater, comma 2, primo capoverso, ha dichiarato illegittimo il trasferimento del calciatore Francesco De Scisciolo -n. 7.5.1994- mate. FIGC 4457513 dalla società Aquile Molfetta alla società Polisportiva Five Bitonto.
Nello specifico, a giudizio del Tribunale Federale Territoriale, la ricorrente Polisportiva Five Bitonto avrebbe violato l’art. 40 quater, comma due, NOIF in forza del quale «i calciatori/ calciatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati ad ogni effetto, ai calciatori italiani. Per il loro tesseramento è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza e copia di un documento di identità. I calciatori/calciatrici “non professionisti”, trasferiti all'estero e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all'estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero. Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società».
Nella prospettazione assunta dai giudici di primo grado, dunque, sulla scorta di questa norma i calciatori non professionisti residenti in Italia, una volta trasferitisi all'estero, potrebbero, dalla stagione successiva, ritrasferirsi in Italia, a condizione che tale ritrasferimento avvenga in favore della società presso la quale erano tesserati prima del trasferimento all'estero.
Ponendo, poi, l'ultima parte della norma un’ulteriore condizione stabilendo che «dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società», a giudizio del Tribunale Federale Territoriale, il calciatore non professionista, residente in Italia e proveniente dall'estero, una volta rientrato in Italia presso la società alla quale apparteneva prima del trasferimento all'estero, potrebbe trasferirsi presso qualunque altra società solo dalla stagione sportiva successiva a quella del suo rientro in Italia.
Nel caso di specie il calciatore Francesco De Scisciolo, dopo aver giocato nel campionato estero per la stagione sportiva 2017-2018, è rientrato in Italia nella stagione successiva, per essere tesserato per la società Aquile Molfetta, così come prevede l'art. 40 quater NOIF. Tuttavia, una volta tesseratosi per la società Aquile Molfetta, il calciatore invece di attendere la stagione successiva al rientro in Italia come stabilisce l'articolo, dopo pochi giorni si è tesserato per la Polisportiva Five Bitonto, con la conseguenza che i giudici di prime cure hanno ritenuto illegittimo il trasferimento del calciatore De Scisciolo dalla società Aquile Molfetta alla Polisportiva Five Bitonto, in quanto ritenuto attuato in violazione di quanto disposto dall’art. 40 quater NOIF.
Avverso la su indicata decisione la Polisportiva Five Bitonto ha proposto ricorso.
All’udienza di discussione fissata per il giorno 11.04.2019 innanzi a questa Corte Federale d’Appello, sono comparsi per la Polisportiva Five Bitonto, l’avv. Cozzone per il quale l’art. 40, quater, comma due, NOIF è chiaro nel senso che “nella stagione successiva il calciatore può tesserarsi presso qualunque società” non potendosi vincolare un giocatore per un anno intero. L’avv. Cozzone ha, altresì, evidenziato che il tesseramento nel caso di specie è passato regolarmente dal sistema informatico e si è riportato ai propri atti e alle conclusioni ivi rassegnate per il ripristino della corretta interpretazione dell’art. 40, quater, comma due, NOIF.
Per parte resistente è comparso l’avv. Cucinotta che ha richiamato le deduzioni del Brindisi secondo cui andrebbe confermata la decisione impugnata.
La Corte, letti gli atti, sentite le parti presenti ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento per i seguenti motivi.
La questione involge la interpretazione della statuizione di cui al secondo comma dell’art. 40, quater, NOIF ed in particolare quella di cui al terzo capoverso secondo cui «Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società». A giudizio della Corte questo inciso non è meritevole di essere letto nel senso di una sorta di obbligo per il calciatore che sia rientrato dall’estero, di permanenza presso l’ultima società italiana di tesseramento, nel caso di specie presso la A.S.D. Aquile Molfetta, per l’intera Stagione Sportiva 2018/2019; con la conseguenza che solo a partire dalla successiva annata e, quindi, 2019/2020 il calciatore De Sciciolo avrebbe potuto trasferirsi e/o tesserarsi con altra società.
Ed invero, una interpretazione letterale, sistematica e teleologica della disposizione in esame ne disvela la ratio: il calciatore che, trasferitosi all’estero, intenda rientrare nel nostro Paese, può farlo nella successiva annata agonistica a condizione che il primo tesseramento si compia con il primo Sodalizio, senza porre la norma limiti ad eventuali ulteriori movimenti, anche nella identica stagione di rientro, con l’indefettibile consenso della compagine cedente, alla stregua di qualunque altro atleta italiano, in linea con quanto statuito dal primo capoverso dell’art. 40, quater, comma due, NOIF. Qualora, invece, il rientro in Italia avvenga a partire «dalle successive stagioni sportive», i giocatori «possono tesserarsi presso qualunque società», senza obbligo alcuno di transitare necessariamente per l’ultimo Sodalizio, titolare del vincolo prima del trasferimento all’Estero.
Orbene, nella Stagione Sportiva 2017/2018, il calciatore De Sciciolo lasciava la società italiana di appartenenza, la A.S.D. Aquile Molfetta per trasferirsi alla società ESCH US; all’inizio della stagione successiva, 2018/2019, rientrava in Italia, tesserandosi in data 16.8.2018 con lo stesso pregresso club della A.S.D. Aquile Molfetta. Pertanto, ritiene questa Corte che il trasferimento del 28 agosto del calciatore De Scisciolo dalla società Aquile Molfetta alla Polisportiva Five Bitonto, in via definitiva e con vincolo pluriennale, sia legittimo avendo il calciatore rispettato la disposizione di cui al secondo capoverso del citato art. 40 quater, comma due, NOIF, nell’interpretazione poco sopra fornita.
Così correttamente interpretando la disposizione in esame, la posizione del calciatore De Scisciolo con la A.S.D Polisportiva Five Bitonto è da ritenersi regolare sin dalla stagione 2018/2019.
Per questi motivi la C.F.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società USD Polisportiva Five Bitonto di Bitonto (BA), e annullata la decisione impugnata, dichiara valido il trasferimento del calciatore De Scisciolo Francesco dalla società ASD Aquile Molfetta alla società USD Polisportiva Five Bitonto.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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