F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 110/CFA DEL 12/06/2019 con riferimento al C.U. N. 056/CFA – del 30 Novembre 2018 RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DELLA CALC. VUKCEVIC MARIJA E DELLA SOCIETÀ ASD CALCIO FEMMINILE CHIETI SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 13010/1285 PF 17-18 GP/GT/AG DELL’8.6.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 27/TFN del 12.10.2018)
RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DELLA CALC. VUKCEVIC MARIJA E DELLA SOCIETÀ ASD CALCIO FEMMINILE CHIETI SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 13010/1285 PF 17-18 GP/GT/AG DELL’8.6.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 27/TFN del 12.10.2018)
Il ricorso della Procura Federale, che fa seguito al giudizio avanti al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare conclusosi con la declaratoria di improcedibilità del deferimento dell’8.6.2018, è diretto, in riforma della decisione del giudice di primo grado, in via principale all’affermazione della responsabilità dei due deferiti Vukcevic Marija e della ASD Calcio Femminile Chieti con condanna della prima alla sanzione della squalifica per mesi tre e della seconda alla sanzione dell’ammenda di € 900,00; in via subordinata, sempre previo annullamento della decisione di primo grado, la restituzione degli atti al Tribunale Federale Nazionale per l’esame del merito omesso nel giudizio di primo grado per l’erronea declaratoria di improcedibilità del deferimento della Procura Federale; in via ancora più subordinata, e sempre previo annullamento della decisione di primo grado, la restituzione degli atti alla Procura Federale per procedere alla notifica della comunicazione conclusiva delle indagini.
In particolare, si deducono nell’unico formale motivo di ricorso della Procura Federale due sub- motivi, il primo avverso la pretesa nullità della notificazione della comunicazione di conclusione indagini e il secondo sulla pretesa nullità della notificazione dell’atto di deferimento. Per entrambi i sub-motivi si deduce l’erroneità della decisione di primo grado non essendo vero che le notifiche erano avvenute a un indirizzo diverso da quello dell’elezione di domicilio. Conseguentemente, il giudice di primo grado non avrebbe dovuto dichiarare l’improcedibilità del deferimento.
Osserva questa Corte Federale d’Appello che il ricorso, presentato tempestivamente, è fondato per quanto riguarda la regolarità delle notifiche. Risulta dagli atti che l’atto di deferimento è stato notificato anche presso il domicilio eletto dagli indagati nella procura speciale rilasciata al difensore; in secondo luogo, non vi è nessuna nullità della notificazione della comunicazione di conclusione indagini per il semplice fatto che gli indagati ne sono venuti entrambi a conoscenza tanto è vero che, appena cinque giorni dopo la notifica, hanno formulato istanza di accesso agli atti trasmettendo una procura speciale rilasciata al difensore appena tre giorni dopo la suddetta notifica. Tali comportamenti degli indagati sono la riprova puntuale che la comunicazione di conclusione delle indagini è giunta tempestivamente a conoscenza di entrambi gli indagati, sicché la nullità deve essere esclusa anche dal punto di vista del raggiungimento dello scopo. Senza contare che entrambi gli indagati hanno partecipato all’udienza del 31.5.2018, depositando memorie e richiedendo di essere ascoltati. La partecipazione all’udienza del 31.5.2018 ha comunque sanato qualsiasi irregolarità della notifica.
Da quanto ora rilevato in ordine agli aspetti processuali, è di tutta evidenza che il giudice di primo grado non avrebbe dovuto dichiarare l’improcedibilità del deferimento ma avrebbe dovuto passare all’esame del merito. Tutto ciò non è avvenuto sicché, previo annullamento della decisione di primo grado per avere erroneamente pronunciato l’improcedibilità del deferimento, si deve consentire al giudice di primo grado di esaminare le questioni di merito sollevate con l’atto di deferimento e, pertanto, si devono rimettere gli atti al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare per la celebrazione del giudizio di primo grado erroneamente pretermesso per quanto riguarda il merito dei fatti addebitati agli indagati.
Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale annulla la decisione impugnata e rimette gli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare per l’esame di merito.
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